Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21653 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21653 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
METUSHI MAREGLEN nato il 09/09/1988

avverso la sentenza del 29/05/2017 del TRIB. LIBERTA di L’AQUILA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

letA/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO: «Inammissibilità del
ricorso»

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L’Aquila, sezione riesame, con ordinanza
del 29 maggio 2017 ha rigettato l’ appello di Metushi Mareglen
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Chieti, in data 14
febbraio 2017, con la quale è stata confermata la misura della

reati di detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanze
stupefacenti di tipo marijuana e cocaina.
2. Ricorre per cassazione Metuschi Mareglen deducendo i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione delle norme
processuali di cui agli artt. 274, 284, comma 3, cod. proc. pen.;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale del riesame erra nel ritenere tuttora attuali e
concrete le esigenze cautelari indicate nel provvedimento originario
di applicazione della misura custodiale.
Nell’ordinanza impugnata non viene ritenuta meritevole di
pregio giuridico, ai fini dell’eventuale sostituzione della attuale
misura cautelare con altra meno afflittiva, la circostanza relativa
all’avvenuta dichiarazione di non doversi procedere per bis in idem
in ordine al capo Dl dell’ imputazione.
Il Tribuanale non ritiene che il predetto rilievo sia idoneo a
stemperare la complessiva fattispecie di accusa nei confronti del
Metushi ma, al contrario, conferma il proprio convincimento in
ordine al pericolo di reteirazione di reati e al pericolo di fuga da
parte di quest’ultimo così violando i requisiti richiesti dell’attualità e
della concretezza ai fini della sussitenza delle esigenze cautelari.
Il collegio giudicante erra altresì nel ritenere proporzionata
la misura della custodia in carcere in quanto l’unica idonea a

t

custodia cautelare in carcere applicata al prevenuto, in relazione a

fronteggiare le prospettate esigenze cautelari, giacché le stesse
ben potevano essere soddisfatte attraverso la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p.,
in relazione all’accettazione del controllo elettronico da parte del
ricorrente.
In ogni caso, l’ordinanza è censurabile sotto il profilo della
carenza motivazionale.

logica argomentazione in ordine alla propria scelta di ritenere
immutato il quadro cautelare nonostante il notevole lasso di tempo
trascorso dai fatti per cui è processo, interamente trascorso dal
Metushi in custodia cautelare in carcere (oltre i due anni), e la
carenza di emergenze concrete da cui dedurre l’effettivo pericolo di
recidivanza e di fuga.
La carenza di motivazione emerge, altresì, nella mancata
indicazione, nel provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali
la misura cautelare degli arresti domiciliari, con le procedure di
controllo elettronico, non sia stata ritenuta inidonea ad assicurare
le emergenze cautelari del caso concreto.
Si chiede l’annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta
infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse
motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità riguardo
alla motivazione del provvedimento impugnato.
Relativamente all’avvenuta dichiarazione di non doversi
procedere – per ne bis in idem – per il capo DI., l’ordinanza rileva
come il capo d’imputazione si riferisce ad episodio singolo non
particolarmente rilevante nell’economia del procedimento «che
vede in relatà il prevenuto coinvolto, in posizione preminente, in n

2

Il Tribunale del riesame non fornisce alcuna adeguata e

umerosi e ben più gravi fatti di cessione».
Con il ricorso si ripropone la questione, senza specifici e
concreti motivi, senza confronto con la motivazione del
provvedimento impugnato.
4. Il motivo dell’insufficiente motivazione in ordine alla
misura degli arresti domiciliari, con il controllo del braccialetto
elettronico, alla luce delle recenti modifiche normative (legge n. 47

La riforma riafferma la funzione di

extrema ratio della

custodia in carcere inserendo il comma 3 bis all’art 275 del cod.
proc. pen.: “Nel disporre la custodia in carcere il giudice deve
indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso
concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di
controllo di cui all’art 275 bis, comma 1.”; si rafforza l’onere di
motivazione già contenuto nell’art 292, comma 2, lettera C bis, del
cod. proc. pen. (a pena di nullità rilevabile d’ufficio).
L’onere specifico di motivazione, anche prima della riforma
recente era stato chiaramente affermato dalla Cassazione: “In
tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la
inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di
recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le
esigenze cautelari non possono essere tutelate con l’impiego del
cosiddetto “braccialetto elettronico” che consente di monitorare
continuamente la presenza dell’indagato nel perimetro entro il
quale gli è consentito di muoversi.” (Sez. 2, n. 52747 del
09/12/2014 – dep. 19/12/2014, Schiavon, Rv. 261718).
La prescrizione del braccialetto elettronico non configura un
nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione degli
arresti domiciliari, e per applicarla non vi è necessità di motivazione.
Nel caso in giudizio, il Tribunale del riesame, rileva come
«Metushi ha dato ampia dimostrazione, nelle vicende che lo hanno
visto coinvolto, della abitudine ad utilizzare il proprio domicilio

del 2015), merita alcune notazioni di carattere generale.

come base dei suoi traffici (si confronti in proposito la concreta
fattispecie di cui al capo C3 della rubrica, con specifico riguardo alle
trattative intercorse fra il Metushi e tal Fabio Quintiliani, presso
l’abitazione del primo, in ordine all’acquisto di una partita di droga
ed al pagamento rateale effettuato dal medesimo Quintiliani,
sempre presso il domicilio del reo, del prezzo di una cessione di
droga precedentemente avvenuta)».

concreti sulla non idoneità degli arresti domiciliari, ritenendo che gli
stessi non consentono di evitare la reiterazione dei reati per la
possibilità, anche dal domicilio, di reiterare i reati della stessa
specie di quelli in accertamento.
Tale motivazione, fondata sul pericolo concreto ed attuale
che dal domicilio (e nel domicilio) possano commettersi reati della
stessa specie di quelli in accertamento, rende inidonea
l’applicazione del braccialetto elettronico, che garantisce
esclusivamente l’osservanza da parte dell’indagato della
prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari
(vedi Sez. 3, n. 2226 del 01/12/2015 – dep. 20/01/2016, Caredda,
Rv. 26579101).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato
inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186,
della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese
del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C
2.000,00.

4

La motivazione contiene, quindi, espressi riferimenti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente

competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 25/01/2018

Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI
Il

Il Presidente
Pir

à SA ANI
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provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto Penitenziario

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