Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21654 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21654 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IERNA TANINO DARIO nato il 16/06/1986 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 26/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO: «Inammissibilità del ricorso»
Il Proc. Gen. conclude per l’ inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Francesco Branca: «Accoglimento del ricorso».

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Catania con ordinanza
del 26 ottobre 2017 ha convalidato l’arresto di Ierna Tanino Dario e
applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere,

capo 1) agli art. 80, comma 2 e 73, T.U. stup. perché senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17, deteneva per la cessione a terzi
complessivamente gr. 6d1 sostanza stupefacente del tipo cannabis indica
(gr. 18, quali residuo di una maggiore quantità detenuta), sostanza
contemplata nella tabella II dell’art. 14 dello stesso d.P.R. Con
l’aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad una quantità
ingente di stupefacente. In Giarre, il 23 ottobre 2017;
capo 2) al reato p. e p. dall’art. 73 T.U. stup., perché, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17, deteneva per la cessione a terzi
complessivamente gr. 85 di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
sostanza contemplata nella tabella I dell’art. 14 dello stesso d.P.R. In
Giarre il 23 ottobre 2017.
2.

Ricorre per cassazione l’indagato, tramite difensore,

direttamente ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., deducendo i motivi
di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 178, lettera b, 179, comma 1, 390 e
391, cod. proc. pen. Mancanza di una richiesta (valida) di convalida e di
custodia cautelare, da parte del Pubblico Ministero, relativamente ai fatti
di cui al verbale di arresto del 24 ottobre 2017.
Invero, nella richiesta presentata al G.I.P., per l’udienza di
convalida, vengono contestati agli indagati Ierna Tanino Dario e Ierna
Antonino Michael – in assoluta assenza di elementi indiziari a supporto – e

relativamente ai reati di cui:

contrariamente a quanto si evince nel verbale di arresto in atti i seguenti
reati:
1- art. 80, comma 2, e 73, T.U. stup., per detenzione di 6 gr. di
canna bis;
2- art. 73, T.U. stup., cessione a terzi di gr. 85 di cocaina;

4- art. 648, cod. pen. di un Fiat Fiorino;
5- art. 648, cod. pen. di uno scooter Honda;
Tutti commessi o accertati a Giarre il 23 ottobre 2017.
L’attività della squadra mobile e dalla comunicazione della notizia
di reato emerge il rinvenimento, nel corso della perquisizione, eseguita
presso l’abitazione del coindagato, di un bicchiere in plastica contenente
un tovagliolo, di carta di colore bianco, con della polvere tipo cocaina, di
grammi 7, circa, di un altro bicchiere in plastica con banconote arrotolate
per complessivi euro 1.200,00, di una confezione con marijuana, per un
peso di 4 gr., circa, e di un involucro in carta stagnola per il peso di 2 gr.,
circa, di marijuana.
Nonostante gli sforzi argomentativi di posti in essere dal Giudice
per le indagini preliminari con il provvedimento impugnato, tesi a
ricondurre nell’alveo dei meri errori materiali, le contestazioni, così come
riportate nella richiesta di applicazione della misura cautelare, avanzata
dal Pubblico ministero, in realtà si tratta di addebiti completamente
scollegati, rispetto a quanto riportato negli atti di polizia giudiziaria. Con
riferimento alla rubrica 1 e 2 il quantitativo di sostanza rinvenuta non
coincide, diverso è anche il luogo del commesso reato; nulla si rinviene in
ordine agli episodi descritti ai punti 3, 4 e 5 dell’imputazione.
Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato emesso in assenza
di una valida richiesta (sez. 6, n. 2659/2013, depositata il 21 gennaio
2014).
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2

3- art. 73, T.U. stup., detenzione di gr. 38 di hashish;

Con successiva memoria l’indagato ha rappresentato che il
Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha accolto l’eccezione di nullità
proposta dal coindagato Ierna Antonio Michael, con la scarcerazione dello
stesso. Allegava l’ordinanza del Tribunale di Catania, in sede di riesame
del 9 novembre 2017.
Ribadiva la richiesta di annullamento del provvedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta
infondatezza del motivo.
Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento
di custodia cautelare esclusivamente per le contestazioni di cui ai numeri
1 e 2, dell’imputazione: «applica a Ierna Tanino Dario […] la misura della
custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui ai capi 1 – 2 della
rubrica, limitatamente alle quantità di marijuana e cocaina indicata in
parte motiva». Nella motivazione il Giudice evidenzia l’insussistenza
dell’aggravante dell’art. 80, comma 2, T.U. stup. per il capo 1
«trattandosi di modesta quantità di marijuana», e per il capo 2,
relativamente alle quantità « -che allo stato appaiono inferiori – indicate
nel verbale di sequestro della squadra mobile».
E’ pur vero che la richiesta del Pubblico Ministero contiene
riferimenti a reati non pertinenti con i fatti di cui all’arresto in flagranza
(capi 3, 4 e 5 dell’imputazione), ma per questo non può sostenersi che
sia del tutto assente una richiesta di misure cautelari, a carico del
ricorrente, da parte del P.M.
Anche relativamente al luogo del commesso reato, l’ordinanza
impugnata specifica che il luogo dei commessi reati si ricava dai verbali
della Polizia giudiziaria.

impugnato.

Quindi l’ applicazione della custodia cautelare, da parte del
Giudice delle indagini preliminari, potrebbe essere viziata sotto il profilo
motivazionale, ma non già sotto il profilo di una violazione di legge. Il
Giudice ha chiarito tutto nella sua ordinanza, e ha individuato gli errori
commessi dal P.M. nella sua richiesta, che conseguentemente non può
ritenersi inesistente, ma solo errata (viziata).
Il ricorso immediato per Cassazione avverso una misura cautelare

dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di
motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità.
(Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012 – dep. 16/05/2012, Ponzoni, Rv.
25264301).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’istituto Penitenziario competente, a norma
dell’art. 94 comma 1 ter, Disp. att. c.p.p.

Così deciso il 25/01/2018
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il President
SAV NI

è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere

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