Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21681 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21681 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BONO DANIELE nato il 12/12/1986 a VIBO VALENTIA
MAZZEO TONI nato il 15/10/1976 a VIBO VALENTIA
CELLURA RICCARDO nato il 15/12/1982 a CANTU’

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA
FILIPPI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di BONO e per il rigetto
degli altri ricorsi;
udito l’Avvocato Giuseppe LAVIGNA, per la parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS
IMPRESA che deposita conclusioni e nota spese per il suo assistito e conclusioni
e nota spese a firma dell’avvocato Rocchetto nell’interesse della parte civile
Comune di Stefanaconi e si riporta alle conclusioni depositate;
udito l’Avvocato Teresa GIGLIOTTI, in difesa di Bono Daniele e quale sostituto
dell’Avv. Salvatore Staiano, difensore di Riccardo Cellura, che si riporta ai ricorsi.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2016, la Corte di appello di Catanzaro, adita
dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell’udienza
preliminare del locale Tribunale con rito abbreviato, che aveva sancito la penale
responsabilità di Daniele Bono, per il reato di associazione per delinquere di
stampo mafioso, e di Toni Mazzeo e Riccardo Cellura per quelli di detenzione e
porto di armi comuni da sparo e detenzione di segni distintivi contraffatti. Più nel

operante nella zona di Stefanaconi, ed ha beneficiato della circostanza
attenuante di cui all’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I.
12 luglio 1991, n. 203; gli altri due sono stati condannati per aver ceduto armi
comuni da sparo e segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti in uso ai
corpi di Polizia ad esponenti del clan predetto, reato ritenuto aggravato ex art. 7
L. 203 / 91 dalla finalità di agevolare l’attività di detta associazione. Secondo la
sentenza, la consegna delle armi e dei contrassegni utili per le attività della
consorteria sarebbe avvenuta, su incarico del Mazzeo — sottoposto a regime
detentivo domiciliare in Lombardia — ad opera di Riccardo Cellura, detto Ricky,
che aveva trasportato il tutto in Calabria.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti
imputati, Mazzeo personalmente e Bono e Cellura a mezzo dei rispettivi
difensori.
3. Daniele Bono ha articolato due motivi.
3.1. Con il primo egli lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-

bis, 133 e 133-bis cod. pen. appuntando le proprie critiche sulla negazione delle
circostanze attenuanti generiche, erroneamente ancorata al

curriculum

delinquenziale del soggetto ed all’incompatibilità con la riconosciuta circostanza
attenuante di cui all’art. 8 L. 203 / 91.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 417
e 202 e segg. cod. pen. perché la Corte territoriale aveva avallato l’applicazione,
sancita dal Giudice dell’udienza preliminare, della misura di sicurezza della
libertà vigilata, ancorché non sussistesse la presunzione semplice di pericolosità
legata all’appartenenza ad una consorteria criminale, data la dissociazione.
4.

Il ricorso di Toni Mazzeo fonda sull’illogicità della motivazione circa

l’affermazione della sua penale responsabilità. Il ricorrente dubita della ritenuta
convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori Daniele Bono e Loredana Patania
e della presenza di riscontri alle loro accuse nonché della veridicità delle
dichiarazioni di Bono sull’omicidio di Nino Lopreiato. A seguire, nel ricorso si
riportano stralci delle dichiarazioni dei collaboratori, di cui si evidenziano

dettaglio, il Bono è stato condannato per la partecipazione al clan Patania,

.4.

discrasie intrinseche e ed estrinseche; tra le altre, si appuntano le censure sulle
dichiarazioni della Patania a proposito dei contrasti e dei contatti tra Mazzeo e i
cugini della donna, ritenuti incompatibili con lo stato detentivo dell’imputato,
nonché sul contrasto tra il narrato di Bono e quello della Patania quanto ai
soggetti che effettuarono le consegne di armi e contrassegni per conto del
Mazzeo, rimarcando altresì che gli elementi di riscontro non riguardano
quest’ultimo. Anche l’aggravante dell’art. 7 L. 203/91 non sarebbe stata
correttamente ritenuta, dato che la maggior parte degli omicidi attribuibili ai

di detenzione del ricorrente e della mancanza di prove in ordine ai possibili
collegamenti con i Patania. Il ricorrente lamenta, infine, la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
5. Il ricorso del Cellura è strutturato su sette motivi.
5.1. Con il primo, la parte invoca l’art. 606 lett. d) ed e) in relazione all’art.
603 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello proceduto alla rinnovazione
dell’istruttoria mediante acquisizione di documentazione prodotta dalla difesa e
l’escussione di Tito Pinto, attività con la quale la difesa intendeva dimostrare che,
contrariamente ai parametri riferiti dalla delatrice Patania per la sua
identificazione, il Cellura non è mai stato sposato, non ha una figlia e non è il
nipote di Tito Pinto.
5.2 Con il secondo motivo

fondato su violazione di legge in relazione

all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione — la parte si duole
del giudizio di attendibilità dei collaboratori Bono e Patania, dato il rapporto
sentimentale che li aveva legati. Il ricorrente, poi, da una parte censura i giudici
di appello quando hanno fatto riferimento al giudizio di attendibilità espresso da
questa Corte in sede cautelare (sulla posizione di Mazzeo), dall’altra rimarca
altra pronunzia di questa Corte, emessa in sede di annullamento di un’ordinanza
del riesame in altro procedimento, in cui si era dubitato dell’attendibilità della
collaboratrice (sentenza di cui il ricorrente trascrive stralci); nel ricorso, ancora,
ci si duole del fatto che sia stata svalutata la circostanza — addotta nell’appello a
dimostrazione dell’inaffidabilità della Patania

che quest’ultima avesse riferito

particolari relativi all’azione addebitata al Cellura solo dopo la discovery degli atti
del processo Gringia. Il ricorrente, ancora, rimarca come nell’atto di appello
avesse giudicato illogico che Cellura avesse posto il suo nome ed il suo indirizzo
sulla busta contenente gli oggetti “incriminati” ed avesse sottolineato che la
busta non era stata trovata sigillata, il che lasciava dubitare che quello ivi
ritrovato fosse il contenuto spedito dal ricorrente, rilievi rimasti senza risposta.
Altra doglianza lamenta motivazione apparente quanto all’interdipendenza delle
fonti Bono/Patania, reputandosi altresì inverosimile che Bono avesse ricevuto

Patania era stata commessa con armi micidiali e tenuto conto del lungo periodo

confidenze da Cellura, incontrato una sola volta; parte ricorrente lamenta, infine,
anche che non sia stata valorizzata l’affermazione di Bono secondo cui i Patania
vivevano dei proventi del pascolo delle pecore e non di attività illecite.
5.3. Il terzo motivo invoca l’annullamento della sentenza per vizio di
motivazione e violazione di legge riguardo la I. 14 ottobre 1974 n. 497 perché la
Corte di appello non avrebbe tratto le dovute conclusioni dall’informazione,
fornita proprio dal Bono, che Cellura avesse rinunziato ad avere il denaro
pattuito per le armi, il che lasciava dubitare del fatto che le medesime fossero

perché non vi era prova che Cellura avesse la pregressa disponibilità delle armi
prima di portarle in Calabria (sì da rendere possibile il concorso tra porto e
detenzione) e la Corte di appello aveva fornito, sul punto, una motivazione
assolutamente incongrua.
5.4. Il quarto motivo di ricorso concerne il capo della sentenza relativo alla
condanna per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. rispetto al quale pure il
ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione reputando
congetturale ritenere che i segni distintivi fossero stati consegnati insieme
all’arma, che Cellura sapesse quale doveva essere l’utilizzo del suddetto
materiale, nonché che li avesse utilizzati.
5.5. Il quinto motivo del ricorso di Cellura lamenta motivazione apparente
oltre che violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza
aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 perchè la Corte territoriale l’aveva fondato
sul coinvolgimento del ricorrente in un progetto di omicidio per conto della cosca
che poi non era stato portato a compimento e sui rapporti con Mazzeo, mentre
nei motivi di appello si sarebbe sottolineato che il primo dato si ricavava dalle
solo dichiarazioni del Bono, non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., e il secondo si evincerebbe solo dai tabulati relativi ad un breve arco di
tempo.
5.6 Il sesto motivo di ricorso verte su violazione di legge per contrasto con
l’art. 133 cod. pen. e su vizio di motivazione perché la Corte avrebbe risposto in
maniera apodittica e contraddittoria alla richiesta di concessione delle circostanze
attenuanti generiche in regime di prevalenza con le aggravanti contestate; la
brevità del tempo in cui il ricorrente aveva intrattenuto rapporti con la criminalità
organizzata — sostiene il ricorrente

elideva la valenza negativa di questi

ultimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Daniele Bono va rigettato.

4

funzionanti. Inoltre la norma sulla detenzione era stata applicata erroneamente,

1.1. Il primo motivo di ricorso di Daniele Bono — teso a censurare la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è infondato. La
Corte di appello, infatti, non è incorsa in alcuna violazione di legge giacché ha
dato conto delle ragioni, legate alla carriera criminale del ricorrente ed
all’estrema gravità dei fatti commessi, per cui ha negato il trattamento di favore,
ritenendo assorbita dalla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 8
L. 203 / 91 la valenza in bonam partem della dissociazione dalla cosca.
A tal proposito giova osservare, in primo luogo, che, facendo riferimento agli

trattamento di favore, la Corte territoriale ha fatto buon governo della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, quando rigetta la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente
prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Anche
l’altro aspetto censurato dal motivo in discorso vede una corretta applicazione,
da parte dei Giudici di merito, della giurisprudenza di legittimità, risultando, così,
smentite le critiche del ricorrente: secondo questa Corte, infatti, gli elementi
posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto
speciale di cui all’art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12
luglio 1991, n.203, non possono essere utilizzati per giustificare anche il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del
21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi
e altri, Rv. 258136).
1.2. Il secondo motivo articolato dal Bono — laddove questi lamenta la
violazione degli artt. 417 e 202 e segg. cod. pen. — è infondato giacché la
giurisprudenza di questa Corte ha sancito il principio secondo cui, nel caso di
condanna per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione
della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen. non richiede
l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere
operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche
del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che
può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in
concreto tale pericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc.
Camarda e altri, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del 08/07/2015, Perri, Rv.
265006; Sez. 1, n. 7196 del 12/01/2011, Inzerillo, Rv. 249224). La Corte
territoriale, attenendosi a detta giurisprudenza, ha dato conto delle ragioni (la
rilevante pericolosità del sodalizio e la partecipazione ad una faida in corso), per

5

indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al

cui ha ritenuto recessive la brevità della partecipazione al clan e la dissociazione
rispetto alla accertata appartenenza. Escluso, quindi, che la Corte territoriale
abbia commesso errori di diritto, come paventato dal ricorrente, la scelta circa
l’applicazione della misura di sicurezza si risolve in una valutazione di merito
sulla quale questa Corte, dati i limiti del giudizio di legittimità, non può
interloquire.
2. Prima di entrare nel dettaglio delle ragioni del rigetto del ricorso di Toni
Mazzeo, giova osservare che le sentenze di primo e secondo grado possono

giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e i motivi di appello non hanno
riguardato elementi nuovi, ma si sono quasi esclusivamente limitati a
prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di
primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002,
Lombardozzi, Rv. 221116)
2.1. Avuto riguardo alle censure che riguardano l’an della responsabilità del
Mazzeo, l’impostazione del ricorrente non è corretta giacché egli — dietro le
mentite spoglie di una doglianza attinente alla motivazione — chiede rivalutarsi
il merito dei dati processuali, che riporta a stralcio, e dei quali, nella sostanza,
invoca una rilettura non consentita in sede di legittimità. Di contro alcuna
carenza motivazionale si ravvisa nella sentenza impugnata (né in quella di primo
grado), che ha strutturato un ragionamento completo, logico ed univoco che è
passato attraverso la valutazione del contributo dichiarativo dei collaboratori,
fornendo risposta alle doglianze formulate con l’appello (circa la credibilità
soggettiva, l’attendibilità del racconto, l’autonomia delle fonti di conoscenza ed

i

riscontri). Non solo: il ricorrente incorre in un altro profilo di inammissibilità,
articolando un proprio — francamente disomogeneo ed a tratti scarsamente
intellegibile — ragionamento, ma omettendo di operare il dovuto confronto con la
ricostruzione della sentenza impugnata (ex multis, cfr., sul punto, Sez. U, n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di
ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano
intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
2.2. Analoga sorte deve avere il ricorso nella parte in cui censura la mancata
esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, perché, anche
in questo caso, esso è inammissibile per aspecificità giacché il ricorrente non
formula alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza sul punto, ma
propone osservazioni disarticolate dal contesto motivazionale cui intende
contrapporsi.

6

essere lette insieme (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595) perché i

2.3. Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso
è infondato dal momento che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul
punto, facendo riferimento all’allarmante biografia criminale dell’imputato. Tale
conclusione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte già citata a proposito
della posizione del ricorrente Bono, secondo cui il giudice, quando rigetta la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente
prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti

259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
3. Il ricorso di Riccardo Cellura è complessivamente infondato.
3.1. Alla valutazione della doglianza di cui al primo motivo di ricorso del
Cellura — quella concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale — va fatta una doverosa premessa in diritto.
In tema di rinnovazione della prova in appello quando il procedimento sia
stato definito in primo grado con rito abbreviato, questa Corte si è espressa nel
senso che le parti non possono far valere un diritto in tal senso, poiché la
rinnovazione confluisce comunque nel solo disposto di cui all’art. 603, comma 3,
cod. proc. pen. sicché spetta in ogni caso al giudice, d’ufficio o anche su stimolo
di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della
prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n.
40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n.
17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv.
259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320;
Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv 253729). L’ambito
valutativo del Giudice di appello delimitato dall’art. 603, comma 3, cod. proc.
pen. — che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga

«assolutamente

necessaria» l’attività istruttoria — corrisponde, quando sia chiamato a valutare
una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, a quello descritto
dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito,
Rv. 248011; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238956;
Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157).
Circa il perimetro del vaglio della Corte di cassazione sulla scelta del Giudice
di appello in materia di rinnovazione, si è sostenuto che la mancata assunzione
in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste
dalla parte può essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza,
nell’apparato motivazionale della conclusiva decisione impugnata, di lacune o
manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e
concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente

7

decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.

evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in
appello (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv.
271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e altri, Rv. 265323). In tema
va infine rimarcato che il giudice d’appello ha l’obbligo di argomentare
espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di
suo accoglimento, laddove, ove invece ritenga di respingerla, può anche
motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi
sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 3, n. 24294 del

Ebbene, è proprio quest’ultima evenienza ad essersi verificata nella specie,
laddove la Corte di appello, nel corpo della pronunzia impugnata, ha spiegato le
ragioni della denegata acquisizione della documentazione, nel contempo non
soffermandosi sulla mancata escussione di Tito Pinto, perché ha ritenuto certa
l’identificazione di “Ricky” in Riccardo Cellura (fondando su plurimi aspetti:
riconoscimento fotografico da parte del Bono, localizzazione dei telefoni cellulari
sul luogo dell’incontro tra i due, intercettazioni telefoniche del 23 gennaio 2012,
sequestro della busta con il suo nome ed indirizzo riferita, nei commenti
intercettati degli armieri della cosca, i Caglioti, a “Ricky”), evidenziando altresì
come il certificato anagrafico non escludesse una figlia naturale o un rapporto di
convivenza. Si tratta di una motivazione più che congrua che, da una parte,
fornisce un apparato motivazionale completo, logico e univoco circa
l’individuazione del Cellura quale autore del fatto e, dall’altro, da conto,
implicitamente ed esplicitamente, delle ragioni della mancata rinnovazione.
3.2. Il secondo motivo di ricorso — incentrato su varie critiche al giudizio di
attendibilità dei collaboratori e su presunte aporìe logiche della motivazione

