Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21653 del 02/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21653 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gottarelli Gian Domenico, nato a Riolo Terme il 13/01/1958,
avverso la sentenza del 19/01/2015 del Tribunale di Ravenna,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Francesca Loy, la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

RITENUTO IN FATTO
1. Gottarelli Gian Domenico, con sentenza del 19 gennaio 2015 del Tribunale
di Ravenna, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, è stato
riconosciuto responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 58, comma
terzo, r.d. n. 635 del 1940, in relazione agli artt. 38 e 221, comma secondo, r.d.
n. 773 del 1931 (d’ora in poi TULPS), per aver modificato il luogo di deposito e
custodia del fucile semiautomatico, marca Beretta, calibro 12, legalmente
detenuto, omettendo di darne comunicazione, mediante ripetizione della
denuncia di detenzione, alla locale autorità di pubblica sicurezza; e,
conseguentemente, è stato condannato alla pena dell’ammenda di euro cento.

Data Udienza: 02/02/2016

Il giudice ha ritenuto indinnostrata la tesi difensiva di un trasferimento
momentaneo, meramente funzionale alla partecipazione ad una battuta di
caccia, del fucile calibro 12 de quo, dall’abitazione in via Abazia n. 19, dove
risultava regolarmente denunciato, nel casolare disabitato, in via Rio Basino,
luogo da cui era stato sottratto insieme ad altri tre fucili, ivi regolarmente
detenuti, giusta denuncia di furto presentata il 24 ottobre 2012 ai carabinieri di
Riolo Terme dallo stesso Gottarelli.

la breve distanza esistente tra i due luoghi (solo tre chilometri tra via Abazia e
via Rio Basino) e la circostanza che il fucile, come indicato nella stessa denuncia
di furto, fu portato da un luogo all’altro il 21 ottobre e che l’imputato si accorse
del furto intorno alle 18,30 del 23 ottobre, si trattò, secondo il decidente, di una
traslazione di non breve durata e neppure giustificata da ragioni logistiche, con
la conseguenza che, tenuto conto della natura contravvenzionale della violazione
punibile anche a titolo di colpa, si imponeva la dichiarazione di responsabilità
dell’imputato e la condanna alla pena suddetta, senza le attenuanti generiche in
considerazione del comportamento processuale e della precedente condanna
subita.
2.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale, con un primo motivo, denuncia l’erronea
applicazione della legge penale: il momentaneo trasferimento del fucile,
funzionale al suo utilizzo in una battuta di caccia, come emerso dalle
dichiarazioni dell’imputato e del testimone a difesa e avvalorato dallo stesso
Tribunale, non integrerebbe la violazione contestata, trattandosi di traslazione
non arbitraria e per la sua transitorietà non in contrasto con la finalità della
norma di consentire in ogni momento all’autorità di pubblica sicurezza la
conoscenza del luogo di detenzione delle armi e il controllo di esse.
2.2. Con un secondo motivo il ricorrente deduce l’illogica e carente
motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, negate sulla base di una valutazione solo retrospettiva (valorizzati il
precedente penale e il comportamento tenuto), non correlata alla violazione
commessa e indifferente alla valutazione del fatto addebitato.
2.3. Con un terzo motivo lamenta illogica e carente motivazione in ordine
all’eccessiva onerosità della pena inflitta, considerato il minimo disvalore del
fatto contestato e il già apprezzato precedente penale al fine di negare il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2

In ogni caso, anche ammessa la detta finalità del trasferimento, considerata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce motivi inammissibili.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato per palese insussistenza
della violazione di legge denunciata.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni del diritto e della logica, ha escluso la stretta relazione tra la

da quello in cui ne era stata denunciata la detenzione, allorché, in orario
incompatibile con il suo impiego per la caccia, il fucile era stato lasciato nel
casolare e da lì sottratto, ad opera di ignoti, insieme ad altri fucili regolarmente
detenuti nel medesimo casolare.
La non transitorietà dello spostamento dell’arma è stata, dunque,
correttamente ritenuta idonea a configurare la contravvenzione contestata.
1.2. Il secondo e il terzo motivo, entrambi attinenti al preteso vizio della
motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, sono, al pari del primo,
manifestamente infondati.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata adeguatamente
motivata con una precedente condanna subita dal ricorrente e con il suo
comportamento processuale; anche la pena inflitta nella misura di cento euro di
ammenda, in alternativa all’arresto, risulta coerentemente motivata per avere il
Tribunale richiamato l’esperienza dell’imputato, detentore di più armi, al quale
pertanto non poteva sfuggire l’obbligo violato di non detenere il fucile in luogo
diverso da quello denunciato.

2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in
euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

3

destinazione del fucile ad una battuta di caccia e la sua presenza in luogo diverso

Così deciso il 2 febbraio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA