Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21673 del 29/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21673 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

IOLIO GENNARO, n. il 28/05/1974;

avverso il decreto n. 511/2014 del PRES. TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA del 14/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. ROBERTO ANIELLO, che
chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame;

Data Udienza: 29/01/2016

2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La difesa di Iolio Gennaro presentava ricorso per Cassazione avverso il provvedimento indicato in rubrica, che dichiarava l’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto
di istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata speciale formulata dal ricorrente, detenuto in espiazione pena.
Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di inte-

ta dall’acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare l’impugnazione (conf. Cass., Sez. 1, 22/10/2009 n. 46887, Matichecchia, Rv. 245677; Sez.
Un., Ord. 18/06/1991 n. 15, Argenti Rv. 187707).
La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (conf. Cass., Sez.
6, 31/01/2013 n. 19209, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. Un., 25/06/1997 n. 7, Chiappetta,
Rv. 208166).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016.

resse, avendo il condannato terminato l’esecuzione della pena in data 07/08/2015, come risul-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA