Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21664 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21664 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALI EMRA N. IL 25/12/1987
avverso l’ordinanza n. 464/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tk – P
de_ ‘)AA;),

Uditi difensor Avv.;

C9-2-

Data Udienza: 08/01/2016

Ritenuto in fatto.

1.11 16 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava
inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da
Sali Emra, essendo in espiazione la pena irrogata per il delitto previsto dall’art.
609-octies c.p., ostativo ai sensi dell’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e successive

collegamenti con la criminalità organizzata.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Sali Emra che lamenta violazione ed erronea applicazione della
legge penale e vizio della motivazione in ordine all’attualità di presunti
collegamenti con la criminalità organizzata la cui sussistenza non è presunta, ma
deve essere specificamente dimostrata.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 tenore letterale dell’art. 4-.bis 1. n. 354 del 1975 rende evidente che la
misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non può essere
concesso in presenza di due concorrenti condizioni ostative: a) l’espiazione della
pena in corso per uno dei delitto specificamente elencati nella predetta disposizione;
b) mancanza di collaborazione con la giustizia, a norma dell’art. 58 quater 1. n. 354
del 1975.
2.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi,
laddove ha evidenziato che, al momento della decisione, il ricorrente stava espiando
la pena per il delitto di cui all’art. 609 octies c.p., ricompreso nel catalogo dei reati
ostativi, non aveva intrapreso alcuna forma di collaborazione con la giustizia con
conseguente cessazione di legami con la criminalità organizzata.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

1

modifiche, e non risultando la collaborazione con la giustizia né la cessazione di

P. Q . M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, 1’8 gennaio 2016.

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