Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21677 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21677 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuoco Nicola, nato a Canosa di Puglia (BT), il 12/01/1959,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 14/10/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 19/02/2015, con cui Giuoco
Nicola era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli
artt. 216 n 1 e 2, 223 r.d. n. 267/1942 – perché, quale amministratore di fatto
della Cristal s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Trento con sentenza del
14/06/2012, distraeva beni della società, in particolare: il 11/04/2011, il
19/06/2011, il 31/07/2011, il 11/09/2011, il 10/10/2011 si recava a giocare al

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Data Udienza: 23/02/2018

casinò di Nova Gorica, contraeva debiti per euro 6.400,00, che pagava con
assegni bancari tratti sul conto corrente della società aperto presso la Cassa
Rurale di Lavis, su cui era delegato ad operare; tra il 03/10/2011 ed il
04/01/2012 prelevava dal conto corrente della società, aperto presso la Cassa
Rurale di Lavis, su cui era delegato ad operare, 28.900,00 euro in contanti, che
destinava al pagamento di spese personali; tra l’ottobre 2011 ed il 23/03/2012
effettuava dal conto corrente della società aperto presso l’Unicredit, e su cui era
delegato ad operare, pagamenti bancomat in favore del casinò di Nova Gorica,
della Cassa gioco italiana Admiral club, di una casa da gioco di Bolzano, Adria

modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, in
quanto non teneva le scritture contabili obbligatorie, il libro inventari, non
predisponeva il bilancio d’esercizio 2011 né lo presentava al registro delle
imprese, non presentava le dichiarazioni fiscali relative al detto esercizio; in
Trento il 14/06/2012, con la recidiva reiterata – assolveva l’imputato dal reato di
bancarotta fraudolenta riferibile agli episodi tra il 03/10/2011 ed il 04/01/2012
perché il fatto non sussiste e, formulato in termini di equivalenza il giudizio di
comparazione tra la circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, r.d.
n. 267/1942 e la contestata recidiva, a seguito dell’appello del pubblico
ministero, rideterminava la pena inflitta all’imputato.
Con ricorso depositato in data 11/01/2017 Giuoco Nicola ricorre
personalmente per:
2.1. violazione di norme sancite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, lett. c),
cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 417, comma 1, lett. b), 178, comma 1,
lett. b) e c), 180 cod. proc. pen., per essere nullo il decreto di fissazione
dell’udienza preliminare e tutti gli atti successivi, alla luce della genericità e
lacunosità del capo di imputazione, eccezione formalizzata e coltivata dalla difesa
sin da primo grado di giudizio; in particolare, il capo di imputazione non
menzionava affatto il ruolo di Caragia Florin Tudorel, inizialmente sottoposto ad
indagini quale amministratore di diritto della società, con conseguente lesione
del diritto di difesa del ricorrente che, ignorando la veste processuale in cui
sarebbe stato escusso il Caragia – se come teste, coimputato, chiamante in
correità, indagato o coimputato in procedimento connesso – non ha potuto
adeguatamente predisporre la propria linea difensiva, considerato che le
dichiarazioni del Caragia, pur connotate da illogicità in chiave di autodifesa, sono
state utilizzate dai giudici di merito nei confronti del ricorrente;
2.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla
affermata responsabilità del Giuoco per episodi di distrazione, benché il debito,
che aveva determinato il fallimento della società, era relativo ad un contratto di

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Gaming, per un totale di euro 17.190,00; inoltre, teneva le scritture contabili in

leasing, per un importo non cospicuo, e che il solo credito insinuato al passivo
fallimentare fosse riferibile al citato contratto di leasing, di cui si ignora la data di
sottoscrizione e le modalità di formazione del debito; in ogni caso, in assenza di
altri creditori, non apparirebbe possibile ravvisare il pregiudizio derivante dalla
destinazione delle somme per fini diversi da quelli sociali, né sotto l’aspetto
oggettivo, potendosi parificare detta situazione a quella di lecita distribuzione di
utili, né sotto l’aspetto soggettivo, non potendo il ricorrente prevedere che
l’azienda fallisse;
2.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli

in alcun modo motivato circa la sussistenza del dolo specifico del ricorrente,
dovendosi, al più, inquadrare la condotta dell’imputato in quella di bancarotta
documentale semplice, con conseguente rideterminazione della pena;
2.4. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli
artt. 69, 99, 133 cod. pen., ed all’art. 219 legge fallimentare, avendo la Corte di
merito, in accoglimento dell’appello incidentale del pubblico ministero,
riformulato il giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante e la recidiva,
considerando anche una circostanza aggravante ulteriore mai contestata, ossia
quella di cui all’art. 219, commi 1 e 2 n. 1, legge fallimentare, e della cui
mancata contestazione neanche il pubblico ministero si era doluto; in ogni caso,
non si comprende come potrebbe sussistere l’aggravante del danno patrimoniale
di rilevante gravità, posto che è stata riconosciuta la omologa circostanza
attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, con conseguente
illogicità della motivazione; infine la Corte di merito non avrebbe considerato
l’intervenuta assoluzione dell’imputato per il fatto di bancarotta economicamente
più rilevante, circostanza che non avrebbe potuto non essere considerata
incidente sul trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.Quanto al primo motivo di ricorso, come si evince dal verbale dell’udienza
dibattimentale del 19/02/2015 – che questa Corte può legittimamente verificare,
attesa la natura processuale dell’eccezione sollevata in ricorso – Caragia Florin
Tudorel era stato escusso come teste; il pubblico ministero, in particolare, aveva
dato atto che il Caragia era stato indagato in relazione ad un altro procedimento
per il reato di truffa, e non era mai stato, quindi, indagato nell’ambito del
processo di bancarotta per cui si procedeva, con la conseguenza che, a parere
del pubblico ministero, si trattava di un semplice teste, a tutti gli effetti.
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artt. 216, n. 2 e 223 legge fallimentare, in quanto la sentenza impugnata non ha

Di tale circostanza la sentenza impugnata dà chiaramente atto, alla pag. 4.
Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata, alla pag. 8, ha fornito una
motivazione del tutto immune da censure logiche, avendo affermato che il reato
era stato addebitato al Giuoco come amministratore di fatto, le condotte erano
state puntualmente indicate, e la circostanza che l’amministratore di diritto non
fosse stato coinvolto nell’imputazione non aveva comportato alcuna lesione del
diritto della difesa, perfettamente a conoscenza delle condotte ascritte al Giuoco,
chiaramente descritte nel capo di imputazione, come dimostrato anche dal pieno
esperimento dell’attività difensiva, anche in riferimento all’aspetto relativo al

D’altra parte la doglianza difensiva non coglie nel segno, perché, qualora
l’amministratore di diritto non fosse stato escusso

dive ,j —veste

processuale, ciò, senza alcun dubbio, non sarebbe affatto dipeso da
un’incompletezza del capo di imputazione, bensì avrebbe comportato la
violazione di altre norme processuali, che sarebbe stato onere della difesa
individuare specificamente, oltre che eccepire tempestivamente, nel corso del
compimento dell’atto di assunzione della deposizione, al contrario di quanto è
avvenuto.
Il ricorso, inoltre, non specifica affatto neanche sotto quale aspetto sarebbero
stati violati i diritti della difesa, limitandosi ad una doglianza assolutamente
generica sul punto.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono incentrati su circostanze
relative alla ricostruzione della vicenda sotto l’aspetto del suo inquadramento
fattuale.
Va anzitutto rilevato che questo Collegio non ritiene di discostarsi
dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 19601 del
28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398, in cui è stata affermata l’insindacabilità della
sentenza dichiarativa di fallimento, da parte del giudice penale investito del
giudizio relativo a reati di bancarotta, sia quanto al presupposto oggettivo dello
stato di insolvenza dell’impresa, sia quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle
condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore.
In motivazione questa Corte nel suo massimo consesso ha chiaramente indicato
come la dichiarazione di fallimento assuma rilevanza nella sua natura di
provvedimento giurisdizionale, che vincola il giudice penale in quanto i
presupposti di fatto accertati con la sentenza stessa non costituiscono questioni
pregiudiziali, di cui possa ritenersi investito il giudice penale.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che ‘quando un atto giuridico è assunto quale
dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato
o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli
limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge.”
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coinvolgimento dell’amministratore di diritto.

Pertanto se l’atto giuridico è un provvedimento legislativo, esso potrà essere
sindacato solo e nella misura in cui se ne ravvisi un possibile contrasto con
parametri costituzionali, salva, in ogni caso, la possibilità di un’interpretazione
costituzionalmente orientata, mentre se si tratta di un provvedimento
amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale, in
quanto illegittimo; se elemento della fattispecie è un atto negoziale privato, il
giudice penale potrà escludere l’illiceità solo in presenza di un negozio nullo, ad
esempio perché avente causa illecita, dato che in tal caso la relativa obbligazione
non è idonea, in assoluto, a produrre effetti giuridici, e quindi non può integrare

annullabile, dovendo il negozio ritenersi produttivo di effetti giuridici fino a che
esso non sia annullato dal giudice civile. Laddove, infine, come nel caso della
sentenza dichiarativa di fallimento, si tratti di un provvedimento giudiziale, il
giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare
l’esistenza dell’atto e la sua validità formale, non potendo compiere alcuna
valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a
prescindere dalla loro definitività, hanno un valore che può essere messo in
discussione solo con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla
disciplina processuale.
Ne discende la totale irrilevanza di ogni questione concernente l’importo delle
somme non pagate a seguito della stipulazione del contratto di leasing, ed i dati
concernenti la scadenza e gli importi di dette rate.
Sotto l’aspetto della sussistenza del reato, sia nella sua componente oggettiva
che in quella soggettiva, va ribadito il principio affermato da questa Corte nel
suo massimo consesso, secondo cui “L’elemento soggettivo del delitto di
bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui
sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da
quella di garanzia delle obbligazioni contratte.” (Sez. U, sentenza n. 224747 del
31/03/2016, Passarelli ed altro, Rv. 2666805).
Quanto alla contestata bancarotta documentale – consistita nell’aver tenuto le
scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari – pacificamente, al contrario di quanto
indicato in ricorso, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.
Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui la bancarotta fraudolenta
documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, prevede due
fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre
scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della
contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli
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nemmeno una condotta incriminabile, non bastando che esso sia solo

affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, sentenza
n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, sentenza n. 18634 del
01/02/2017, Autunno ed altro, Rv. 269904; Sez. 5, sentenza n. 17084 del
09/12/2014, dep. 23/04/2015, Caprara ed altri, Rv. 263242).
3. Infondato è anche il motivo concernente la determinazione della pena, atteso
che il pubblico ministero aveva impugnato la quantificazione della pena inflitta
dal primo giudice, sotto il profilo inerente il giudizio di prevalenza della
circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la contestata
recidiva.

premesso come al ricorrente fosse stata contestata, ancorché in fatto, la
circostanza aggravante costituita dalla pluralità di fatti di bancarotta, ai sensi
dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, per la quale, in ogni caso, il
primo giudice non aveva applicato alcun aumento di pena, per effetto
dell’indicato giudizio di prevalenza.
La Corte di merito, quindi, in accoglimento del gravame, ha ritenuto di
riformulare, in termini di equivalenza, il giudizio di bilanciamento tra la
circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fallimentare e la
contestata recidiva, sia alla luce delle precedenti condanne riportate dal Giuoco,
sia tenuto conto del vantaggio che questi aveva ottenuto per effetto della
mancata considerazione della circostanza aggravante della pluralità di fatti di
bancarotta, in fatto contestata.
Ne discende, pertanto, la corretta e congrua motivazione del giudizio di
equivalenza tra circostanze, formulato sulla scorta della valutazione della
capacità criminale dell’imputato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
Del tutto fuori fuoco, quindi, appare il motivo di ricorso, basato sull’erroneo
presupposto della contestazione della circostanza del danno patrimoniale di
particolare rilevanza che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo
contestata.
Dall’accoglimento del gravame della parte pubblica, e dalla conseguente
riformulazione del giudizio tra le circostanza in termini di equivalenza, discende
che, del tutto correttamente, la pena è stata valutata nel minimo edittale, non
potendosi ritenere che la Corte di merito abbia violato il divieto di reformatio in
peius, atteso che, pur non essendo stata censurata dal pubblico ministero la
quantificazione della pena, la nuova determinazione della pena da parte della
Corte territoriale è scaturita automaticamente dalla riformulazione del giudizio
tra le circostanze intermini di equivalenza e dal contenimento della pena nel
minimo edittale (Sez. 2, sentenza n. 35011 del 09/06/2010, Scalzo ed altro, Rv.
248180).

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La Corte di merito, sotto detto aspetto, alla pag. 12 della motivazione, ha

Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23/02/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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