Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21664 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21664 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANNALORO ALESSANDRO nato il 07/02/1983 a MILANO

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore Pwv- , 3-)1″-~\’*4″-4,-C
il difensore presente si riporta ai motivi

4, C’&4`A^^-)5,0 ve.”

1-ftAk,vu-,va-L,

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso per cassazione Annaloro Alessandro avverso la sentenza della Corte di
appello di Milano in data 10 gennaio 2017 con la quale è stata confermata quella di primo grado,
di sua condanna in ordine al reato di lesioni personali, commesso 1’8 gennaio 2012.
2. Deduce il difensore:
– la violazione degli artt. 161, comma 4, 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., sul
rilievo che i giudici di merito, confondendo la disciplina stabilita per il domiciliibeletto – collegata

stabilita con il domicilio dichiarato – che valorizza la relazione tra l’indagato o l’imputato con un
determinato luogo -, avevano ritenuto ritualmente eseguita nei confronti dell’indagato la
notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di ufficio ai sensi
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per essere divenuta impossibile la notificazione presso
il domicilio eletto per trasferimento della famiglia presso cui il ricorrente si era domiciliato, pur
senza che fossero state compiute preliminari verifiche circa la nuova dimora della famiglia
domiciliataria, e così avevano rigettato la eccezione di nullità della notificazione in parola e degli
atti successivi;
– la violazione dell’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., posto che l’Annaloro non era
comparso al processo non avendone avuto conoscenza per causa non addebitabile a sua colpa,
né potendosi ritenere – pur ammettendosi la regolarità della notifica del deaeketo di citazione a
giudizio presso il difensore di ufficio – che la conoscenza legale dell’atto introduttivo del giudizio
sia equiparabile alla conoscenza effettiva: sicchè il giudice di primo grado avrebbe dovuto
adottare i provvedimenti restitutori previsti dalla norma evocata;
– il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, se è vero che la
dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona e abitazione,
mentre l’elezione di domicilio è una dichiarazione ricettizia di volontà e implica un rapporto di
fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l’atto nel luogo eletto,
tuttavia, sia nel caso che la prima sia divenuta inefficace (ad esempio per trasferimento
dell’imputato, non ritualmente comunicato all’autorità procedente), che nel caso che la seconda
sia divenuta inidonea a perseguire lo scopo al quale è finalizzata (ad esemilo per il rifiuto di
ricezione dell’atto, espresso in modo formale o sostanziale, da parte di uno dei soggetti dimoranti
nel luogo indicato), si configura, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., l’impossibilità
della notifica, che, accertata per un atto, legittima la notifica degli atti successivi mediante
consegna al difensore (Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 – dep. 21/02/2000, Auriemma, Rv.
216432; Sez. 5, n. 8825 del 20/06/1997, Pollari, Rv. 208612). A corollario di tale enunciazione
si è, quindi, precisato che, in tema di notificazioni, la elezione di domicilio pone, a carico di chi
la effettui, l’onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente

al rapporto fiduciario stabilito dall’indagato o imputato con un determinato soggetto – con quella

reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la
sua invalidità sopravvenuta (Sez. 5, n. 34340 dei 08/06/2005, Concone, Rv. 232319), con la
conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione
presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore,
ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 12688 del 11/10/2000, Gimona GP, Rv.
219231).
3.2. Non coglie nel segno neppure la seconda censura. Invero è principio di diritto
costantemente affermato da questa Corte — sia pure in riferimento all’istituto della rescissione

conoscenza del processo in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza
generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile
dalla elezione di domicilio (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554), poiché, ai
sensi degli artt. 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma 2, cod. proc. pen., dall’elezione di domicilio
deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza
dell’imputato (Sez. 5, n. 36855 del 07/07/2016, Baron, Rv. 268322).
Nondimeno si è pure statuito che, in presenza di una formale regolarità della notifica del
decreto di citazione a giudizio, effettuata ai sensi dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen., e della
conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, che abbia ricevuto personalmente un
avviso endo-procedimentale (invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni), è
regolare la celebrazione del processo in assenza dello stesso (Sez. 2, n. 2291 del 27/10/2015 dep. 20/01/2016, P.M. in proc. Harca, Rv. 265775), tanto più allorché non risultino circostanze
dalle quali (ai sensi dell’art.420-ter, comma 1, cod. proc. pen.), si possa desumere che l’assenza
è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento (Sez. 5, n. 40848 del 13/07/2017, Fanici e altro, Rv. 271015).
3.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, ha omesso di
dimostrare che il giudice di appello gli abbia negato le circostanze attenuanti generiche ancorché
ricorressero i requisiti per legittimamente concederle: vale a dire situazioni di fatto positive
capaci di incidere sulla dosimetria della pena.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/02/2018.

DEPOSITATA al CANC-M.I.Y,g,

del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. — quello secondo cui sussiste una colpevole mancata

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