Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21651 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21651 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gullo Antonio, nato a Lamezia Terme il 15/05/1967

avverso l’ordinanza del 29/06/2017 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito per l’indagato l’avv. Antonio Larussa, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2017 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di
giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di
riesame proposta da Antonio Gullo, indagato per il reato di cui all’art. 416-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen., nei confronti dell’ordinanza del 29 giugno 2017,
in forza della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Data Udienza: 25/01/2018

Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in
carcere.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con
unico articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente, dopo avere rilevato che la condotta
associativa mafiosa e quella di cui all’art. 74 d.P.R. 309 cit. dovevano
considerarsi sovrapponibili sia soggettivamente che oggettivamente (mentre il
Giudice per le indagini preliminari aveva disatteso la gravità indiziaria per la serie
di reati fine che rappresentavano gli elementi in base ai quali era stata richiesta

osservato che del tutto generiche e relative ad un incerto passato dovevano
ritenersi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In definitiva, se faceva
difetto la condotta di cui all’art. 74 cit., faceva difetto anche la condotta di cui
all’art. 416-bis cit., laddove l’ordinanza impugnata aveva fatto inammissibile
riferimento alle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Non sussistevano reati fine per operare un riscontro, ed oltretutto il periodo
di carcerazione nelle more era sintomatico dell’assenza di condotte o
frequentazioni rilevanti sotto il profilo associativo.
All’udienza sono stati proposti motivi aggiunti, in forza dei quali il ricorrente
ha ribadito l’errata applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza
e la manifesta illogicità della motivazione nonché l’errata applicazione degli artt.
273 e 274 cod. proc. pen., confermando la propria estraneità alla fattispecie
associativa e comunque la mancata considerazione del tempo trascorso.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria in relazione al
reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sulla scorta delle dichiarazioni rese da più
collaboratori di giustizia, già riconosciuti intrinsecamente ed estrinsecamente
credibili in altri procedimenti penali. Né risulta allegata qualsivoglia ragione di
astio e risentimento, o quantomeno di malanimo, tale da altrimenti giustificare le
propalazioni di costoro nei riguardi dell’odierno ricorrente.
In proposito il ricorrente ha invocato il principio già fatto proprio da questa
Corte, tra l’altro in fattispecie pienamente sovrapponibile (nel senso che la
misura cautelare era stata appunto disposta a seguito della contestazione ex art.
416-bis cod. pen., essendo stata invece negata la gravità indiziaria quanto alla
ulteriore contestazione aggravata di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990), secondo
cui plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia che
9

l’applicazione di misura cautelare per l’associazione di tipo mafioso), ha

si limitino ad affermare la generica appartenenza di un soggetto ad
un’associazione di stampo mafioso sono idonee a configurare i gravi indizi di
colpevolezza necessari per l’emissione di una misura cautelare solo quando
almeno una di esse indichi specifici atti o comportamenti che, se pure non
necessariamente forniti di autonoma rilevanza penale, comunque siano indicativi
del consapevole apporto dell’accusato al perseguimento degli interessi della
consorteria (Sez. 6, n. 38117 del 09/07/2013, Fusco, Rv. 256334).
In specie, tutti i collaboranti non si sono limitati ad indicare la mera
associazione dell’odierno ricorrente alla consorteria criminale, ma ne hanno

In particolare, sarebbe stato il ricorrente che, insieme al fratello, esprimeva il
consenso allo spaccio nella zona Capizzaglie di Lamezia, e comunque su tale
specifico, e non fungibile, ruolo nell’ambito della cosca vi è stata convergenza
diretta e indiretta di tutti i dichiaranti.
In ordine poi ai rilievi del ricorrente in relazione alla riconosciuta mancata
valenza indiziaria dei fatti in relazione all’ipotesi di cui all’art. 74 cit., il
provvedimento impugnato ha non illogicamente osservato che non vi erano
contraddizioni nella diversità di gravità indiziaria circa le differenti fattispecie
associative, atteso che, ferma la credibilità dei collaboratori, altri erano i periodi
di contestazione dei delitti nelle due ipotesi associative.
In proposito, poi, va osservato, da un lato, che l’elemento che caratterizza
l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraffico, in
presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non
tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico
dell’utilizzo del metodo, che, nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha
una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta
sull’imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di
delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti
e servizi pubblici, l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio di voto, il
procacciamento del voto in consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 563 del
29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762).
D’altro canto, in relazione all’aspetto temporale, in tema di associazione per
delinquere di stampo mafioso il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non
esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso,
che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria
criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o
esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv.
261272). Tutto ciò in quanto la relativa struttura – caratterizzata da complessità,
forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a
lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti,

specificamente descritto un ruolo specifico nello spaccio di sostanze stupefacenti.

soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso
contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono
totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione
delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a
riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n.
8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121).
4.2. Ciò posto quanto a gravità indiziaria e preteso vizio di motivazione, sul
piano delle esigenze cautelari va osservato che, in relazione all’ipotesi

sodalizio di stampo mafioso in difetto di elementi contrari attestanti il recesso
individuale o lo scioglimento del gruppo (cfr. ad es. Sez. 3, n. 17110 del
19/01/2016, Schiariti, Rv. 267160). Tenuto conto che degli aspetti legati al
decorso del tempo il ricorrente non ne ha fatto cenno in sede di riesame, il
provvedimento impugnato comunque in modo implicito ne ha escluso il rilievo
ribadendo, da un lato, che non erano emersi elementi favorevoli all’indagato e
osservando, dall’altro, che quest’ultimo era stato colpito da numerose condanne
per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, negando in sostanza, ed in
ogni caso, qualsivoglia prognosi favorevole.
4.3. L’infondatezza dell’impugnazione conduce pertanto al rigetto del
ricorso.
5. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
5.1. Si dispone infine che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma

I-

ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma Iter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 25/01/2018

contestata, sussiste una regola di esperienza della tendenziale stabilità del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA