Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21648 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21648 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franceschi Rosario, nato a LameZia Terme il 26-10-1964
avverso l’ordinanza del 22-06-2017 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

DEPOSITATA IN CANCELLENIA

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 giugno 2017, il Tribunale del Riesame di Catanzaro
confermava l’ordinanza dell’8 giugno 2017 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di
Catanzaro applicava nei confronti di Rosario Franceschi la misura della custodia
cautelare in carcere, in quanto ritenuto partecipe di un’associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di stupefacenti, operante in Lametia Terme e strettamente
collegata alla cosca di ‘ndrangheta Cerra-Torcasio-Gualtieri.
Nell’ordinanza cautelare veniva ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria non

ordine a un’ipotesi di detenzione illegale di una pistola calibro 9 illecitamente
ricevuta (capo 492) e a singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, per i
quali era stata contestata l’aggravante ex art. 7 della I. 203/1991 (capi 554,
556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 572, 573, 575, 579, 582 e 660).
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, Franceschi, tramite il
difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa lamenta la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione e l’erronea applicazione di legge con riferimento al giudizio sulla
gravità indiziaria, rilevando che Franceschi non compare in nessuna delle
numerosissime conversazioni intercettate, avendo peraltro il G.I.P. individuato
quali riscontri il coinvolgimento del ricorrente in due operazioni, “cavallo di troia”
e “veleno” allo stato ancora pendenti, il primo dinanzi al Tribunale di Lametia
Terme, il secondo dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro.
Con il secondo motivo, viene contestata la qualificazione giuridica del reato
ipotizzato, evidenziandosi che, con riferimento alla posizione di Franceschi,
difetta la consapevolezza di convergere, con il proprio operato, sulle necessità
della struttura associativa e di accrescerne il potere economico.
Con il terzo motivo, la difesa censura l’attribuzione al ricorrente
dell’aggravante di cui all’art. 7 della I. 203/91, rilevando come nessun elemento
investigativo porti a ritenere che le eventuali condotte di Franceschi fossero
finalizzate ad agevolare la cosca indicata nelle imputazioni.
Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’incompatibilità delle sue
condizioni fisiche con la detenzione in carcere, desumibile da una pluralità di
certificazioni sanitarie, tra cui la relazione del dr. Cardamone acquisita in un
procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lametia Terme; si rileva al
riguardo che Franceschi è soggetto tossicodipendente costretto da anni a vivere
su una sedia a rotelle che, prima dell’arresto, era pure in cura presso il S.E.R.T.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

solo rispetto al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. 309/90 (capo 3), ma anche in

2. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di essere trattati in maniera
congiunta, in quanto attinenti al profilo della gravità indiziaria e alla
qualificazione giuridica delle condotte contestate, occorre innanzitutto
premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte (ex multis v.
Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012), la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è
omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il
giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti
sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un

reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli
stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. proc. pen.,
comma 2, (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1 bis richiama
l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo
articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli
indizi). Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (tra le
tante v. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure
cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante
la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi
di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo
di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi
indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.

giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai

Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve ritenersi che la
valutazione della gravità indiziaria operata sia dal G.I.P. sia dal Collegio del
Riesame non presti il fianco a censure di illogicità, incoerenza o contraddittorietà.
Innanzitutto occorre evidenziare che, come si desume sia dal provvedimento
impugnato, sia prima ancora dall’ordinanza del G.I.P. (composta da 359 pagine,
che arrivano a 1633 tenuto conto degli allegati), la posizione del ricorrente si
inserisce nell’ambito di un complesso procedimento a carico di 59 indagati, nel
quale sono state elevate 658 imputazioni provvisorie, la prima delle quali (capo
bis cod.

