Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21666 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21666 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTICELLI VINCENZO nato il 18/06/1967 a MARSALA

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensoreOhng “1”tinn(ALUIAAA, tA,01.0 yvv

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il difensore presente si riporta ai motivi e, ad integrazione, chiede la declaratoria
della prescrizione.

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Conticelli ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di
Palermo, in data 4 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile per tardività, l’appello,
proposto in data 9 dicembre 2015, avverso la sentenza di condanna per il delitto di lesioni
personali volontarie aggravate emessa dal Tribunale di Marsala in data 23 giugno 2014,
depositata oltre il novantesimo giorno in data 26 settembre 2014 e comunicata all’imputato
contumace e al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc., in data 14

2. Deduce il difensore:
2.1. – la violazione degli artt. 585, comma 1 e 2, 544 e 157, cod. proc. pen., per non
avere l’imputato ricevuto alcuna notifica della sentenza contumaciale, con la conseguenza che,
avuto riguardo al disposto di cui all’art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale, in
materia di termini per la proposizione di impugnazioni, “quando la decorrenza è diversa per
l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo”, non
potendo dirsi decorso per l’imputato il termine per impugnare, l’appello doveva considerarsi
tempestivo;
2.2. – la violazione degli artt. 582, 585 e 152, cod.pen. per la mancata declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, non sussistendo la circostanza
aggravante dell’utilizzo di arma impropria, di cui all’art. 585 cod.pen. — che determina la
procedibilità ex officio -, poiché, avendo la persona offesa schivato il colpo di sedia a lei diretto,
le lesioni patite derivavano esclusivamente dai calci e dai pugni ricevuti nel corso della
colluttazione con l’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Deve convenirsi con il giudice territoriale circa la tardività delNppello, posto che
dalla disamina degli atti processuali — consentita al giudice di legittimità essendo stato eccepito
un error in procedendo — risultano correttamente portate a conoscenza, tanto dell’imputato che
del suo difensore di fiducia, sia la sentenza contumaciale appellata sia l’avviso di deposito della
stessa ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.. Infatti dalla Cancelleria del Tribunale di
Marsala, in data 14 ottobre 2015, sono state effettuate due notifiche, entrambe aventi ad oggetto
la sentenza contumaciale resa in data 23 giugno 2014 dal Tribunale di Marsala a carico di
Conticelli Vincenzo recante in calce l’attestazione di deposito in Cancelleria in data 26 settembre
2014 da parte del funzionario del Tribunale di Marsala addetto: l’una, con il numero d’ordine
145669, delle ore 11:04:37, indirizzata alla casella di posta elettronica
ferracanecarlo@pec.ordine avvocatimarsala.it , diretta all’Avvocato Carlo Ferracane, nella qualità
di difensore di fiducia dell’imputato Conticelli Vincenzo, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod.
proc. pen.; l’altra, con il numero d’ordine 145670, delle ore 11:04:40, indirizzata alla casella di
posta elettronica ferracanecarlo@pec.ordine avvocatimarsala.it , diretta all’Avvocato Carlo
Ferracane in proprio.

2L3

ottobre 2016.

3.2. Né ha pregio il rilievo secondo cui gli atti precedenti fossero stati notificati presso il
domicilio dell’imputato anziché nelle forme di cui all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.,
atteso che la prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate npn può ingenerare
legittimo affidamento allorquando ciò si traduca nella lesione dell’interesse costituzionale alla
ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 12950 del 28/10/2014 – dep. 26/03/2015, Stefoni,
Rv. 262990; Sez. 3, n. 42002 del 17/07/2014, Luzzano, Rv. 261386). In effetti la notificazione
eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia è nulla
solo qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez. U, n. 19602

269558; Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709), con la conseguenza che una
volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all’art. 157, commi
da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti
ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento
sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito (Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Bersanetti,
Rv. 266584).
Non avendo, dunque, l’imputato eletto o dichiarato domicilio, tanto che gli atti del
processo gli erano stati notificati presso la sua residenza, non poteva pretendere che la sentenza
contumaciale e l’avviso di deposito della stessa gli venissero notificati nello stesso modo,
conseguendo da ciò la regolarità della notifica della sentenza e dell’avviso di deposito, ai sensi
degli artt. 548 cod. proc. pen. e 157, comma 8-bis cod.proc.pen., e la tardività dell’appello,
proposto quando ormai il termine di 45 giorni a far data dal 14 ottobre 2016, era ormai scaduto.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/02/2018.

Il Consigliere estensore

del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma e altro, Rv.

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