Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21689 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21689 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUZZOLA Natale, nato il 06/10/1963 a Reggio Calabria

avverso la sentenza del 15/11/2016 della Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giacomo lana, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cuzzola Natale ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Corte
di Cassazione, Sez. 1, n. 22905 del 15/11/2016, dep. 2017, che ha rigettato il
ricorso dell’imputato, confermando la condanna alla pena dell’ergastolo inflitta
dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in relazione ai reati di
omicidio, aggravato dalla premeditazione, di Puntorieri Marco, detenzione e

Data Udienza: 16/02/2018

porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze e occultamento di
cadavere.
Il ricorrente lamenta il travisamento e l’errore di fatto contenuto nella
sentenza della Corte di Cassazione con riferimento al motivo di ricorso
concernente il mancato rilascio di copia forense della memoria di massa delle
pen drive fatta pervenire ai CC del rione Modena, in quanto il CD rilasciato
mancava della necessaria sigla informatica dimostrativa dell’autenticità
all’originale (c.d. stringa di Hasch), e della copia forense del CD audio delle

La sentenza impugnata, invero, avrebbe erroneamente ritenuto che
oggetto di doglianza fosse il mancato rilascio di una copia delle intercettazioni,
mentre la censura riguardava il mancato rilascio di copia forense conforme
all’originale delle intercettazioni.
L’istanza di estrazione di copia forense, presentata il 31/01/2016, veniva
infatti accolta il 16/02/2016, ma la perizia tecnica di parte accertava che il
DVD rilasciato non corrispondeva ad una ‘copia forense’.
Tale violazione di legge non sarebbe stata rilevata dalla Corte di
Cassazione a causa di un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco nella lettura degli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alle doglianze proposte in
relazione al mancato rilascio di copia forense dei supporti informatici dai quali
erano state ricavate le prove di accusa, le ha rigettate, affermando che “non è
stata dimostrata (…) la premessa fattuale delle doglianze, cioè che sia stata
rigettata alcuna richiesta difensiva tendente ad ottenere copie o duplicazioni
di atti o documenti”.
La Corte di Cassazione, in altri termini, ha ritenuto infondato il motivo sul
rilievo della mancanza di una richiesta di copia, ‘forense’ o semplice, dei
supporti informatici, con una decisione che, lungi dall’integrare una fuorviata
rappresentazione percettiva, ha un indiscutibile contenuto valutativo,
insuscettibile di rientrare nel perimetro applicativo del rimedio straordinario
invocato.
In tal senso, è infatti pacifico che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio
di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui

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intercettazioni.

la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio
stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della
volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia
condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza
di esso, sicché, qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,
bensì di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
In ogni caso, a prescindere dal rilievo che la stessa consulenza tecnica di
parte allegata dal ricorrente ha escluso qualsiasi manipolazione dei

files

trasferiti sulla copia in possesso dell’imputato, in tal senso elidendo la stessa
rilevanza del supposto errore, in quanto privo di qualsivoglia influenza sulla
decisione, la Corte di Cassazione non risulta neppure incorsa in un errore
valutativo, non essendo stata prodotta la richiesta di copia ‘forense’ che,
nell’assunto del ricorrente, non sarebbe stata correttamente assolta, e la cui
assenza era stata rilevata dalla sentenza impugnata.
In altri termini, manca sia l’errore percettivo, sia l’influenza sul processo
formativo della volontà, tale da fondare una decisione diversa da quella che
sarebbe stata adottata senza il supposto errore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16/02/2018

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del

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