pen., riferito alla cosca lametina denominata “Cerra-Torcasio-Gualtieri”, già
riconosciuta con sentenza irrevocabile emessa nel 2008 dal G.U.P. di Catanzaro.
Dalle successive indagini era emerso che, dopo gli arresti susseguenti alle
operazioni Chimera 1 e 2, la cosca ha proseguito la propria attività, passando il
testimone alle giovani leve facenti capo a Nicola Gualtieri e Antonio Miceli, marito
di Teresina Torcasio, nipote diretta della capostipite del clan Teresina Cerra.
Gualtiero e Miceli assumevano il controllo del territorio con riferimento alle
estorsioni e ai danneggiamenti ad esse propedeutici, oltre che al traffico di
stupefacenti, in ciò avvalendosi di una fitta rete di spacciatori, alcuni dei quali
destinatari di misure cautelari nell’ambito dell’operazione cd. “Piazza Pulita”.
Un contributo importante al disvelannento delle dinamiche associative veniva
fornito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Luciano
Arzente, Giuseppe Giampà e Umberto Muraca, i quali descrivevano i rapporti tra
gli associati e le attività illecite compiute dagli appartenenti al clan.
Le parallele intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nei confronti di
Antonio Miceli e Nicola Gualtieri consentivano di acquisire ulteriori e importanti
conoscenze rispetto agli affari del clan: venivano in particolare accertati i
tentativi della cosca di condizionare le elezioni comunali attraverso l’appoggio
alla lista “Pasqualino Ruberto Sindaco” e gli atti intimidatori con finalità
estorsive, che conoscevano una recrudescenza nel gennaio 2016.
Gli esiti dell’attività intercettiva, riscontrata da varie operazioni di P.G.,
delineavano inoltre l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere
finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di
stupefacenti, collegata strettamente al clan, anche nella misura in cui il denaro
ricavato veniva in parte utilizzato per sostenere la vita carceraria dei detenuti.
3. In questo ambito si inserisce la posizione dell’odierno ricorrente.
Questi, da sempre attivo nello spaccio degli stupefacenti, come confermato dai
numerosissimi precedenti penali a suo carico (avendo continuato a delinquere
anche durante la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S.), è risultato
dedito ad attività quotidiana di spaccio nella propria abitazione dove veniva
rifornito dal gruppo di Miceli, con cui aveva instaurato relazioni stabili e proficue.
4

1) è costituita da quella avente ad oggetto il reato di cui all’art. 416

In tal senso sono state adeguatamente valorizzate sia dal G.I.P. (pag. 262
dell’ordinanza genetica della misura), sia dal Tribunale del Riesame alcune
conversazioni intercettate nel procedimento connesso “dall’alba al tramonto”
confluito nel presente procedimento (progr. 2023 del 6 maggio 2016 e quelle del
14-19 maggio 2016), dalle quali si evince che due abituali acquirenti di sostanze
stupefacenti, Daniela Belmonte e Gianpaolo Caruso, si rifornivano da Rosario
Franceschi, operante nel quartiere “Razionale” di Lametia Terme.
Di particolare interesse investigativo sono state inoltre ritenute le conversazioni

(soprattutto il progr. 436 del 1° agosto 2016, i progr. 2245 e 2246 del 30 agosto
2016, il progr. 2397 del 10 settembre 2016, i progr. 7190 e 7216 del 25 ottobre
2016, i progr. 8639 e 8641 del 13 novembre 2016 e i progr. 14155 e 14156 del
26 gennaio 2017), dalle quali si desume che Antonio Miceli, unitamente ad
Antonio Saladino e Pasquale Caligiuri, si recava spesso presso l’abitazione di
Franceschi per ritirare dalle sue mani il denaro provento dallo spaccio al dettaglio
esercitato abitualmente dal ricorrente, il quale peraltro, come constatato dai tre
soggetti intercettati, deteneva una pistola calibro 9 occultata illegalmente
all’interno di un borsello posto al lato della sua carrozzella.
La disamina delle intercettazioni è stata compiuta in maniera analitica e rigorosa
da parte del Tribunale del Riesame, che si è soffermato sia sul contenuto
essenziale dei dialoghi, relativi alla determinazione delle somme corrisposte e ai
rifornimenti di sostanze stupefacenti al ricorrente, sia su aspetti di contorno dei
colloqui captati, comunque utili ai fini dell’inquadramento generale del contesto
dell’azione, come ad esempio i commenti delle persone intercettate sulle precarie
condizioni igieniche dell’abitazione occupata da Franceschi e dalla moglie.
In tal senso non appare fondata l’obiezione difensiva secondo cui il ricorrente
non sarebbe direttamente protagonista delle conversazioni intercettate, in
quanto il tenore delle stesse, succedutesi in un arco temporale molto ampio (da
maggio 2016 a gennaio 2017) e riscontrate in molti casi dagli appostamenti della
P.G. e dalle rilevazioni GPS, non lascia davvero alcun dubbio sulla continuità
dello spaccio di droga esercitato da Franceschi presso la sua abitazione e della
stabile relazione “commerciale” con gli esponenti del clan, i quali peraltro, a
fronte della manifestazione da parte del ricorrente della volontà di “fermarsi”, lo
“invitavano” bruscamente a continuare per non pregiudicare gli affari del clan.
E del resto gli inequivocabili esiti delle intercettazioni si sono saldati in maniera
convergente con le puntuali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Luciano
Arzente, Umberto Egidio Muraca, Giuseppe Giampà, Angelo Torcasio, Pasquale
Mercadante, Rosario Cappello, Giuseppe Cappello e Saverio Cappello), già
ritenuti credibili in altri procedimenti, che hanno descritto Rosario Franceschi e il
fratello Concetto come persone dedite allo spaccio di stupefacenti dapprima per
í

