Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21659 del 14/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21659 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

DELA) ALEKSANDER, n. il 15/06/1973;
avverso l’ordinanza n. 2213/2015 emessa il 28/01/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, che
chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame.

Data Udienza: 14/12/2015

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/01/2015 il G.I.P. del Tribunale di Milano rigettava l’istanza proposta
nell’interesse di Delaj Alexander di rideterminazione ena di anni 3 di reclusione e di C.
30.000,00 di multa, applicatagli con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del
04/07/2013, irrevocabile il 17/09/2013, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (cessione di kg. 21,319 di marijuana), commesso in

di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
1.1. In motivazione, il giudice dell’esecuzione evidenziava che, anche a seguito della predetta pronunzia della Corte costituzionale, sebbene fosse possibile la rivisitazione del giudizio, non
occorreva obbligatoriamente ridurre il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice della
cognizione.
1.2. Il G.I.P. sottolineava il ruolo di rilievo ricoperto dal Delaj nell’ambito dell’attività di cessione di un quantitativo consistente di stupefacenti, mantenendo i rapporti coi fornitori, coordinando i concorrenti nell’importazione e dirigendo momento per momento le operazioni illecite
ed ulteriori aspetti sfavorevoli al condannato.
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, il giudice dell’esecuzione escludeva la possibilità di rivalutare la condotta criminosa in termini di minore gravità e, anzi, sarebbe stato necessario rideterminare la pena in misura superiore.
1.3. A suo dire, la pena determinata non doveva ritenersi illegale, ma solo determinata sulla
base di un quadro edittale dichiarato incostituzionale.
Peraltro, l’eccesso di reclusione rispetto alla pena determinabile sarebbe risultato di soli
quattro mesi rispetto alla porzione di pena da considerare ineseguibile per sopravvenuta incostituzionalità.
2. La difesa di Delaj Aleksander proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento con rinvio, deducendo la contestuale contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,
per violazione degli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen..
La difesa del ricorrente evidenziava l’impossibilità di applicare in via analogica la disposizione
di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. richiamata nel provvedimento impugnato, trattandosi di intervenire su di un unico titolo esecutivo.
2.1. Ad avviso del ricorrente, non era necessario ricreare un nuovo accordo di applicazione
pena, risultando necessario solo per il giudice tener conto delle ragioni, per le quali occorreva
concludere l’accordo originario e rideterminare la pena, in modo che la stessa riproducesse
l’accordo che le parti avrebbero concluso in presenza del diverso regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie.

data 23/06/2010, per effetto della pronunzia di incostituzionalità della disposizione incriminata

3
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini sotto meglio precisati ipi-eastivenziane.
2. Occorre premettere che la vicenda in esame concerne la richiesta della difesa del condannato in via definitiva Delaj Aleksander di rideternninazione della pena di anni 3 di reclusione ed
C. 30.000,00 di multa, applicata con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del
04/07/2013, irrevocabile il 17/09/2013, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in rela-

marijuana), commesso in data 23/06/2010, alla luce del nuovo dettato normativo conseguente
alla pronunzia di illegittimità costituzionale di tale disposizione, come modificato dall’art. 4 bis
D.L. n. 272 del 2005, convertito in L. n. 49 del 2006 (v. Corte Cost. 12/02/2014 n. 32).
3. La tematica era recentemente esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel
comporre il contrasto tra sezioni semplici in ordine alle modalità di rideterminazione della pena
in sede di esecuzione, disattendeva un primo orientamento di legittimità in base al quale il
nuovo calcolo deve avvenire in base a criterio oggettivo di tipo matematico-proporzionale (cfr.
Cass., Sez. Un., 26/02/2015 n. 37107, Marcon, Rv. 264858).
Con la sentenza citata, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, le Sezioni Unite affermavano
che la pena applicata con la sentenza di patteggiamento concernente uno o più delitti previsti
dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, relativi alle droghe cd. leggere, divenuta irrevocabile prima
della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, può essere rideterminata in sede di
esecuzione in quanto pena “illegale”. Inoltre, si stabiliva che la rideterminazione deve avvenire
ad iniziativa delle parti, mediante le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp.
att. cod. proc. pen., sottoponendo al giudice dell’esecuzione una nuova pena sulla quale è stato raggiunto l’accordo e che, in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta non
congrua, il giudice dell’esecuzione provvede autonomamente alla rideterminazione della pena
ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen..
4. Pertanto, deve ritenersi fondato il ricorso proposto dalla difesa del condannato in relazione
a tale unico motivo di impugnazione.
5. Nel caso in esame, infatti, il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di rideterminazione della pena, rilevando con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria che, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità del quadro normativo in base al quale era stata
commisurata la pena, questa non poteva essere ritenuta illegale, stante il ridotto eccesso, di
soli quattro mesi, rispetto a quella che si sarebbe dovuto dichiarare ineseguibile; inoltre, svolgeva un’inammissibile rivisitazione del merito del giudizio, affermando che, nonostante la meno rigorosa nuova cornice sanzionatoria, in astratto si sarebbe dovuta addirittura aumentare la
pena da irrogare.
Peraltro, nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione non effettuava il tentativo di accordo tra le parti mediante le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod.
proc. pen. sopra richiamato.

zione al reato di per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (cessione di kg. 21,319 di

4
6. Ebbene, in mancanza di accordo sulla pena tra il P.M. e l’imputato, il giudice non avrebbe
dovuto denegare il proprio potere di rideterminazione della pena sulla base della non eccessiva
entità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello operabile in base al sostrato normativo
ripristinato per effetto della pronunzia di incostituzionalità di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del
1990; avrebbe dovuto rideterminare la pena in base ai criteri commisurativi di cui agli artt.
132 e 133 cod. pen..
7. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale

ai fini della determinazione di un nuovo accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo o di
pena concordata ritenuta non congrua, provveda alla rideterminazione della pena ai sensi degli
artt. 132 e 133 cod. pen..

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2015.

di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso, affinché convochi le parti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA