Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2168 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2168 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
afri Semi, nato in Algeria il 12.11.88
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Modena

del 19.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 8 di reclusione e 2000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura – testualmente – il fatto che vi sia
“violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.”;
Premesso che la assoluta genericità ed assertività della doglianza sarebbero ragioni di
per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. 5cafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (Sez. III 18.6.99, Bonacchl,

Data Udienza: 16/11/2012

Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)

implicita motivazione” a riguardo

“essendo sufficiente anche una

(Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633);

Constatato che, nella specie, il G.i.p. ha, per l’appunto, osservato che non avrebbe
dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 19 c.p.p. in considerazione di quanto risultante dal
verbale di arresto, da quelli di perquisizione e sequestro, dal narcotest, dall’interrogatorio reso
in udienza di convalida e dalla consulenza tossicologica;

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il P esidente

Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.

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