Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21658 del 14/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21658 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

MAZZARELLA PASQUALE, n. il 17/03/1968;
avverso l’ordinanza n. 1578/2014 emessa il 19/01/2015 dalla Corte di appello di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pasquale Finniani, che
chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/12/2015

2
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/01/2015 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta da Mazzarella Pasquale.
1.1. In premessa, l’organo decidente evidenziava quanto segue in ordine alla posizione processuale del Mazzarella:

26/10/2009;
b) rimaneva latitante per oltre due anni durante il primo ed il secondo grado di giudizio;
c) era condannato alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt.
74 e 73 D.P.R. 309/1990;
d) era emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo in ordine a tali reati;
e) era tratto in arresto dall’A.G. spagnola;
f) rimaneva in stato di detenzione in Spagna per mesi 1 e giorni 10 prima della data di esecuzione dell’estradizione concessa dall’A.G. spagnola;
g) rientrava in Italia il 15/02/2012, ove rimaneva in stato di detenzione.
1.2. Il giudice dell’esecuzione rilevava poi che le richieste dell’A.G. spagnola al corrispondente organo italiano di chiarimento in ordine allo stato del procedimento in Italia e, cioè, se si
trattasse di soggetto rinviato a giudizio o condannato in via definitiva, dovevano ritenersi collegate alla necessità di esatto inquadramento della sua posizione, al fine di rispondere alle istanze dalla stessa ricevute dal condannato; per effetto di tale valutazione disattendeva la prospettazione difensiva, secondo la quale la domanda di chiarimenti dell’A.G. spagnola era determinata dalla circostanza che l’estradizione era stata concessa a soli fini di sottoposizione a
giudizio e non di espiazione in via definitiva in caso di condanna.
1.3. La Corte di merito rilevava poi che la vicenda non rientrava nell’ambito del diverso istituto della “consegna temporanea”, bensì atteneva ad una richiesta – e ad una successiva emissione – del mandato di arresto europeo, provvedimenti da ritenersi esclusivamente di natura
giudiziaria.
Osservava, inoltre, che il mandato di arresto europeo aveva la stessa vita dell’ordinanza custodiale e la sua efficacia veniva meno solo in caso di revoca o annullamento del titolo cautelare; conseguentemente, in caso di sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, nel rispetto del
disposto di cui agli artt. 656 e 657 cod. proc. pen., il titolo custodiale diventa titolo esecutivo.
2. La difesa di Mazzarella Pasquale proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art. 606, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per violazione della legge di recepimento del M.A.E., per aver interpretato il provvedimento di consegna del condannato in modo difforme dal suo contenuto.
2.1. In proposito la difesa evidenziava che la propria precedente richiesta presentata alla
Corte di merito era fondata sull’evidente duplice limitazione della consegna:

a) si sottraeva all’esecuzione dell’ordinanza custodiale del G.I.P. del Tribunale di Napoli del

3
1) al solo reato di traffico internazionale di stupefacenti e non al reato di associazione finalizzata a tale traffico;
2) alla sola partecipazione al giudizio.
(Ne,L. E
2.2. La difesa, per-altro, rilevava quanto segue:
a) il giudizio di primo grado si era svolto nella contumacia dell’imputato, all’epoca considerato latitante perché all’estero, in epoca anteriore alla modifica legislativa in ordine all’istituto
dell’assenzaeAin epoca in cui l’autorità giudiziaria spagnola reiteratamente negava la consegna

b) dopo l’avvenuta consegna del Mazzarella, l’autorità giudiziaria spagnola reiteratamente
indirizzava, attraverso contatti epistolari col Ministero italiano, richiesta di informazioni sul suo
stato giuridico e, in particolare, sulla circostanza se si trattasse di soggetto giudicabile o in stato di espiazione di pena, senza ricevere risposte dall’Italia.
2.3. Sotto tale secondo aspetto, la difesa rappresentava che l’interesse dell’A.G. spagnola
derivava dalla necessità di verificare l’eventuale definitività della condanna, situazione per la
quale non era stata autorizzata la consegna.
Contrariamente a quanto asserito nell’ordinanza impugnata, il ricorrente escludeva che la disciplina del mandato di arresto europeo consentisse una consegna limitata alla fase del giudizio.
2.4. Nelle note difensive di replica alla requisitoria scritta della Procura Generale, il difensore
rilevava che la stessa si riportava al contenuto del provvedimento impugnato mediante formule
generiche e di stile e che la situazione giuridica, al momento della consegna, non aveva alcun
rilievo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che la difesa di Mazzarella Pasquale rilevava che l’ordinanza impugnata non
aveva correttamente interpretato il provvedimento di consegna di Mazzarella Pasquale, in esecuzione di mandato di arresto europeo, in quanto lo stesso conteneva due limitazioni: in ordine
al reato per cui era stato concesso (traffico internazionale di stupefacenti e non associazione
destinata a tale traffico); in riferimento alle ragioni della consegna (partecipazione al giudizio e
non espiazione di pena in virtù di condanna definitiva).
3. La richiesta dell’autorità giudiziaria spagnola di acquisire notizie in ordine alla natura del
titolo in esecuzione nei confronti del Mazzarella e, cioè, di misura cautelare o di condanna definitiva, risultava evidentemente condizionata dalla natura di una precedente richiesta inviata ad
essa stessa dalla difesa del Mazzarella. Il contenuto della risposta dell’autorità spagnola, come
evidenziato nel provvedimento impugnato, era evidentemente collegato al tipo di istanza formulata dall’interessato e alla necessità di fornire risposte esaurienti.

di condannati in contumacia;

4

4. Il titolo in esecuzione era costituito dall’ordinanza custodiale del G.I.P. del Tribunale di
Napoli del 26/10/2009 emessa a carico del Mazzarella. Quest’ultimo, dopo due anni di latitanza
nel corso del giudizio, era condannato alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione in ordine ai
reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990; in seguito, dopo l’emissione nei suoi confronti
un mandato di arresto europeo in ordine a tali reati, era tratto in arresto dall’A.G. spagnola.
5. Ebbene, in linea generale, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, attualmente l’estradabilità del cittadino costituisce la regola e non più l’eccezione. Il moderno fondamento dell’estradizione, infatti, consiste nel riconoscimento internazionale del dovere

allo Stato maggiormente interessato alla punizione del colpevole, salvo espresso divieto, preveduto dalle convenzioni internazionali; in tal senso, anche l’art. 26 Cost. consente l’estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalla convenzione internazionale (conf. Cass., Sez.
1, 03/11/1986 n. 3574, Richter, Rv. 174987).
Il mandato di arresto europeo riveste piena efficacia in riferimento sia alle misure cautelari
che alle condanne definitive: nel caso in cui sia emesso durante la fase cautelare conserva efficacia anche in caso di condanna definitiva successivamente emessa all’esito del giudizio, occorrendo esclusivamente l’aggiornamento dello stesso di—Ficii—perttcerlefe..–Fil-ieve- (attività
quest’ultima di non particolare rilievo nel caso in esame).
5.1. Le cause di perdita di efficacia del mandato di arresto europeo sono previste dall’art. 31
L. n. 69 del 2005, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie.
Il mandato di arresto europeo, emesso per la celebrazione del processo in base a misura
cautelare, consente di trattenere il ricercato di cittadinanza italiana in stato di detenzione in Italia, anche successivamente all’emissione della sentenza che definisce il processo per cui la
cautela era stata disposta, alle seguenti condizioni:
1) che l’autorità giudiziaria dello stato di esecuzione del mandato di arresto europeo (nella
fattispecie la Spagna) non abbia disposto la restituzione del ricercato per espiare la pena nel
proprio territorio;
2) che l’espiazione in Italia derivi solo dai reati per cui fu applicata la cautela e concessa la
consegna mandato di arresto europeo, altrimenti occorre richiedere ed ottenere l’estensione
del mandato di arresto europeo.
5.2. Tali principi derivano dall’inquadramento giuridico dell’istituto del mandato di arresto
europeo, che costituisce solo una modalità di esecuzione di misure cautelari e di pene definitive.
Per cui, se lo Stato che esegue il mandato di arresto europeo non prevede clausole particolari, non possono più porsi questioni sulla validità del titolo emesso. Né può sostenersi la tesi di
cause di perdita di efficacia del mandato di arresto europeo diverse da quelle disciplinate per
legge.

k,y

6. In conclusione, venendo in dettaglio alla vicenda in esame, occorre rimarcare che lo stesso ricorrente non evidenziava l’esistenza di specifiche limitazioni all’interno del provvedimento

reciproco degli Stati di consegnare gli imputati e i condannati, che si trovano nel loro territorio,

5
dell’autorità spagnola di rilascio del Mazzarella in esecuzione del mandato di arresto europeo;
evidentemente, tale provvedimento (non allegato all’istanza in violazione del principio di autosufficienza) non ne conteneva, altrimenti la stessa difesa lo avrebbe evidenziato.
• Né possono farsi discendere conseguenze giuridiche dal provvedimento interlocutorio
dell’autorità spagnola, concernente una richiesta di chiarimenti all’autorità giudiziaria italiana,
formulata proprio al fine di rispondere in misura adeguata all’istanza di natura esplorativa proposta dalla difesa dell’interessato.

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2015.

7. Alla luce dei principi sopra esposti, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA