Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21682 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21682 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Orabona Tiziana, nata a Roma il 29/11/1965,
Crispazzu Gianluca, nato a Roma il 08/08/1984,
avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 24/06/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile, Luzzi Laura, l’Avv.to Alessandro Mancori, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota
spese;
udito per l’imputata Orabona Tiziana l’Avv.to Mauro Cupitò, anche in sostituzione
dell’Avv.to Luigi Parenti per l’imputato Crispazzu Gianluca, che ha concluso per
‘accoglimento dei ricorsi.

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Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1,Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in composizione monocratica,
in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
pace di Roma in data 23/04/2014 – con cui Orabona Tiziana e Crispazzu Gianluca
erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, in relazione, entrambi, ai reati di cui agli artt. 81,
comma secondo, 612, 594 cod. pen., ed il Crispazzu altresì in relazione al reato

in quanto non previsto dalla legge come reato, confermando, nel resto,
l’impugnata sentenza.
2. Con ricorso depositato in data 31/10/2016 Orabona Tiziana ricorre, a mezzo
del difensore di fiducia Avv.to Mauro Cupitò, per:
2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in
quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ai limiti dell’apparenza,
non avendo tenuto in alcun conto i motivi di appello, senza, peraltro, neanche
confutarli; in particolare, era stato affermato che la motivazione del primo
giudice – secondo cui la corretta formulazione della denuncia, presentata
personalmente e tempestivamente dalla persona offesa Luzzi Laura, costituiva
ragione sufficiente per l’attendibilità della stessa – fosse del tutto insufficiente,
basandosi sul solo dato della correttezza formale della denuncia stessa;
ugualmente, nell’atto di appello, erano state illustrate le ragioni per le quali il
teste Serafino Fabio, ex marito della persona offesa, non fosse stato presente ai
fatti, benché, a suo dire, egli si trovasse nell’appartamento, mentre il teste Neri
Silvano, certamente estraneo, aveva affermato che all’interno dell’appartamento
vi erano solo i figli dell’Orabona Tiziana, collocando, quindi, sulla scena il figlio
dell’imputata, Simone Bonanni, dimostrando, in tal modo, che sia il Serafino
Fabio che la Luzzi Laura avessero confuso il figlio dell’Orabona con il genero della
stessa, ossia con il Crispazzu, rendendo, pertanto, credibili le dichiarazioni del
Bonanni Simone, il quale aveva affermato che la madre non aveva né ingiuriato
né minacciato la Luzzi; tra l’altro, sia il Serafino che la Luzzi avevano riferito che
le frasi erano state pronunciate da una voce maschile, dovendosi, pertanto,
escludere che la Orabona nel fosse l’autrice, anche il concorso morale della
stessa essendo basato unicamente sulla versione della persona offesa, secondo
cui la Orabona avrebbe incitato il Crispazzu, affermazione del tutto vaga e
generica;
2.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla
quantificazione del risarcimento del danno, effettuato senza considerare che

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di cui all’art. 635 cod. pen. – assolveva entrambi gli imputati dal fatto di ingiuria

l’Orabona era imputata dei soli reati di ingiuria e minacce ed il Crispazzu anche
del reato di danneggiamento, con conseguente illegittimità di una condanna in
solido, effettuata, peraltro, senza alcuna distinzione tra il danno morale e quello
materiale, apparendo la sentenza impugnata del tutto contraddittoria anche
sotto detto aspetto, nella misura in cui sembra prospettare un concorso
dell’Orabona nel reato di danneggiamento, di cui l’imputata non era chiamata a
rispondere;
2.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla
mancata rideterminazione della pena e del risarcimento dei danni, pur a fronte

ingiuria.
3. Con ricorso depositato in data 15/11/2016 Crispazzu Gianluca ricorre, a
mezzo del difensore di fiducia Avv.to Luigi Parenti, per:
3.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendosi limitato
il giudice del gravame a riassumere le motivazioni del primo giudice, senza
assolvere all’obbligo di congrua motivazione, omettendo del tutto di valutare le
censure contenute nel gravame in riferimento

alle

— prove

dichiarative, ritenendo, peraltro, apoditticamente inattendibili i testi della difesa,
Bonanni e Neri, da cui desumere l’assenza del Crispazzu dal luogo dei fatti il
20/06/2011, circostanza peraltro emersa dalle stesse dichiarazioni della
Ora bona ;
3.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla
quantificazione della pena inflitta in continuazione, pur a seguito dell’assoluzione
dal reato di ingiuria;
3,3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla
intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 635 cod. pen., in
riferimento alla fattispecie in concreto contestata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni di seguito specificate.
1.Quanto al reato di danneggiamento non è dato comprendere, né dalla
formulazione del capo di imputazione, né dalle laconiche motivazioni delle
sentenze di merito, del tutto silenti sul punto, se la condotta fosse aggravata ai
sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, in riferimento all’art. 625 n. 7, cod.
pen.; esclusa palesemente, infatti, la sussistenza delle altre condotte
attualmente integranti un fatto di danneggiamento penalmente rilevante,
all’esito della modifica di cui all’art. 2, comma 1, lett. I), d. Igs. 15 gennaio 2016,

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/r

dell’assoluzione degli imputati alla luce della depenalizzazione della fattispecie di

n. 7, non appare in alcun modo esplicitato in quale luogo si trovasse la vettura
della Luzzi Laura al momento della condotta ascritta al ricorrente.
In ogni caso, come si evince dal calcolo della pena effettuato dal primo giudice,
non era stata ritenuta alcuna circostanza aggravante, con la conseguenza che il
fatto deve considerarsi non previsto dalla legge come reato.
Ne discende, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul
punto, nei confronti di Crispazzu Gianluca.
2.

Sicuramente coglie nel segno il ricorso nella misura in cui si duole della

mancata rideterrninazione della pena nei confronti di Orabona Tiziana, a seguito

reato, avendo il giudice palesemente omesso di considerare detta pronuncia ai
fini della rideterminazione della pena.
Ne discende, quindi, che al netto dei fatti non più previsti dalla legge come reato,
la pena, sia per la Orabona che per il Crispazzu, deve essere rideterminata nella
misura di euro 50,00 ciascuno, in relazione alla residua fattispecie di minaccia.
3. Relativamente al detto reato di minaccia, infatti, i ricorsi degli imputati vanno
rigettati agli effetti penali.
Per quanto scarna e sintetica, la motivazione del primo giudice ha dato atto delle
ragioni per le quali la Orabona fosse stata ritenuta attendibile, nel senso che la
sua versione, posta a fondamento del ricorso immediato, era apparsa scevra da
intenti calunniatori; inoltre, il primo giudice aveva anche espressamente valutato
l’attendibilità del marito della Luzzi, la cui presenza sul luogo dei fatti era stata
considerata come compatibile con lo svolgimento cronologico degli stessi.
Il giudice di appello, a sua volta, si è riportato a detta valutazione di
attendibilità, facendola propria, ancorché in maniera sintetica, aggiungendo che
la Luzzi, in quanto da lungo tempo condomina dell’immobile, era perfettamente
in grado di riconoscere dallo spioncino l’Orabona; inoltre, come emerge dal
provvedimento di archiviazione nei confronti di Bonanni Gianluca, figlio della
Orabona, l’indagato aveva fatto riferimento ad episodi diversi rispetto a quelli
oggetto del processo, e ad essi successivi.
Ne discende che le doglianze poste a fondamento del ricorso appaiono mirate ad
una ricostruzione alternativa dei fatti, che esula dal perimetro del giudizio di
legittimità, a fronte di una motivazione che si palesa immune da censure logiche.
4.

La sentenza impugnata,lotta ■Ova annullata agli effetti civili, con rinvio al

giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nessuna rideterminazione del danno, infatti, era stata operata dal giudice di
appello, nonostante l’intervenuta depenalizzazione del fatto di ingiuria, a fronte
di una condanna al risarcimento dei danni quantificata indistintamente, in primo
grado, per entrambi gli imputati, in euro 6.000,00 di multa.

4

del proscioglimento dal fatto di ingiuria, in quanto non previsto dalla legge come

Peraltro va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 46688
del 29/09/2016, Rv. 267884, hanno affermato che, in caso di sentenza di
condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come
illecito civile ai sensi del d.lgs. 15/01/2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel
dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare
anche i capi della sentenza che concernono gi interessi civili.
Ne deriva, quindi, che anche detta circostanza dovrà essere considerata dal
giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la decisione va
rinviata agli effetti civili.

definitivo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Crispazzu,
limitatamente al danneggiamento, perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato e ridetermina la pena, per tale imputato, in ordine al reato residuo,
nella misura di 50,00 euro di multa. Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei
confronti di Orabona Tiziana, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che
ridetermina in euro 50,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi agli effetti penali.
Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per
valore in grado di appello. Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Le spese della parte civile andranno, altresì, liquidate all’esito del giudizio

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