Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21683 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21683 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mauro Sergio, nato a Potenza il 13/04/1970,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data
18/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita per la parte civile l’Avv.to Domenico Biscione, in sostituzione dell’Avv.to
Fabrizio Francesco, il quale ha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze
ed ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e
nota spese;
udito per l’imputato l’Avv.to Michele Claudio Riccio, che ha eccepito l’omessa
notifica all’imputato dell’estratto contumaciale sia della sentenza di primo grado
che di quella di secondo, tanto al fine di richiedere la restituzione in termini
affinché l’imputato possa proporre impugnazione avverso la sentenza di primo
grado; inoltre eccepisce l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza

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Data Udienza: 23/02/2018

innanzi alla Corte di Appello di Potenza, chiedendo, nel resto, l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, con cui
Mauro Sergio era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all’art.

degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, nel corso della domanda di iscrizione nel
registro dei praticanti avvocati, avanzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Potenza, attestava falsamente di non avere carichi pendenti, circostanza risultata
contraria al vero atteso che, da accertamenti eseguiti dal medesimo Consiglio
dell’Ordine, all’epoca della resa dichiarazione a suo carico risultavano essere
pendenti due procedimenti penali, entrambi in carico alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza; in Potenza il 01/09/2010.
2. Con ricorso in data 16/10/2017 Mauro Sergio ricorre, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Michele Claudio Riccio, per vizio di motivazione, ai sensi dell’art.
606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe dovuto verificare se alla dichiarazione resa al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Potenza potesse attribuirsi il valore di dichiarazione sostitutiva ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, non essendo stato
in alcun modo verificato se detta dichiarazione fosse stata sottoscritta alla
presenza di un dipendente o se, in caso contrario, fosse stato allegato il
documento di riconoscimento del sottoscrittore, non rinvenibile agli atti
processuali, non risultando, in ogni caso, autenticata la sottoscrizione del
ricorrente; inoltre, nel modulo predisposto dal Consiglio dell’Ordine, manca il
richiamo alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, previsto dall’art. 76
del d.p.r. 445/2000, e detto modulo non reca alcuna dichiarazione per esteso di
non essere sottoposto a procedimenti penali, non essendo sufficiente, ai fini
dell’integrazione del reato, contrariamente a quanto affermato in sentenza,
limitarsi a barrare uno spazio contenuto nel modulo; si rappresenta, altresì, che
la legge professionale forense non richiede l’assenza di procedimenti penali per
l’iscrizione nel registro dei praticanti; ci si duole, infine, della mancata
applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis, cod.
pen.

2

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483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ribadita l’ordinanza pronunciata in udienza, con cui non è
stata accolta l’adesione all’astensione dalle udienze, proclamata dalle
associazioni forensi, da parte del difensore della parte civile, attesa l’imminente
prescrizione del reato, alla data del 01/03/2018. Come noto, infatti, l’art. 4 del
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

processi concernenti reati la cui prescrizione maturi, se pendenti nel giudizio di
legittimità, entro novanta giorni, come nel caso in esame.
Procedendo, quindi, all’esame delle eccezioni formulate innanzi a questa Corte
all’udienza del 23/02/2018, va osservato quanto segue: quanto alla eccepita
omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo
grado, questa Corte ha già chiarito che la sentenza emessa a seguito di giudizio
svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia
stato notificato l’estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l’irregolarità
di detta notifica sia stata eccepita dal difensore, ed il giudice d’appello abbia
omesso l’esame della sollevata eccezione (Sez. 5, sentenza n. 44846 del
24/09/2013, Pinsoglio ed altro, Rv. 257134; Sez. 2, sentenza n. 25778 del
05/06/2012, Menna, Rv. 253083); nel caso in esame, come si evince dal
contenuto della sentenza impugnata, con i motivi di gravame non era stata
affatto proposta detta eccezione, né nel ricorso è prospettato altrimenti.
Quanto all’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza
di appello, va osservato che, come si evince dall’intestazione della sentenza
medesima, il processo in grado di appello non risulta fosse stato celebrato in
contumacia dell’imputato che, al contrario, risulta “libero assente”. In ogni caso
va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte,
l’impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per
l’imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell’estratto
contumaciale, determina la consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione
di quest’ultimo, nonostante l’irrituale notificazione, qualora la situazione
processuale fornisca la dimostrazione che l’imputato ha avuto conoscenza
dell’esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento
da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche
in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. F., sentenza n. 41158 del
25/08/2015, P.G. in proc. E. ed altri, Rv. 264884; Sez. 5, sentenza n. 41066 del
11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775); nel caso in esame risulta – con atto
depositato presso la Corte di Appello di Potenza in data 16/10/2017 – che Mauro
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prevede che in materia penale l’astensione non è consentita in riferimento ai

Sergio avesse nominato difensore di fiducia l’Avv.to Michele Claudio Riccio,
conferendo al predetto procura speciale al fine di impugnare la sentenza n. 222
emessa dalla Corte di Appello in data 18/05/2017, apparendo, quindi, evidente
come il Mauro fosse consapevole della sentenza emessa nei suoi confronti.

