Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21650 del 27/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21650 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCACCIA STEFANO N. IL 02/04/1983
avverso la sentenza n. 2307/2012 TRIBUNALE di FROSINONE, del
06/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R,I0 e.,:t 74,0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. SCACCIA Stefano, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per vizio di
motivazione avverso la sentenza emessa in data 6.10.2014, con la quale il Tribunale di
Frosinone in composizione monocratica lo ha condannato alla pena di 250,00 euro di ammenda
per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato
come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.).

addivenire a tale riqualificazione, assumendo non potersi certamente ricondurre all’ipotesi
prevista dall’art. 660 cod. pen. la condotta addebitata all’imputato, consistita nell’apporre dei
paletti sporgenti da terra per circa 150 cm sulla pretesa linea di confine tra la proprietà di
SCACCIA Bruno e la sua, nel delimitare il confine con dei nastri e nel transennare con una rete
il varco di passaggio sul viale insistente sulla sua proprietà, al fine di esercitare il preteso diritto
di impedire al confinante il passaggio su detto viale.
In realtà, la condotta dello SCACCIA doveva, piuttosto, rientrare nell’alveo della
fattispecie della violenza privata ex art. 610 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sviluppa censure sul piano fattuale, in
modo assertivo e non correlato alla ratio decidencli del provvedimento impugnato.
2. Dal canto suo, il Giudice di merito ha ritenuto, con motivazione sufficientemente
adeguata, di uniformarsi all’orientamento palesato da questa Corte secondo il quale, quando
una condotta apportatrice di fastidio, difficoltà od impedimento a terzi non arrechi al soggetto
che la estrinseca alcun vantaggio né gli tutela alcun diritto, ma sia palesemente mirata anziché
alla difesa dei propri interessi, contro un’altra persona, non è ravvisabile il fine di farsi ragione
da sé né il dolo specifico, postulati dall’art. 392 cod. pen., ma l’intenzione di disturbare e
molestare altri per un motivo che si qualifica biasimevole per lo stesso fatto di essere contra
legem. In tal caso è, quindi, sussistente la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. (Sez. 1,
n. 10235 del 2/5/1986, De Benedictis, Rv. 173862).
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue

ex lege la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

2

Deduce il difensore la carenza del percorso argomentativo seguito dal Giudice per

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA