Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21675 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21675 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRRONIS LUCIANO nato il 22/12/1975 a CARBONIA

avverso la sentenza del 09/01/2017 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO

LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con la trasmissione degli
atti al Tribunale di Cagliari.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle Indagini Preliminari di
Cagliari, decidendo in camera di consiglio in seguito ad opposizione a decreto
penale di condanna, ha emesso declaratoria di estinzione del reato di cui all’art.
481 cod. pen., ascritto a Luciano Cirronis, ai sensi degli artt. 129 e 459, comma

sette anni e sei mesi dal fatto (maggio 2009), pur all’esito degli atti interruttivi.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
difensore, articolando, con unico motivo, censure di violazione della legge
processuale per avere il giudice pronunciato de plano declaratoria di estinzione
del reato in seguito ad opposizione al decreto penale, con compromissione del
diritto di difesa. La decisione avrebbe, invece, dovuto essere assunta nelle forme
di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e con le garanzia del contraddittorio, nella
prima udienza del giudizio immediato, avendo l’imputato interesse a rinunciare
alla prescrizione, come da formale dichiarazione allegata al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2. In punto di ammissibilità, va, innanzitutto, rilevato come la rinuncia
alla prescrizione, ritualmente formalizzata dall’imputato con dichiarazione
autenticata allegata al ricorso, fondi l’interesse all’impugnazione in sede di
legittimità.
2.1 La prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi
successivi, oggetto di rinuncia ed una dichiarazione in tal senso in sede di
impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito (Sez.
5, Sentenza n.40499 del 06/07/2017Cc. (dep. 06/09/2017) Rv. 271423), salvo
che l’imputato «non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della
pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la
manifestazione della volontà coincide con quello dell’impugnazione» (Sez. 3,
Sentenza n.4946 del 17/01/2012Cc. (dep. 08/02/2012) Rv. 251985, N. 20832
del 2011 Rv. 250478).
2.2 Nel caso in esame, trova applicazione il principio richiamato in quanto
il ricorso per cassazione costituisce il primo atto utile per la manifestazione della

2

III, cod. proc. pen.., per prescrizione, prendendo atto del decorso del termine di

volontà abdicativa, essendo stata l’impugnazione proposta avverso la sentenza
che ha dichiarato, inaudita altera parte pur in seguito ad opposizione al decreto
penale di condanna, l’estinzione del reato per prescrizione.
Deve, pertanto, escludersi che l’imputato abbia colpevolmente ignorato la
celebrazione di un momento processuale in cui la rinuncia alla prescrizione
potesse essere proposta, versando, invece, lo stesso in una situazione di
ragionevole affidamento sulla celebrazione del dibattimento per aver formulato

determinazione diversa dall’emissione del decreto di giudizio immediato.

3. Il rilievo che precede introduce alla questione posta con il ricorso, e
relativa alla latitudine dell’obbligo di immediata declaratoria di cause di non
punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nell’ambito delle diverse fasi del
procedimento monitorio.
3.1 Nella delineata prospettiva, non vi è dubbio che il GIP possa rilevare
l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione nella fase di delibazione della
richiesta di decreto penale di condanna, in considerazione della esplicita
previsione normativa declinata dall’art. 459 comma terzo cod. proc. pen..
È, invece, «affetta da abnormità la sentenza di proscioglimento per
intervenuta prescrizione del reato, emessa dal GIP successivamente all’
opposizione a decreto penale di condanna, poichè il giudice in tale fase è
vincolato all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen., e
non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del
decreto né revocare quest’ultimo fuori dai casi previsti» (Sez. U, n. 21243 del
25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. 3, Sentenza n. 46940 del 28/09/2016
Cc. (dep. 09/11/2016) Rv., N. 42467 del 2012 Rv. 253700, N. 24055 del 2015
Rv. 263968)
Il principio si pone in continuità con l’impostazione sistematica delineata
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, secondo
la quale l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio
ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme
che disciplinano la declaratoria di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi
gradi del processo – artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice – ma enuncia
una regola di giudizio che, operando in ogni stato e grado del processo,
presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del
contraddittorio.

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opposizione al decreto penale ed essendo, pertanto, imprevedibile una

Nel quadro così delineato, soltanto la richiamata disposizione di cui all’art.
459, comma 3, cod. proc. pen. consente, eccezionalmente, al giudice per le
indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 con procedura “de plano”, in una fase introdotta dalla richiesta del PM
rispetto alla quale non è prevista l’interlocuzione con altri soggetti processuali,
coerentemente con la particolare natura del rito monitorio, caratterizzato
dall’instaurazione solo eventuale e differita del contraddittorio, in caso di

3.3 In seguito all’emissione del decreto penale di condanna, in
accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono, invece,
rigidamente scandite a seconda delle iniziative del condannato. Di guisa che, in
caso di opposizione, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero
provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione,
conformemente alle richieste dell’opponente; ordina, invece, l’esecuzione del
decreto di condanna in assenza di iniziative del condannato, ovvero quando
l’opposizione sia inammissibile.
In un sistema così connotato, l’emissione del decreto di condanna da un
lato introduce alla eventuale fase del contraddittorio; dall’altro, esaurisce la
potestas decidendi del GIP sul merito dell’azione penale, rimanendo questi
titolare – ove sia proposta opposizione – esclusivamente di poteri-doveri di
propulsione processuale, vincolati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione
rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. art. 464
comma 2 c.p.p.) (Sez. U, Zedda, ibidem).

4. Nel caso in esame, il GIP ha pronunciato declaratoria di prescrizione
successivamente all’opposizione del condannato, non contenente richieste di riti
alternativi, e dunque in una fase in cui gli erano precluse iniziative diverse
dall’emissione del decreto di giudizio immediato.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, emessa fuori dei casi previsti
dalla legge, con conseguente annullamento della stessa.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cagliari per la celebrazione della
fase introdotta dall’opposizione al decreto penale di condanna.

P.Q.M.

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opposizione.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cagliari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

Il Presidente

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