Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21674 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21674 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAIARDI PIETRO nato il 21/04/1945 a PIANELLO VAL TIDONE

avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
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Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha condannato
l’imputato alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta
documentale in relazione al fallimento della Verde Immobiliare Sri, di cui lo
stesso era amministratore unico, in riforma della sentenza di assoluzione del

Richiamando le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, la corte
territoriale ha ritenuto che il Baiardi avesse consapevolmente assunto la carica di
amministratore di diritto e le conseguenti responsabilità, e che l’interlocuzione
tenuta dal medesimo con la curatela fosse circostanza idonea ad escludere il
prospettato stato di inabilità conseguente a malattia, peraltro documentata
esclusivamente mediante produzione di certificazione medica, anche alla luce di
contestuali e successive condotte analoghe, comprovate dal certificato penale in
atti.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Baiardi, personalmente,
deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale e vizio di
motivazione per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ascrivibile
all’imputato la condotta illecita, in presenza di molteplici circostanze che ne
escludono, invece, consapevolezza e volontà. Il giudice di merito non avrebbe
valutato come il dissesto risalisse a diversi anni prima della dichiarazione di
fallimento, arco temporale in cui si erano succeduti numerosi amministratori, nei
cui confronti non si era proceduto, e nei quali era stata conferita procura speciale
a Emilia Marraffa, che deteneva i documenti contabili, omettendo di conferire
rilievo, al fine di escludere il dolo, al documentato stato di salute dell’imputato,
portatore di una invalidità dell’80%, che lo aveva, peraltro, esposto ad altri
procedimenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Il rilievo secondo cui la sentenza impugnata abbia riformato la
pronuncia di assoluzione emessa in primo grado e che, con il ricorso, sia
censurato vizio della motivazione, impone talune preliminari considerazioni.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice d’appello
che riformi la sentenza assolutoria di primo grado alla stregua della rivalutazione

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tribunale in sede del 17 gennaio 2013, appellata dal Procuratore Generale.

del medesimo compendio probatorio, deve rassegnare una giustificazione
“rafforzata” del giudizio di colpevolezza, che si confronti analiticamente confutandoli- con gli argomenti utilizzati dal primo giudice per rappresentare le
ragioni dell’assoluzione.
I parametri di siffatto onere giustificativo qualificato sono stati
progressivamente declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che
«nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado

decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l’insostenibilità
sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti», in quanto
la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare
compiuta ragione delle scelte operate e «della maggiore considerazione
accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (cfr., per tutte,
Cass. sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, dep.11/11/2008, Pappalardo, Rv.
242330, Cass. sez. un, n. 33748 del 12/07/2005 – dep. 20/09/2005, Mannino,
Rv. 231674).
In tale prospettiva, per la riforma della sentenza assolutoria non è
sufficiente, in assenza di elementi sopravvenuti, una diversa valutazione del
materiale probatorio acquisito in primo grado, caratterizzata da pari plausibilità
rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza
persuasiva superiore, tale da escludere ogni ragionevole profilo di dubbio (Sez.
1, Sentenza n. 12273 del 05/12/2013 Ud. (dep. 14/03/2014) Rv. 262261).
2.2. Le Sezioni Unite hanno ulteriormente definito siffatto onere
rafforzato, rilevando come esso implichi anche la necessità di consolidare il
compendio dimostrativo già acquisito mediante rinnovazione della prova
testimoniale (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 – dep. 06/07/2016,
Dasgupta, Rv. 267486), estendendo l’onere di rinnovazione dibattimentale anche
ai casi nei quali si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato “allo stato
degli atti”, ovvero non condizionato ad integrazioni istruttorie (Cass. sez. un. n.
18620 del 19/01/2017 – dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786).
L’evoluzione ermeneutica – che dall’onere qualificato di motivazione si
muove verso l’obbligo di rinnovazione della prova, ponendo i due piani in stretta
interrelazione – è incentrata sulla valorizzazione della regola di giudizio
enunciata nell’art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia
pronunciata solo nei casi in cui non residui alcun dubbio, razionalmente fondato,
in ordine alla responsabilità. In tal senso, le Sezioni Unite hanno sottolineato
come nel «quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di

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devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della

motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di
dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e
limiti alla

reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e

decisionale»; pertanto «la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila
come “assolutamente necessaria” ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale
presupposto, infatti, al di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si

appello, nei casi in cui sia in questione il principio del “ragionevole dubbio”,
replichi l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative
direttamente assunte» (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 – dep.
06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ritenuto necessario che il
rafforzamento motivazionale della sentenza d’appello che riforma l’assoluzione si
coniughi alla valutazione “diretta” della prova dichiarativa decisiva che deve,
pertanto, essere riassunta nel dibattimento di secondo grado.
Recependo tale sensibilità, la recente riforma del sistema penale introdotta dalla L. 103/2017 che, nella originaria formulazione del titolo,
conteneva un esplicito richiamo al rafforzamento delle garanzie difensive – ha
modificato anche l’art. 603 cod. proc. pen., introducendo l’obbligo della
rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal
pubblico ministero ed il proscioglimento sia fondato su «motivi attinenti la
valutazione della prova dichiarativa».
2.1 Siffatta ricostruzione sistematica – che situa il rafforzamento
dell’obbligo di motivazione ben al di là di un mero approfondimento formale,
conferendogli funzione di garanzia e collegandolo ad una profonda
(re)interpretazione sostanziale del diritto di difesa – trova il suo completamento
nel principio che riconosce alla corte di cassazione l’onere di verificare, anche
d’ufficio, il rispetto dei parametri di legalità convenzionale, nella interpretazione
offerta dalla Corte Edu (V. S. U. Dasgupta, ibidem); principio che costituisce
espressione del fecondo dialogo tra le Corti, teso all’unitaria attuazione del
sistema dei diritti fondamentali dell’uomo.
2.3. In tale prospettiva, la richiamata evoluzione ermeneutica si allinea
alla giurisprudenza della Corte Edu che, con orientamento consolidato

(Dan v.

Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5
marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu,
III Sez., sent. 4 giugno 2013;

Hanu

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v. Romania, ric. 10890/04; più

collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di

recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v.
Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29
giugno 2017) ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo
che si risolva in un ribaltamento dell’assoluzione sulla base di un compendio
probatorio statico e precostituito.
2.4. Nel quadro normativo e giurisprudenziale così sommariamente
delineato, l’onere di rinnovazione dibattimentale si associa all’onere di fornire

della prova dichiarativa, ma non quando il ribaltamento della decisione
assolutoria si fondi su una rivisitazione critica del compendio probatorio
extradichiarativo, ovvero sulla diversa soluzione di questioni di diritto (Sez. 5 n.
1013 anno 2018, non massimata), ovvero nel caso in cui il provvedimento
assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo,
posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare
argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il
giudizio d’appello l’unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del
24/01/2017), o il giudice d’appello abbia condiviso la valutazione di attendibilità
della prova dichiarativa del primo giudice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 ud.,
dep. 07/07/2017, rv. 270471).
3. Applicando i principi enunciati al caso in esame, va rilevato come la
corte territoriale abbia riformato la sentenza di assoluzione sulla base della
rivisitazione di un compendio probatorio caratterizzato dalla presenza di
contributi dichiarativi, valorizzando, in special modo, la testimonianza del
curatore fallimentare resa nel giudizio di primo grado con specifico riferimento
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, procedendo mediante tale apporto dimostrativo cartolare – alla rilettura, in termini
accusatori, della non contestata condotta materiale.
E tale valorizzazione non appare rispondente ai parametri di legittimità
della “progressione processuale non conforme”, non risultando da un lato
verificata direttamente da parte del giudice della condanna; dall’altro, presidiata
da una solida e compatta giustificazione rispetto alla quale le valutazioni
liberatorie del giudice di primo grado possano ritenersi, al di là di ragionevoli
profili di dubbio, argomentativamente confutate.
4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla
Corte d’appello di Milano perché – in piena libertà di giudizio e previo nuovo
completo esame del materiale probatorio (Sez. 2, Sentenza n.1726 del

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una motivazione rafforzata solo nei casi in cui si verte in materia di rivalutazione

05/12/2017 Ud. (dep. 16/01/2018) Rv. 271696; Sez. 5, Sentenza n.42814 del
19/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 261760), proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

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