è

infondato oltre che ai limiti dell’inammissibilità giacché ripropone questioni già
addotte nell’atto di appello, senza confrontarsi in maniera specifica con le
argomentazioni della Corte territoriale. Ad ogni buon conto e controbattendo alle
sole argomentazioni del ricorrente dotate di specificità, il motivo va respinto, in
primo luogo, perché la Corte di appello (come prima aveva fatto il Giudice
dell’udienza preliminare, che aveva affrontato gran parte delle questioni poste
nell’odierno ricorso) ha offerto un percorso argomentativo effettivo, lineare e
immune da cadute in termini di illogicità. I Giudici di appello hanno, infatti,
chiarito l’autonomia genetica della collaborazione dei due dichiaranti e la
mancanza di acredine con i soggetti accusati; hanno valorizzato i contatti di
ciascuno dei due con Mazzeo, le informazioni ricevute da Bono da parte dei
Caglioti, di Giuseppe e Salvatore Patania e di Cellura stesso; hanno
ridimensionato il vaglio negativo della Corte di cassazione circa l’attendibilità
della Patania nel procedimento per l’omicidio Lopreiato (ricondotto ad un

8

07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872).

problema di circolarità delle fonti) e valorizzato quello positivo nella fase
cautelare di legittimità relativa, in questo procedimento, alla posizione del
Mazzeo, nonché quello ricevuto nel processo di merito Gringia; hanno rimarcato,
infine, la presenza di riscontri esterni individualizzanti (quanto all’incontro
Bono/Cellura, alla localizzazione dei relativi telefoni ed al sequestro avvenuto a
casa Caglioti). La Corte di merito ha anche chiarito che le accuse della Patania a
“Ricky” erano precedenti la discovery degli atti del procedimento Gringia e che
l’arricchimento dichiarativo successivo è ininfluente per mortificare la credibilità

riferiscono le successive propalazioni della donna è oggetto di una prova di
matrice diversa, quale il ritrovamento della busta con il nome e l’indirizzo di
Cellura; dati, questi ultimi, rispetto ai quali — e qui ci si riferisce agli altri aspetti
lamentati nel medesimo motivo — il ragionamento della Corte di appello è
immune da dubbi di logicità in quanto ricava da una circostanza obiettiva (la
presenza, appunto, di nome, cognome ed indirizzo del Cellura sulla busta) la
conseguenza più logica, vale a dire che quella busta contenesse oggetti procurati
proprio dal ricorrente e poi ceduti ai Caglioti. Altro aspetto della motivazione che
si sottrae alle censure del ricorrente è quello concernente il contenuto della busta
che logicamente la Corte di merito ha ritenuto essere quello iniziale, date le
conversazioni intercettate tra i Caglioti il 27 febbraio 2012, in cui questi ultimi
commentavano con preoccupazione che

“le cose comprate su internet”

si

trovassero nella busta gialla con il nome e l’indirizzo di “Ricky”.
3.3. Il terzo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e
violazione di legge riguardo la I. 14 ottobre 1974 n. 497 — è complessivamente
da rigettare. A tale conclusione si giunge ponendosi nel solco della
giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del
27/01/2011, Scibè, Rv. 249651) secondo cui non è consentito «il motivo che
pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie
conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di
legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali».

