Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21668 del 18/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21668 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAINITO GAETANO N. IL 08/05/1970
avverso l’ordinanza n. 1341/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 27/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/01/2016

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Antonio Gialanella, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, il
quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
ogni statuizione consequenziale ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

di Perugia rigettava l’istanza proposta da Trainito Gaetano (detenuto in
espiazione della pena dell’ergastolo) al fine di ottenere, in via incidentale
rispetto ad un’istanza per la concessione di permesso premio,
l’accertamento dell’impossibilità o inesigibilità (equivalente
all’accertamento positivo) di una sua utile collaborazione con la giustizia,
ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis legge 354/1975.
Il Trainito riproponeva l’istanza, deducendo come nuovi elementi
la giurisprudenza formatasi sul tema del perimetro della collaborazione e
il fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva riconosciuto gli
estremi della collaborazione impossibile a Gibilras Filippo, correo del
Trainito nel reato di associazione mafiosa per il quale entrambi erano
stati giudicati.
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 27 novembre 2014,
dichiarava inammissibile tale istanza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.,
ritenendo che le statuizioni contenute nel primo provvedimento erano
coperte da giudicato esecutivo non eliso dalle argomentazioni
ultimamente introdotte.
Quanto al profilo difensivo riguardante la giurisprudenza, il
Tribunale notava che solo con riferimento ad una delle vicende per cui era
stato giudicato, l’omicidio e il tentato omicidio Rinzivillo, non poteva
richiedersi al Trainito alcun contributo informativo, in un contesto in cui la
sua assoluzione

«aveva chiuso completamente la partita».

Con

riferimento alle sentenze riportate nei numeri 3 e 4 della narrativa
dell’ordinanza, invece, vi era carenza di deduzione di nuove questioni
giuridiche o nuovi elementi di fatto sopravvenuti ovvero preesistenti, che
non avessero già formato oggetto di valutazione ai fini della decisione
della prima ordinanza.
Quanto al profilo difensivo basato sul fatto che gli estremi della
collaborazione impossibile erano stati riconosciuti in favore del Gibilras,
nell’ordinanza impugnata si notava che per costui era stato valorizzato

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1. Con ordinanza del 12 maggio 2011, il Tribunale di sorveglianza

l’apporto di collaboratori di giustizia circa la dissociazione dal sodalizio
mafioso di cui era stato partecipe, mentre per il Trainito restavano
insuperabili le argomentazioni offerte dalla sentenza di condanna per il
reato associativo, in merito alla vastità dell’organizzazione e al fatto che
gli imputati erano stati soltanto coloro cui si erano potuti attribuire gli
effetti personali ritrovati in un covo.

ricorso per cassazione datato 4 marzo 2015, deducendo, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 4bis, comma 1-bis, legge 354/1975 e dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L’istante
aveva introdotto, con l’stanza più recente, nuove argomentazioni per
superare il giudicato, con riferimento a tre vicende: 1) omicidio e tentato
omicidio mm-terrtert-e-GR~ Rinzivillo; 2) omicidi Di Dio-Polara e Lavore;
3) art. 416-bis. In relazione alle vicende sub 1) e sub 2), l’elemento di
novità era costituito dalle nuove interpretazioni giurisprudenziali in base
alle quali non possono essere incluse nel perimetro del giudizio, ai fini
della valutazione di inesigibilità o impossibilità della collaborazione del
detenuto, i fatti in ordine ai quali egli è stato assolto. L’ordinanza
impugnata aveva ritenuto la richiesta dell’interessato limitatamente alla
vicenda sub 1), relativa all’omicidio e al tentato omicidio Rinzivillo, così
riconoscendo, almeno in parte qua, l’ammissibilità del nuovo argomento
(e, quindi, non vi è interesse all’impugnazione per tale profilo) mentre
con riguardo alla vicenda sub 2), omicidi Di Dio-Polara e Lavore, aveva
compiuto una contaminazione fra giudizio di ammissibilità e giudizio di
merito, poiché non aveva negato carattere di novità all’argomento
difensivo ma lo aveva ritenuto infondato. E nell’esprimere tale giudizio di
merito era stato violato l’art.

4-bis, comma 1-bis, legge 354/1975,

perché il Tribunale di sorveglianza, invece di basare le sue valutazioni in
rapporto alla situazione oggettiva e soggettiva riferibile alla fase
dell’esecuzione della pena, le aveva ricollegate all’atteggiamento tenuto
dall’odierno detenuto nella fase del processo. Inoltre, il Tribunale di
sorveglianza aveva esteso il giudizio sulla possibilità della collaborazione
al di là del perimetro dei fatti dedotti nell’originaria imputazione, in
contrasto con quanto stabilito dalla Corte Suprema di cassazione nella
sentenza n. 35621 del 2013. Sempre con riferimento alla vicenda sub 2),
il Tribunale di sorveglianza, dato che era sceso al piano delle valutazioni

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2. L’avv. Alessandro Ricci, difensore del Trainito, ha proposto

di merito, avrebbe dovuto accogliere – invece di omettere qualsiasi
motivazione sul punto – la richiesta difensiva di integrazione istruttoria,
per approfondire quanto risultava da una nota della D.D.A. di
Caltanissetta circa la mancanza di circostanze dalle quali desumere
eventuali ulteriori responsabilità in ordine all’omicidio Lavore. Le stesse
censure, di violazione dell’art. dell’art.

4 bis,

comma

1 bis

legge

354/1975 e di omessa motivazione sulla richiesta di approfondimento

associazione mafiosa. L’istanza del Trainito era basata su un elemento
non valutato precedentemente, costituito dalla circostanza che il
Tribunale di sorveglianza di Roma aveva riconosciuto gli estremi della
collaborazione impossibile, per completo accertamento dei fatti e delle
responsabilità, in favore di Gibilras Filippo, che era stato condannato nello
stesso processo per lo stesso reato.

3. Dopo il deposito della requisitoria del Pubblico Ministero, il
ricorrente ha insistito nel ricorso con memoria depositata il 4 dicembre
2015, con cui ha ribadito le doglianze espresse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità.
L’ordinanza impugnata muove dalla considerazione che l’istanza
proposta dal Trainito costituiva reiterazione di una precedente istanza
rivolta allo stesso scopo, rigettata con ordinanza su cui si era formato il
giudicato di rigetto. La nuova istanza, quindi, poteva essere ritenuta
ammissibile soltanto se fossero stati proposti elementi di valutazione
nuovi, capaci di far superare il giudicato. Ciò premesso, il Tribunale di
sorveglianza compie un’articolata disamina dei profili proposti come nuovi
nell’istanza e conclude rilevando la carenza, in tali profili, della capacità
far superare il giudicato di rigetto (fatta eccezione per quanto riguarda le
valutazioni, non toccate dall’impugnazione perché favorevoli al ricorrente,
circa la vicenda relativa all’omicidio e al tentato omicidio Rinzivillo,
considerata comunque minima dallo stesso giudicante).
L’ordinanza perviene a tale risultato attraverso un percorso logico
che valuta partitamente gli elementi offerti, ma sempre nella prospettiva
della verifica circa la loro idoneità al superamento del giudicato. In altri
termini, il carattere di novità degli argomenti proposti è negato dal

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istruttorio, sono riferibili alla vicenda sub 3), relativa al processo per

Tribunale, attraverso un’analisi su ciascun elemento, sulla base della loro
accertata incapacità di sovvertire il precedente provvedimento.
L’impostazione logica sottesa all’ordinanza è chiaramente ispirata a un
orientamento valutativo che subordina la qualificazione di ammissibilità
della domanda riproposta alla incidenza dei suoi argomenti sul giudicato
ormai formatosi.
Il ricorso per cassazione non si misura specificamente con la tale

sinteticamente elencate supra, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe
errato nell’estendere il suo campo di valutazione al merito delle
circostanze dedotte; avrebbe violato l’art.

4-bis, comma 1-bis legge

354/1975; avrebbe omesso di motivare il rigetto delle istanze istruttorie.
In tal modo, il ricorrente incorre nel vizio di inammissibilità, perché non
centra, in chiave critica, la diversa

ratio decidendi posta a sostegno

dell’ordinanza e sopra enucleata, ma si pone su un piano argomentativo
diverso rispetto a quello su cui si articola il ragionamento del Tribunale.

2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai

sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2016.

motivazione. Il ricorrente si limita a sostenere, con le doglianze

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