n

ambientali captate all’interno dell’autovettura BMW X3 targata DR691HK

conto di Giuseppe Gullo e poi della famiglia Torcasio e in particolare di Miceli,
nuovo interprete delle strategie criminali dei gruppo Cerra-Torcasio-Gualteri.
4. Dunque, nel dare conto in modo puntuale del materiale investigativo
delineatosi a carico di Franceschi, il Tribunale del Riesame ha conseguentemente
confermato il giudizio di gravità indiziaria operato dal G.I.P. sia rispetto ai singoli
episodi di cessione di droga, sia in ordine alla fattispecie associativa (capo 3).
Rispetto a quest’ultima e alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 della
I. 203/1991 per i singoli episodi di spaccio, deve solo precisarsi che la

finalità agevolatrice della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri, non esclusa in via di
principio dalla diversità degli scopi personali e degli utili dei singoli partecipi, è
stata nel caso di specie correttamente desunta dalla stabilità dei rapporti con i
principali esponenti intranei alla consorteria (in particolare Antonio Miceli,
protagonista di quasi tutti i dialoghi intercettati), dalla molteplicità dei
rifornimenti di droga effettuati in favore di Franceschi e dalla correlata pluralità
della condivisione con i membri del sodalizio criminale dei proventi economici
dell’attività di spaccio esercitata nella sua abitazione dal ricorrente, nella
dinamica di un rapporto contraddistinto da una reciprocità di intese illecite, per
cui, fermo restando che le censure in punto di fatto proposte dalla difesa ed
eventuali letture alternative delle intercettazioni potranno essere approfondite
nello sviluppo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto
concerne la fase cautelare, il giudizio del Tribunale sulla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non presenta profili di illegittimità rilevabili in questa sede.
5. Infine, in ordine al quarto motivo, deve premettersi (avendo la difesa
censurato l’adeguatezza della misura in un passaggio finale del secondo motivo
dedicato alla contestazione della gravità indiziaria relativa al reato associativo)
che, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di
cui all’art. 74 del d.P.R. 309/90, vige, ai sensi della previsione di cui all’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., una duplice presunzione relativa, quanto alla
sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura
(quomodo della stessa), per cui, come chiarito sia dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza 231 del 22/7/2011), sia dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n.
53028 del 06/11/2017 Rv. 271576), il giudice deve considerare sussistenti le
esigenze cautelari, ogni volta che non consti la prova della loro mancanza,
secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul
piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione
dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve
l’obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell’inesistenza di elementi
idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza
dover specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l’indagato abbia
6

sussistenza della condotta partecipativa all’organizzazione criminale e della

allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta
inidoneità degli stessi a superare la presunzione, dovendosi pure ribadire che la
presunzione può essere superata anche dallo stesso giudice, se dagli atti risultino
ictu ocu/i elementi che mettano in evidenza l’inesistenza delle esigenze cautelari.
Ora, nel caso di specie, la presunzione sia sulla sussistenza delle esigenze
cautelari che sull’adeguatezza della misura di massimo rigore non può ritenersi
superata, avendo peraltro il Tribunale aggiunto il richiamo ai precedenti penali di
Franceschi, rivelatori del fatto che egli doveva essere ritenuto da sempre attivo

illecita anche nel periodo di applicazione della misura della sorveglianza speciale.
Ciò posto, oltre a doversi rilevare che circa le condizioni di salute di Franceschi, il
ricorso sconta evidenti limiti di autosufficienza, richiamandosi atti non allegati e
non presenti nel fascicolo processuale, occorre comunque evidenziare che,
rispetto alla problematica delle condizioni di salute del ricorrente, il Tribunale di
Catanzaro ha correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte,
secondo cui le condizioni di salute dell’indagato non possono costituire motivo di
censura contro l’ordinanza genetica della cautela personale, dovendo essere fatte
valere in sede di richiesta di revoca o di sostituzione ai sensi dell’art. 299 cod.
proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 48093 dell’8/10/2009 Rv. 245530 e Sez. 2, n. 16370
del 03/04/2014, Rv. 259430), per cui anche sotto questo ulteriore profilo non si
ravvisano profili di illegittimità dell’ordinanza oggetto di impugnazione.
6. In conclusione, a fronte di un apparato motivazionale adeguatamente
esaustivo e tutt’altro che illogico, il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/01/2018

residente
o S vani
‘yiw

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norm
disp. att. cod. proc. pen.

ell’art. 94 comma 1 ter

nelle attività di spaccio, avendo egli proseguito nel compimento della sua attività

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