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Va premesso che l’art. 1 del d.p.r. 445 del 2000 individua le categorie di
certificato – ossia il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,

accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche – e di dichiarazione sostitutiva
di certificazione – ossia il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati predetti.
Il successivo art. 46 indica le varie categorie di stati, qualità personali e fatti
comprovanti con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, ossia con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente; iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali, titolo di studio,
esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo; tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza
di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l’ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato
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qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque

civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato).
A norma dell’art. 47, poi, “L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.

pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono
comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia

all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Secondo il successivo art. 48 “1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.”
Tanto premesso in termini di inquadramento della normativa di riferimento, va
osservato come, nel caso in esame, il modulo in questione, sottoscritto dal
ricorrente, contenesse la espressa dicitura circa la consapevolezza, da parte del
sottoscrittore, che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese lo
avrebbe esposto alla responsabilità penale, con revoca dell’ammissione, se
conseguita, da parte del Consiglio dell’Ordine.
Pertanto evidente appare il richiamo all’obbligo giuridico del dichiarante a dire il
vero, condizione in presenza della quale può sussistere il reato di cui all’art. 483
cod pe n .

5

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la

Pacifico appare, sul punto, l’orientamento di questa Corte che, in tema di
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 ha ravvisato la
configurabilità del delitto di falso ideologico commesso dal privato, qualora la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia falsa (Sez. 5, sentenza n. 12710 del
27/11/2014, Peccia, RV. 263888; Sez. 5, sentenza n. 48681 del 06/06/2014,
Sola, Rv. 261278, caso nel quale è stato ravvisato il reato nella falsa
dichiarazione di non aver mai riportato condanne penali, allegata ad istanza
preordinata ad ottenere l’iscrizione nel registro dei praticanti geometri).
Del tutto immune da vizi logici, quindi, appare la motivazione della sentenza

stata resa ai sensi del’art. 46 d.p.r. 445/2000, disposizione che non richiede, ai
fini della validità della sottoscrizione, alcuna autentica di firma, in quanto, a
differenza da quanto disposto dall’art. 47 dello stesso d.p.r., non contiene alcun
richiamo all’art. 38 e, quindi, alle modalità di sottoscrizione in presenza del
dipendente addetto ovvero mediante presentazione, unitamente alla
sottoscrizione, di un documento di identità del sottoscrittore.
Con detto snodo motivazionale il ricorso, pertanto, sembra non essersi affatto
confrontato, essendo esso basato sull’erroneo presupposto che alle dichiarazioni
rese ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 si applichi quanto previsto dall’art. 38
del medesimo d.p.r.
Senza alcun dubbio, inoltre, l’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r.
445 del 2000 riveste la funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato
l’onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del
casellario giudiziale); in tal modo essa collega l’efficacia probatoria dell’atto al
dovere del dichiarante di dichiarare il vero.
In tal senso, infatti, occorre ricordare l’orientamento di questa Corte regolatrice
che, sin dalla sentenza delle Sez. U., n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv.
215413, ha affermato in principio secondo il quale “Il delitto di falsità ideologica

commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo
nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di
provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia
probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero.”
Il concetto è stato ribadito dalle successive sezioni semplici, che hanno ricordato
come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste
solo qualora l’atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia
destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici
effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal
pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese ed
altro, Rv. 264841; Sez. 5, sentenza n. 19279 del 02/04/2014, Scalici, Rv.
259883; Sez. 6, sentenza n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez.
6

impugnata, che ha dato atto come, nel caso in esame, la dichiarazione fosse

6, sentenza n. 49989 del 07/07/2004, Ramazio, Rv. 230588), con la
conseguenza che il delitto non sussiste qualora la condotta del privato non è
destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in
essa attestati (Sez. 5, Sentenza n. 193610 del 13/02/2006, Caccurri,
Rv. 234538).
Ciò significa, quindi, che la norma di cui all’art. 483 cod. pen. richiede, per la
definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma
– eventualmente di carattere extrapenale – che conferisca attitudine probatoria
all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all’obbligo

Nessun dubbio, inoltre che detta norma possa essere individuata nell’art. 46 del
d.p.r. 28/12/2000, n. 445 – che indica le varie categorie di stati, qualità
personali e fatti comprovanti con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato — e del
successivo art. 48 – che, come già ricordato, onera le amministrazioni, nella
predisposizione dei moduli per la presentazione della dichiarazioni sostitutive, di
inserire il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Nel caso in esame, pertanto, stante l’incontestata natura di enti pubblici non
economici degli Ordini e dei Collegi nazionali professionali, inclusi tra le pubbliche
amministrazioni, giusta la previsione dell’art. 1, comma secondo, d. Igs. n. 29
del 1993, poi trasfuso nel d. Igs. n. 165 del 2001, e stante l’espresso richiamo
alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, contenuto nel modulo
predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, la condotta del
ricorrente integra senza alcun dubbio la fattispecie penale di cui all’art. 483 cod.
pen.
Le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, consistono,
quindi, in dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni; esse sono, pertanto, sostitutive di una certificazione
rilasciata da un ente dotato di capacità certificativa (il casellario giudiziale, nella
specie), e, conseguentemente, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è
destinato a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti,
ossia, nel caso in esame, l’ammissione del ricorrente al registro dei praticanti
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza.
La sentenza impugnata, inoltre, ha dato atto che il modulo fosse stato
predisposto in maniera chiara, dovendosi escludere qualsiasi errore di
comprensione.
E’ stata poi esclusa la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis, cod. pen., in
relazione all’interesse del Consiglio dell’Ordine ad un’informazione veritiera,
considerata, altresì, la circostanza che l’omessa indicazione riguardava due
distinti procedimenti penali.
7

per il dichiarante di attenersi alla verità.

La Corte di merito ha, quindi, evidenziato una condotta di tipo non occasionale e,
in concreto, espressione di una volontà di tacere la presenza di due procedimenti
penali, il che manifesta una reiterazione incompatibile con il fatto di particolare
tenuità.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna, ex art.
616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate
in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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