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere

un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; nella specie, ha
sottolineato che il mancato pagamento solo di una

9

tranche del prezzo, non

della collaboratrice, laddove, peraltro, la questione dei contrassegni cui si

essendosi interrotti i rapporti tra Mazzeo ed i Patania, non significava che le armi
non fossero funzionanti, a maggior ragione laddove Mazzeo aveva fatto
trasportare le stesse con l’autovettura della madre, il che l’avrebbe sottoposta a
rischi inutili. In effetti, rispetto a tali giustificazioni, le doglianze difensive si
risolvono nella proposizione di una versione alternativa, priva di una razionale
giustificazione. Circa la questione dei rapporti tra detenzione e porto delle armi,
il ricorso è infondato giacché la Corte di appello ha fatto implicitamente
riferimento alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale,

detenzione, escludendo così il concorso materiale di tali reati, tuttavia ciò accade
solo nell’ipotesi in cui la condotta di mera detenzione inizi contestualmente a
quella del portare le armi in luogo pubblico e vi sia la prova che l’arma non sia
stata in precedenza detenuta, incombendo sull’imputato che invoca
l’assorbimento non un onere probatorio, ma quantomeno di allegazione (Sez. 6,
n. 46778 del 09/07/2015, Coscione e altri, Rv. 265489; Sez. 1, n. 18410 del
09/04/2013, Vestita, Rv. 255687). Nella specie tale allegazione manca in quanto
il ricorrente non ha offerto nessuna specificazione concreta circa la
contemporaneità delle due condotte e il giudice di merito non era tenuto ad
effettuare verifiche, essendosi attenuto al criterio logico della normale anteriorità
della detenzione rispetto al porto ed avendo, anzi, valorizzato la circostanza che
il committente del trasporto, Mazzeo, essendo detenuto in regime domiciliare,
avrebbe avuto più difficoltà, rispetto al Cellura, a detenere presso di sé delle
armi.
3.4. Il quarto motivo di ricorso — quello concernente il reato di cui all’art.
497-ter cod. pen. — è manifestamente infondato perché non si confronta con il
dato principale evidenziato nella sentenza impugnata, vale a dire con la
circostanza che l’acquisto effettuato da Cellura prima della cessione ai Caglioti
implicava la detenzione dei beni, il che già costituisce l’in se del reato a
prescindere dall’uso del materiale, trattandosi di distintivi falsi, divise e
mimetiche, riferibili anche a corpi di Polizia (sul dettaglio del materiale, cfr. pag.
103 della sentenza di primo grado).
3.5. Il quinto motivo di ricorso del Cellura, quando questi lamenta vizio di
motivazione e violazione di legge quanto alla conferma del riconoscimento della
circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, è infondato. Esso mostra,
infatti, di ignorare la chiara spiegazione contenuta nella sentenza impugnata, che
ha evidenziato come il coinvolgimento di Ricky nell’omicidio mancato di un uomo
della cosca opposta a quella dei Patania sia frutto della convergenza tra le
dichiarazioni dei due collaboratori e come gli stessi, comprovati rapporti tra
Mazzeo e Cellura lasciassero escludere che questi,

10

a fortiori perché recatosi

seppure il porto illegale di armi può comprendere ed assorbire per continenza la

personalmente in Calabria, non fosse conscio del contesto criminale in cui la
fornitura di armi e contrassegni si inseriva.
3.6. Il sesto motivo di ricorso è del tutto infondato perché la negazione del
giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è
correttamente e motivatamente fondata sulla biografia criminale del ricorrente e
sui rapporti intrattenuti con la criminalità organizzata. Ciò esclude la rilevanza
delle censure, prestando ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo la
quale (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv. 268473) le

circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle
spese sostenute dalle parti civili Comune di Stefanaconi e Alilacco – sos impresa,
che si liquidano in euro 3000,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di
legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
Comune di Stefanaconi e dalla parte civile Alilacco sos impresa, in favore di
ciascuna delle quali liquida la somma di euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/02/2018.

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA