Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2166 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2166 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EKEAGU THANKOD N. IL 13/09/1982
avverso la sentenza n. 10999/2011 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 13.4.2012 il GIP del Tribunale di Modena applicava a Ekeagu
Thankod, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti
sulla recidiva e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex
art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 10 di reclusione ed curo 14.000,00 di multa per i reati di
cui all’art.73 DPR 309/90e 337 c.p.
Propone ricorso per cassazione Ekeagu Thankod, denunciando la inosservanza della
legge processuale penale in relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art,129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. “avuto riguardo alla comunicazione notizia di
reato della Stazione Carabinieri di Modena…, ai verbali di arresto, perquisizione e
sequestro…”.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in e.uro 1.50000 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglier est.
DEPOSITATA

OSSERVA

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