Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21658 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21658 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CAVALLARO GIOVANNI nato il 23/10/1985 a BATTIPAGLIA
MAGLIOLO EMANUELA nato il 04/08/1992 a PALERMO

avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’

Udito il difensore 1~ Vt, .; k.N1/A,OLi
,

44.1.7\Ara,

?Vs., \

Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso

hrtAkA~AC

An.i..ig tuv\Cu.it,,A.

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza deliberata in data 26 aprile 2016, la Corte di appello di
Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli,
che, all’esito del giudizio abbreviato, in data 10 marzo 2011, aveva dichiarato
Cavallaro Giovanni e Magliolo Emanuela, colpevoli dei delitto di tentato furto
aggravato in concorso, commesso in Battipaglia il 20 gennaio 2011, e, con le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti

200,00 di multa.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto
ricorso per cassazione Cavallaro Giovanni e Magliolo Emanuela, per il tramite del
difensore Avv. Giovanni Gioia, il quale, attraverso un unico atto di impugnativa,
ha articolato un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
Deduce promiscuamente il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt.
175 cod. pen. e 53 I. 689 del 1981, e il vizio di motivazione, per non avere la Corte
territoriale concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale e quello della conversione della pena detentiva in pena
pecuniaria, senza, peraltro, motivare in ordine al loro diniego, benché fosse stata
espressamente chiesta la loro applicazione con l’atto di appello.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, il beneficio della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della
sospensione condizionale della pena – nella sentenza impugnata oggetto di
argomentata reiezione – perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla
punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire,
attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della
legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato
mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa
del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la
concessione dell’altro (Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484;
Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del
14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137). Ne consegue che, stante la diversità dei
presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale
della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento del beneficio
della non menzione, sicché l’omissione, sul punto, resta patologica e determina

2

contestate, li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro

l’annullamento della sentenza che vi sia incorsa (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017,
Cojocaru, Rv. 269638).
3.2. La Corte territoriale ha, altresì, omesso di valutare la richiesta di
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Così facendo ha violato
l’articolo 53 della I. n. 689 del 1981 che, al comma 1, statuisce che il giudice,
quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite
di sei mesi, “può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente” e l’articolo 58 della stessa legge che regola tale potere

tener conto dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p.: criteri che sono sia di natura
oggettiva sia di natura soggettiva. Limitandosi ad affermare, nella sentenza
impugnata, che la pena siccome in concreto determinata appariva conforme ai
parametri direttivi sanciti dall’art. 133 cod. pen., il Collegio di appello è, pertanto,
incorsa in violazione di legge; e d’altronde, anche qualora si potesse prescindere
da tale violazione, rimarrebbe l’evidente omissione motivazionale denunciata. Si
è, infatti, statuito da parte di questa Corte che la richiesta di sostituzione della
pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 3, n.
26710 del 05/03/2015, Natalicchio, Rv. 264022; Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013
Zicaro Romenelli, Rv. 256979; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
253102; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102; Sez. 2, n. 25085,
18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sannpugna, Rv.
191006).
4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente ai predetti punti, in relazione ai quali va disposto il rinvio per nuovo
esame alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.
t

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti della conversione di
pena e della non menzione della condanna con rinvio alla Corte di appello di Napoli
per nuovo esame.

Così deciso il 16/02/2018.

discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva imponendogli di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA