Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21673 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21673 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE VINCENZO FRANCO nato il 04/02/1967 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio in relazione al fatto di
ingiuria non più previsto dalla legge come reato con eliminazione della relativa
pena di giorni 5 di reclusione, inammissibile nel resto.
Udito il difensore uuv.
Il difensore presente insiste sugli argomenti a sostegno del ricorso di cui chiede
l’accoglimento.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva condannato De
Simone Vincenzo Franco alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili in ordine ai reati di molestie, minacce, violazione di domicilio,
percosse, porto di coltello, ingiurie, interferenze illecite nella vita privata, lesioni in

le contravvenzioni e rideterminando la pena.
2.

Propone ricorso il difensore dell’imputato censurando sia l’affermazione di

responsabilità penale per i delitti che la condanna al risarcimento dei danni anche
per le contravvenzioni prescritte.
Si sostiene, infatti, l’inidoneità del quadro di prova a sostenere un giudizio di
colpevolezza, anche per le contraddittorietà nelle deposizioni delle parti offese.
Si chiede, inoltre, la pronuncia di una sentenza di assoluzione quanto ai fatti di
ingiuria, trattandosi di fatto non più costituente reato a seguito dell’entrata in
vigore del d.lgs.7/16.
3. E’ stata presentata una memoria in cui si deduce la violazione dell’art.615 bis
c.p. laddove è stata ritenuta la responsabilità dell’imputato senza che fosse stato
accertato il funzionamento dell’apparecchio che, in tesi d’accusa, avrebbe dovuto
captare notizie della vita privata della Silvestri.
Si deducono altresì vizi motivazionali e violazione dell’art.192 c.p.p. quanto ai criteri
di valutazione della deposizione delle persone offese ed all’assenza di riscontri.
4. Il ricorso va accolto quanto al rilievo dell’intervenuta abrogazione dell’art.594
c.p. ad opera del d.lgs. 7/16, entrato in vigore successivamente alla pronuncia della
sentenza di appello.
La sentenza andrà quindi annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati, per i quali,
come si vedrà, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il computo della pena operato dai giudici di merito, infatti, non consente a questa
Corte di individuare l’aumento inflitto a titolo di continuazione per le ipotesi di cui
all’art.594 c.p.
5. Con riguardo agli altri motivi, va premesso che esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e,
per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez.V

1

danno di Bondini Alessandro e Silvestri Serena, dichiarando estinte per prescrizione

27.2.15 n°15977);

il ricorso è inammissibile per la parte in cui pretende di

valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto
con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di
fatto che non le compete.
La Corte di Appello ha correttamente applicato i principi elaborati dalla
giurisprudenza in tema di valutazione probatoria della deposizione della parte
offesa.

prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri
esterni ( Cass. Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, Rv. 249136) purché siano
sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di
applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. (v. fra le tante Sez.
1, n. 29372 del 24/06/2010, Rv. 248016)
Nel caso di specie, l’esame approfondito sulla credibilità vi è stato come pure sono
stati individuati gli elementi di riscontro, sicché gli argomenti addotti nel ricorso
sono meramente reiterativi di quelli del gravame e rappresentano censure in fatto
non consentite in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, Rv.
217266).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai fatti di ingiuria perché
non più previsti dalla legge quale reato. Rinvia per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio in ordine alle residue imputazioni ad altra sezione della
Corte d’Appello di Ancona e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 febbraio 2018
Il Presidente

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come

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