Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21668 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21668 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA

sul ricorso proposto

dalla parte civile Bevilacqua Domenico, nato a Crotone il 6/10/1989

nel procedimento a carico di

Basile Pasquale Giulio, nato a Strongoli il 15/04/1944

avverso la sentenza del 12/10/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;

1

Data Udienza: 16/02/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile, avv. Giuseppina dell’Aquila in sostituzione
dell’Avv. Eugenia Perri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catanzaro ha
dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti ascritti a Basile Giulio
perché estinti per prescrizione confermando, agli effetti civili, il giudizio di
responsabilità formulato nella sentenza di primo grado, riducendo l’entità della
somma già liquidata a titolo di integrale risarcimento del danno e revocando la
condanna al pagamento della provvisionale.
2. Ricorre, agli effetti civili, avverso tale pronuncia la parte civile
Bevilacqua Domenico, per mezzo del difensore.
2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa
applicazione della legge e correlato vizio di motivazione in punto di
determinazione del risarcimento del danno, avendo la corte territoriale ridotto
all’importo di €. 3000,00 la condanna a tale titolo, alla stregua di una
valutazione equitativa del tutto generica e riduttiva delle voci di danno,
peraltro non tenendo in debita considerazione gli esiti dell’istruttoria.
2.2 Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha
omesso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione ed
assistenza della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.In riferimento al primo motivo, va rilevato come, pur qualificando le
deduzioni in esso sviluppate come censure ai criteri di valutazione e
quantificazione del danno, il ricorrente solleciti, in effetti, la rivalutazione di
elementi in fatto esaminati e considerati, formulando critiche dirette alle

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la condanna anche alle spese del grado.

considerazioni svolte a riguardo dalla corte territoriale. Le censure sollevate
esorbitano, pertanto, dal novero di quelle sottoponibili al sindacato di questa
Corte di legittimità, attingendo questioni di merito affrontate nel giudizio di
appello con argomentazioni improntate alla completezza e alla razionalità. In
punto di giustificazione dei criteri di rideterminazione del danno, liquidato in

salute, in conseguenza di lesione comportante una malattia della durata di un
solo giorno, e la natura occasionale ed episodica della complessiva condotta
causativa di sofferenze morali, con motivazione coerente e rispondente
all’apprezzamento in concreto delle effettive voci di danno, che si sottrae a
censure di legittimità.
2.1 In tema di tzerga. di liquidazione del danno non patrimoniale, la
valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi,
è, difatti, censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della
motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti
macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente
contraddittoria (Sez. V, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Ud. (dep.
14/08/2013 ) Rv. 257123, N. 6018 del 1997 Rv. 208086, N. 38948 del 2006
Rv. 235024, N. 9182 del 2007 Rv. 236262, N. 34209 del 2010 Rv. 248371, N.
48461 del 2013 Rv. 258170, N. 43053 del 2010, Rv. 249140).
3. Inammissibile per genericità il secondo motivo di ricorso.
3.1 Nell’articolare la censura della sentenza impugnata per non avere il
giudice d’appello emesso statuizione di condanna dell’imputato al pagamento
delle spese di costituzione e difesa della parte civile, il ricorrente non deduce
perché la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare il principio di
soccombenza. In tal senso, il motivo difetta della necessaria correlazione con
le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (V. Sez. 5, Sentenza
n.28011 del 15/02/2013Ud. (dep. 26/06/2013 ) Rv. 255568, N. 39598 del
2004 Rv. 230634, N. 11933 del 2005 Rv. 231708, N. 19951 del 2008 Rv.
240109, N. 20377 del 2009 Rv. 243838) in quanto non si confronta con il
complessivo tenore delle questioni risolte.
3.2 Sebbene la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non
costituisca indice di soccombenza (Sez. VI, Sentenza n.24768 del
31/03/2016Ud. (dep. 14/06/2016) Rv. 267317, N. 6764 del 1990, N. 3186

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via equitativa, il giudice di merito ha valorizzato l’esiguità del pregiudizio alla

del 2013 Rv. 254448), nella complessiva valutazione della decisione occorre
considerare l’esclusione della provvisionale, erroneamente concessa in primo
grado pur a fronte del riconoscimento della definitiva tutela risarcitoria, e la
rideterminazione, in misura della metà dell’importo liquidato in primo grado,
del risarcimento per il danno non patrimoniale conseguente al reato;

di porre a carico dell’imputato le spese di costituzione e difesa della parte
civile, sia incorsa nella violazione dei principi che correlano alla soccombenza
il pagamento delle spese processuali.
3.3 L’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un
rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla
restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime
delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91
cod. proc. civ., in base al quale l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di
alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito finale, a
nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa
in qualche fase o grado (Sez. 4, Sentenza n.4497 del 15/10/1999 Ud. (dep.
13/04/2000) Rv. 216462, N. 2102 del 1986, N. 7278 del 1989, N. 10581 del
1993, N. 2888 del 1997 Rv. 207559).
4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

statuizioni alla cui stregua deve escludersi che la corte territoriale, omettendo

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