Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21663 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21663 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHERI Filippo, nato il 05/04/1952 a Mirabella Imbaccari

avverso la sentenza del 11/02/2016 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Buccheri Filippo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il
11/02/2016 con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lecco, che lo aveva condannato alla pena di sette
mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 I. 386/1990, per aver emesso un
assegno bancario in assenza di autorizzazione, e nonostante fossero state
emesse due sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni per la durata
di 24 mesi.

/

L
I

Data Udienza: 16/02/2018

Con un primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192
c.p.p. ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia
motivato sulle deduzioni difensive e sulla ricostruzione dei fatti resa
dall’imputato in sede di esame dibattimentale; sostiene, al riguardo, che
l’assegno postale era stato consegnato alla F.11i Tettamanti s.n.c. a garanzia
del successivo pagamento in contanti dell’auto, e che il titolo era privo di
data, e perciò nullo al momento della sua emissione; inoltre, la consegna del
titolo sarebbe avvenuto in epoca antecedente alla emissione e notificazione

Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, fondato
sulle plurime condanne dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Il primo motivo è inammissibile non soltanto perché ripropone i

medesimi motivi proposti con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla
Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza
impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca
Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv.
259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla
legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze
eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e perché
manifestamente infondato.
Va innanzitutto evidenziata l’inammissibilità delle doglianze relative alla
valutazione probatoria della versione difensiva, e delle dichiarazioni rese
dall’imputato, in quanto sollecitano,

ictu ocu/i, una rivalutazione di merito

preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi
riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606
c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile
sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale
(Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,
Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una
motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi

2

del provvedimento prefettizio del divieto di emettere assegni.

della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
ma una

decisione erronea,

in quanto fondata su una

valutazione

asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il
rapporto tra

motivazione

e decisione,

non già il rapporto tra

prova e

decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione,
per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della
motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della
valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della
motivazione,

non già della

decisione,

ed esclusa l’ammissibilità di una

rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario ribadito che la
sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla
ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto
immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che
l’imputato aveva emesso l’assegno postale allorquando aveva già ricevuto (il
08/07/2011) la notifica dei due provvedimenti prefettizi interdittivi; la
versione dell’imputato, secondo cui l’assegno sarebbe stato emesso prima di
luglio, è risultata infatti smentita dalle dichiarazioni di uno dei titolari della
società venditrice dell’autovettura (Tettamanti Gianfranco), che ha riferito di
avere ricevuto l’assegno in garanzia di un successivo pagamento in contanti,
dalla data della fattura di acquisto (12/09/2011), e dalla data dell’incasso
dell’assegno (30/10/2011); alla stregua di tali elementi, invero, la Corte
territoriale ha ritenuto che l’imputato avesse emesso l’assegno postale,
consegnato in garanzia, al momento dell’acquisto dell’autovettura, a
settembre, in data sicuramente successiva alla notifica dei due provvedimenti
interdittivi del Prefetto, ricevuti a luglio.
La ricostruzione dei fatti accertata, dunque, priva altresì di rilievo la
doglianza proposta dal ricorrente, secondo cui l’emissione di un assegno privo
di data non avrebbe integrato il reato, in quanto il titolo è nullo; al riguardo, è
vero che l’assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2,
comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento
(Cass.civ., Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 11/10/2016, Rv. 641849 – 01);
nondimeno il divieto di emissione concerne tutti gli assegni, sia che vengano
utilizzati nella loro funzione propria di mezzo di pagamento, e quindi di titolo
di credito, sia che vengano utilizzati nella funzione impropria di mezzo di
garanzia, e quindi di promessa di pagamento.

3

estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, a

prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità
del minimo edittale (pari a 6 mesi di reclusione), è pacifico che, nel caso in cui
venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione
del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza
della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), e che la graduazione

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,
Rv. 259142).
Analoga considerazione va estesa al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, che, con apprezzamento in fatto immune da illogicità, e
dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato
in considerazione del giudizio di capacità a delinquere dell’imputato, desunta
dai plurimi precedenti penali, anche per delitti gravi (ricettazione, tentata
estorsione, rapina).
In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio”
della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,
essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante
rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che
queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti
penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure
implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896
del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

4

della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16/02/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA