Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21652 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21652 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
COSTANTINO VINCENZO nato il 18/07/1992 a LAMEZIA TERME
avverso l’ordinanza del 27/07/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO: «Annullamento con rinvio»

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, con ordinanza
del 27 luglio 2017 in parziale accoglimento dell’istanza di riesame
di Costantino Vincenzo sostituiva la misura degli arresti domiciliari,
disposta con ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del

dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a
settimana.
Vincenzo Costantino risultava indagato per il reato di cui agli
artt. 61 n. 11 quater, 81 cpv., 110, 112 n. 4 c.p. e 73, commi 4 e 5
T.U. Stup.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lamezia Terme, deducendo i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Mancanza di motivazione.
Il Tribunale del riesame erra nel ritenere idonea a contenere
le esigenze cautelari del caso specifico nei confronti dell’indagato,
la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, quest’ultima individuata oltretutto attraverso un
macroscopico vuoto motivazionale.
Nell’ordinanza

impugnata

non

vengono

presi

in

considerazione gli aspetti della personalità e delle condotte
dell’indagato, quali la sussistenza di precedenti penali della stessa
indole, la circostanza che il Costantino abbia assunto un ruolo di
primo piano nella gestione della rete di spaccio intraprendendo
anche un’attività di coltivazione “casalinga” al fine di conseguire
guadagni maggiori, elementi ritenuti dal Gip dell’ordinanza genetica
indici della sua elevata pericolosità e pervicacia rispetto ai suoi
complici, tali da giustificare una misura cautelare maggiormente

Tribunale di Lamezia Terme in data 13 luglio 2017, con quella

afflittiva.
Il Tribunale non fornisce alcuna argomentazione in ordine
alla scelta di sostituzione della misura cautelare degli arresti
domiciliari inflitta al Costantino con quella più blanda dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.
2. 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.

contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
L’assunto si fonda sul dato che, con riguardo alla posizione
del coindagato Rivelli, sostanzialmente equivalente a quella di
Costantino, il Tribunale ha rigettato la richiesta del riesame,
contraddicendo se stesso, confermando il provvedimento genetico
applicativo della misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha invece parificato il trattamento cautelare del
Costantino a quello previsto nei confronti degli altri due indagati
Raso Gianluca e Raso Antonietta, posizioni queste ultime senza
dubbio differenti a quella del primo e riconosciute meno gravi già
dal GIP che aveva infatti applicato ab origine la misura dell’obbligo
di dimora.
Nell’ordinanza impugnata c’è una differenziazione della
misura cautelare applicata, a fronte di posizioni processuali
analoghe (Costantino e Rivelli) e ad una sua parificazione in
presenza di posizioni diverse (Costantino e fratelli Raso) senza che
tali soluzioni siano accompagnate da alcuna specifica
giustificazione, risultando di conseguenza incerto se il Tribunale
abbia inteso recepire ovvero confutare le argomentazioni fatte
proprie dal primo Giudice in ordine alla differenziazione dei ruoli dei
quattro indagati nella scelta della misura.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.

In ogni caso, l’ordinanza è censurabile sotto il profilo della

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve rigettarsi perché non contiene specifici
motivi di legittimità.
Il Tribunale con l’ordinanza impugnata ha sostituito la
misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana,

ulteriori reati. Il Tribunale evidenziava la sussistenza di un concreto
ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, «considerato che
l’attività di spaccio avveniva all’interno e nelle adiacenze del bar
Universo, circostanza che induce a ritenere che l’indagato fosse a
conoscenza, oltre che dei fornitori […] anche degli assuntori, per
cui potrebbero con elevata probabilità riprodursi le occasioni di
ulteriori cessioni di sostanze stupefacenti».

In relazione alle previsioni dell’art. 275, cod. proc. pen. il
Giudice deve scegliere sempre la misura meno afflittiva, che
comunque garantisca le esigenze cautelari del caso. Il Procuratore
della Repubblica nel suo ricorso, non specifica perché la misura
degli obblighi di presentazione alla P.G. (in tre giorni) non sia
idonea a garantire le esigenze cautelari, ma si sofferma su un
raffronto di posizione tra gli indagati, che non può essere valutato
in sede di legittimità (anche perché, la Corte non conosce le
posizioni degli altri indagati). Né può ritenersi manifestamente
illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata che non richiama
le posizioni dei coindagati.

G—- , ‘

ritenendo tale misura idonea a prevenire la commissione di

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.

Così deciso il 25/01/2018

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