Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21661 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21661 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Laudati Nunzio, nato a Napoli il 11/05/1965

avverso la sentenza del 25/01/2017 della Corte d’Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, ìn persona del Sostituto Procuratore generale
Maria Giuseppina Fodaroní, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore,

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 16/02/2018

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 15 gennaio
2013, con la quale Nunzio Laudati è stato condannato alla pena di giustizia
per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e

era amministratore di diritto.
La corte territoriale ha ritenuto la inammissibilità dell’appello per
essere stato il ricorso tardivamente interposto. L’estratto della sentenza di
primo grado era stato ritualmente notificato all’imputato, nelle forme di cui
all’art. 157 cod. proc. pen., con perfezionamento della procedura di
notiziazione il 29 aprile 2013, alla scadenza dei dieci giorni di giacenza del
piego non recapitato, e da tale data era decorso il termine di 45 giorni per
l’impugnazione. L’atto di gravame era stato, invece, depositato solo il 21
dicembre 2013, a nulla rilevando che la cancelleria avesse irritualmente
ripetuto la notifica della sentenza all’imputato contumace ai sensi dell’art.
161, comma IV cod. proc. pen..
2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
Difensore, deducendo, con unico motivo, violazione della legge processuale
per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto correttamente eseguita la
prima notifica ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., non attribuendo rilievo alla
rinnovazione dell’atto presso il difensore domiciliatario ex lege. E’, invece,
dalla seconda notifica che doveva ritualmente computarsi il termine per
l’impugnazione, tenuto conto che l’imputato aveva dichiarato domicilio e che
nel luogo indicato era stato impossibile eseguire la consegna, con
conseguente applicazione della diversa procedura di cui all’art. 161 cod. proc.
pen.. L’infruttoso esito dei plurimi accessi dell’ufficiale giudiziario e la
restituzione dell’atto non ritirato configurano una ipotesi di inidoneità
sopravvenuta del domicilio dichiarato, che impone la rinnovazione
dell’adempimento presso il difensore, secondo i principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

bancarotta semplice in relazione al fallimento della TDL S.r.l., di cui l’imputato

1.11 ricorso è inammissibile.
2. Mediante deduzione del vizio di notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza di primo grado, il ricorrente censura la declaratoria di
inammissibilità per tardività del proposto appello. Siffatta doglianza pone una
questione che attiene al sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo,

notificazione della sentenza che ne definiscono l’irrevocabilità. E tale profilo
deve essere dedotto attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione (tra le
altre, Sez. V, n. 4223 del 9/12/2008, Castano, Rv. 242949), e non attraverso
le impugnazioni penali.
2.1 A fronte della prospettata nullità della notifica dell’estratto
contumaciale sarebbe, peraltro, inammissibile anche l’istanza di restituzione
nel termine, in quanto tale istituto presuppone la ritualità dell’atto che ha
determinato la decorrenza del termine stesso, mentre il ricorrente deduce vizi
di validità dello stesso (Sez. VI, n. 41982 del 21/09/2004, Fava, Rv. 230220).
2.3 Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, e non può essere
qualificato come incidente di esecuzione (Sez. VI, n. 20522 del 11/05/2010,
El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la
sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per
intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del
mancato decorso dei termini d’impugnazione in ragione del vizio dì
notificazione dell’estratto contumaciale, e quindi dell’erronea declaratoria
dell’inammissibilità dell’impugnazione, come se i termini per impugnare non
fossero mai decorsi, ferma restando la facoltà della parte interessata di
attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per dedurre il
mancato passaggio in giudicato della sentenza e l’illegittimità della sua
esecuzione per difetto del titolo esecutivo (Sez. III, Sentenza n.36372 del
18/06/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264733, N. 20522 del 2010 Rv.
247392).
3.

Da quanto evidenziato consegue l’inammissibilità del ricorso e,

tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 136
e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell’art. 616 cod.

3

e dunque sul corretto perfezionamento degli adempimenti di comunicazione e

proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma, che si ritiene congrua, di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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