Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2169 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2169 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NARDONE LUIGI N. IL 21/11/1967
2) RADA ION NELU N. IL 04/12/1978
avverso la sentenza n. 1420/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

I. Con sentenza dei 28.2.2012 il GIP del Tribunale dì Padova applicava a Nardone Luigi
e Rada ton Nelu, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di
anni 3 e mesi 2 di reclusione al primo e di anni 2, mesi 6 di reclusione al secondo per i
reati di cui agli artt.416 c.p., 55 comma 9 D.L.vo 231/07; 326 c.p., 167 D.L.vo
196/2003, 55 comma 9 b.L.vo 231/07, loro rispettivamente ascritti.
Propone ricorso per cassazione Nardone Luigi, denunciando la violazione di legge e la
carenza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art.129 c.p.p..
Ricorre, a sua volta, Rada Ion Nelu, denunciando la violazione di legge in relazione agli
artt.416 c.p. e 326 c.p., avendo il &IP omesso di valutare la corretta qualificazione
giuridica.
Con memoria, depositata in cancelleria il 30.10.2012, si ribadisce che la sentenza ha
omesso di valutare l’applicabilità dell’art.129 c.p.p. e si assume che, erroneamente, la
durata della pena accessoria dei pubblici uffici non é stata commisurata alla durata
della pena principale.
2. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
2.1.1) In relazione al ricorso del Nardone, va ricordato, quanto alla motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p., che occorre una specifica
indicazione *soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.”
(ex multis sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p.nalla luce della molteplicità degli elementi di
prova indicati nell’ordinanza cautelare”.
In ordine all’ulteriore motivo, dedotto, tra l’altro, per la prima volta, con la memoria,
con la sentenza non risulta applicata alcuna pena accessoria ex art.29 c.p.
2.1.2. Quanto al ricorso del Rada, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte , la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto

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OSSERVA

contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in
cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,
mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità “(ex plurimis Cass.pen. sez.4 n.10692 dell’11.3.2010; sez.6
n.45688 del 20.112008; sez.3 n.44278 del 23.10.2007).
2.3. I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ciascuno ai sensi
dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli r ut.
Il Pres
e

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