Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21667 del 16/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21667 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALVI RITA nato il 28/02/1973 a CARATE BRIANZA
avverso la sentenza del 03/11/2016 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di
cassazione dott.ssa M. G. Fodaroni e, per il ricorrente, l’avv. G. Pino, che hanno
concluso per l’annullamento senza rinvio delle statuizioni civili.
Data Udienza: 16/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 14/04/2015, il Giudice di pace di Barcellona Pozzo
di Gotto dichiarava Rita Salvi colpevole del reato di ingiuria in danno di Carlo
Motta e la condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore
della parte civile. Investito dell’appello dell’imputata, il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, con sentenza deliberata il 03/11/2016, ha assolto Rita Salvi dal
reato ascrittole, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha
proposto ricorso per cassazione Rita Salvi, attraverso il difensore avv. G. Pino,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – l’erroneità della conferma delle statuizioni
civili a seguito dell’abolitio criminis dell’art. 594 cod. pen.
Il ricorso deve essere accolto. Confermando l’indirizzo maggioritario della
giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni unite hanno affermato il principio di
diritto in forza del quale in caso di sentenza di condanna relativa a un reato
successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. Igs. 15
gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è
più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza
che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di
agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale
irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016,
Schirru, Rv. 267884).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo
concernente gli interessi civili, capo che elimina.
Così deciso il 16/02/2018.
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confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.