Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21657 del 14/12/2015

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21657 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
nei confronti di:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 2277/2014 emessa il 05/12/2014 dal Tribunale di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con dichiarazione di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Milano del
26/06/2013 (irrevocabile il 20/10/2013).

Data Udienza: 14/12/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/12/2014 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza proposta dal P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena, concessogdi’con sentenza del Tribunale di Milano del 26/06/2013, divenuta irrevocabile
in data 20/10/2013.
In motivazione, l’organo giudicante sosteneva che la prognosi di cui all’art. 163 cod. pen. ri-

esecuzione; deduceva, inoltre, che l’ipotesi di revoca della sospensione condizionale prospettata dal P.M., non risultando esplicita nel dettato normativo, si risolveva in una forma di analogia
in malam partem inammissibile in diritto penale.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento con rinvio per nuovo esame al
giudice dell’esecuzione, deducendo l’esistenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen..
Nell’atto di impugnazione l’organo inquirente sosteneva che la richiesta di revoca della sospensione condizionale doveva essere accolta.
Infatti, a suo avviso, ricorrevano i presupposti di cui all’art. 168, comma terzo, cod. pen., in
quanto la seconda sospensione condizionale era stata concessa in violazione del disposto di cui
all’art. 164, comma quarto, cod. pen., nonostante la presenza del dato obiettivo dell’ulteriore
condanna a pena detentiva (sentenza del Tribunale di Como del 04/11/2010, definitiva in data
21/12/2010), in epoca intermedia tra la precedente condanna a pena sospesa (sentenza del
Tribunale di Como – sezione distaccata di Erba – del 04/04/2007, definitiva in data
09/06/2007) e la condanna in oggetto (sentenza del Tribunale di Como del 04/11/2010, definitiva in data 21/12/2010).
Rilevava che il beneficio della concessione di una seconda sospensione condizionale, in caso
di condanna intermedia a pena detentiva per delitto, poteva essere riconosciuto solo nel caso
in cui quest’ultima riguardasse una contravvenzione o la sola pena della multa, in base alla disposizione di cui all’art. 164, comma secondo, nn. 1) e 4), cod. pen..
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr. Ciro Angelillis, mediante
requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con
dichiarazione di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del
Tribunale di Milano del 26/06/2013 (irrevocabile il 20/10/2013).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore di Quijije Merchan Boanerges Abel con sentenza del Tribunale di Milano del 26/06/2013 (irrevocabile

sulta esclusivamente demandata al giudice del merito, giudizio non più rinnovabile in sede di

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il 20/10/2013) era rigettata dal giudice dell’esecuzione, che non ravvisava la ricorrenza dell’ipotesi dì cui all’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., ritenendo riservata ogni valutazione nel
caso in esame al giudice della cognizione, unico in grado di decidere in ordine alla meritevolezza del beneficio.
3. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto in ordinanza, la revoca del beneficio trova sicuro fondamento normativo nella previsione dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., aggiunto dalla
L. 26/03/2001, n. 128, e vigente alla data del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.

in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative al momento della
concessione medesima.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui consente di
concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è
necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a
pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, perché la sua presenza dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la
rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (v., da ultimo, Cass., Sez.
1, 30/06/2011 n. 29865, Citraro, Rv. 250556; Sez. 6, 03/03/1998 n. 4090, Profilio, Rv.
210219).
4. Nella fattispecie, alla stregua delle emergenze dei titoli posti a fondamento dell’istanza
avanzata al Giudice dell’esecuzione, il A.A.e, prima di essere condannato con la sentenza del
Tribunale di Milano del 26/06/2013 alla pena di mesi 6 di reclusione condizionalmente sospesa,
ha riportato condanna, con sentenza del Tribunale di Como – sezione distaccata di Erba – del
04/04/2007, irrevocabile il 09/06/2007, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione condizionalmente sospesa, e riportava condanna, con sentenza del Tribunale di Como del 04/11/2010,
irrevocabile il 21/12/2010, alla pena di mesi 5 reclusione.
Al predetto non poteva, pertanto, essere legittimamente concessa la sospensione condizionale della pena con la sentenza del Tribunale di Milano in data 26/06/2013, irrevocabile il
20/10/2013.
5. Pertanto, l’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con tale ultima
sentenza, nonostante le cause ostative previste dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., deve
essere annullata.
Tale annullamento va disposto senza rinvio, potendo questa Corte provvedere alla revoca direttamente, a norma dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in quanto la revoca di diritto della
sospensione condizionale della pena non richiede una valutazione discrezionale.
Gli atti devono essere trasmessi – per quanto di competenza – al Procuratore della Repubblica ricorrente.

Detta norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa

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P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la revoca t sospensione condizionale
della pena applicata con la sentenza del Tribunale di Milano in data 26/06/2013 (irrevocabile il
20/10/2013).
Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2015.

per quanto di competenza.

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