Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21646 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21646 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Morelli Alex, nato a Soveria Mannelli il 25-04-1994
avverso l’ordinanza del 28-06-2017 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;
udito per il ricorrente l’avvocato Antonio Larussa, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 giugno 2017, il Tribunale del Riesame di Catanzaro
confermava l’ordinanza dell’8 giugno 2017, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di
Catanzaro aveva applicato nei confronti di Alex Morelli la misura degli arresti
domiciliari, in quanto ritenuto partecipe di un’associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di stupefacenti operante in Lannetia Terme e strettamente
collegata alla cosca di ‘ndrangheta Cerra-Torcasio-Gualtieri. Nell’ordinanza
cautelare veniva ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria non solo rispetto

al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. 309/90 (capo 3), ma anche in ordine a singoli
episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capi 268, 275, 280, 296 e
392), per i quali è stata contestata l’aggravante ex art. 7 della I. 203/1991.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, Morelli, tramite il difensore,
ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico articolato motivo,
con cui lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’erronea
applicazione degli art. 73 e 74 del d.P.R. 309/90, contestando in particolare il
giudizio sulla gravità indiziaria, in quanto fondato essenzialmente sulla
sottoposizione dell’indagato a un’operazione di polizia denominata “piazza
pulita”, relativa a un piccolo giro di spaccio di marijuana, e rilevando che,
rispetto ad altri soggetti coinvolti in questa operazione (Alfonso Calfa, Smeraldo
Davoli, Davide Cosentino, Pino Isaac Esposito), l’ordinanza era stata annullata
dal Tribunale del Riesame, alla luce della pacifica impossibilità di ricondurre quei
fatti, risalenti al 2015, nel novero di fatti concludenti ai fini associativi.
Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luciano Arzente, secondo
cui Morelli sarebbe stato uomo di Nicola Gualtieri, la difesa osserva che le stesse
erano state smentite dal fatto che non risultava alcun contatto telefonico o
relazionale tra Morelli e Gualtieri, né comunque erano emersi contatti tra Morelli
e Rosario Muraca o Danilo Fiumara, avendo avuto il ricorrente rapporti solo con
Alessio Gagliardi Morrison, che non aveva alcuna posizione verticistica.
E comunque si evidenzia che il procedimento relativo all’operazione “piazza
pulita”, che conteneva una serie di condotte affini sul piano temporale rispetto a
quelle contestate in questo procedimento, si era chiuso con una sentenza che
aveva riqualificato i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90,
per cui anche le condotte ascritte al ricorrente in questa sede dovevano essere
inquadrate nella fattispecie di cui all’art. 74 comma 6 del d.P.R. 309/90, avendo
lo stesso Tribunale del Riesame parlato di una piccola attività di spaccio.
In ordine infine alle esigenze cautelari, la difesa deduce il difetto del requisito
della attualità, non essendo stato considerato che i contatti risalivano a sua anni
prima, successivamente ai quali Morelli era stato sottoposto a misura cautelare
custodiale nell’ambito della menzionata operazione “piazza pulita”.

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Quanto poi ai quattro reati – fine, la difesa, nel censurare la lettura delle
intercettazioni operate dal Tribunale e poste a fondamento delle incolpazioni,
osserva che nei capi di imputazione, tra loro identici, non era chiaro chi fosse il
cedente e il cessionario, né di che tipologia di sostanze stupefacenti si stesse
parlando, fermo restando che, se fosse vero il presupposto accusatorio, cioè che
Morelli fosse uomo di Gualtieri, non si spiegherebbe perché il ricorrente avrebbe
avuto bisogno di un altro sodale, cioè Gagliardi, per approvvigionarsi di droga.

1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre innanzitutto premettere che, secondo il costante orientamento di
questa Corte (ex multis v. Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012), la nozione di gravi
indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro
indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione
della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio
idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto i detti indizi non devono
essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art.
192 cod. proc. pen., comma 2, (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen.,
comma 1 bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma
2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e
concordanza degli indizi). Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve
essere ribadito (tra le tante v. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460)
che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso
per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte
spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio
di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del
provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o
diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non
conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso

CONSIDERATO IN DIRITTO

l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di
legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti,
risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve ritenersi che la

Riesame non presti il fianco a censure di illogicità, incoerenza o contraddittorietà.
Innanzitutto occorre evidenziare che, come si desume sia dal provvedimento
impugnato, sia prima ancora dall’ordinanza del G.I.P. (composta da 359 pagine,
che arrivano a 1633 tenuto conto degli allegati), la posizione del ricorrente si
inserisce nell’ambito di un complesso procedimento a carico di 59 indagati, nel
quale sono state elevate 658 imputazioni provvisorie, la prima delle quali (capo
1) è costituita da quella avente ad oggetto il reato di cui all’art. 416

bis cod.

pen., riferito alla cosca lametina denominata “Cerra-Torcasio-Gualtieri”, già
riconosciuta con sentenza irrevocabile emessa nel 2008 dal G.U.P. di Catanzaro.
Dalle successive indagini era emerso che, dopo gli arresti susseguenti alle
operazioni Chimera 1 e 2, la cosca ha proseguito la propria attività, passando il
testimone alle giovani leve facenti capo a Nicola Gualtieri e Antonio Miceli, marito
di Teresina Torcasio, nipote diretta della capostipite del clan Teresina Cerra.
Gualtiero e Miceli assumevano il controllo del territorio con riferimento alle
estorsioni e ai danneggiamenti ad esse propedeutici, oltre che al traffico di
stupefacenti, in ciò avvalendosi di una fitta rete di spacciatori,. alcuni dei quali
destinatari di misure cautelari nell’ambito dell’operazione cd. “Piazza Pulita”.
Un contributo importante al disvelamento delle dinamiche associative veniva
fornito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Luciano
Arzente, Pasquale Catroppa e Umberto Muraca, i quali descrivevano i rapporti tra
gli associati e le attività illecite compiute dagli appartenenti al clan.
Le parallele intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nei confronti di
Antonio Miceli e Nicola Gualtieri consentivano di acquisire ulteriori e importanti
conoscenze rispetto agli affari del clan: venivano in particolare accertati i
tentativi della cosca di condizionare le elezioni comunali attraverso l’appoggio
alla lista “Pasqualino Ruberto Sindaco” e gli atti intimidatori con finalità
estorsive, che conoscevano una recrudescenza nel gennaio 2016.
Gli esiti dell’attività intercettiva, riscontrata da varie operazioni di P.G.,
delineavano inoltre l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere
finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di
4

valutazione della gravità indiziaria operata sia dal G.I.P. sia dal Tribunale del

stupefacenti, collegata strettamente al clan, anche nella misura in cui il denaro
ricavato veniva in parte utilizzato per sostenere la vita carceraria dei detenuti.
3. In questo ambito si inserisce la posizione dell’odierno ricorrente.
Questi, sia nell’ordinanza generica della misura (pag. 255 ss.), sia in quella del
Riesame, è descritto come un venditore al minuto di sostanze stupefacenti,
risultato partecipe del gruppo criminale operante nel settore dello spaccio.
In tal senso il Tribunale del Riesame ha preso in considerazione innanzitutto i
reati-fine contestati a Morelli (capi 268, 275, 280, 296 e 362), ritenuti utili anche
ai fini della valutazione più ampia relativa al reato associativo, valorizzando al

periodo compreso tra 1’11 marzo e il 24 aprile 2015) tra il ricorrente e Alessio
Gagliardi Morrison, con il quale risultano programmati e realizzati una pluralità di
incontri volti alla cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana.
Il linguaggio criptico e allusivo delle conversazioni è stato decifrato sia alla luce
del coinvolgimento di Morelli nella parallela indagine denominata “piazza pulita”,
nell’ambito della quale il ricorrente era stato già sottoposto agli arresti
domiciliari, in quanto ritenuto responsabile, al pari di Gualtieri, di vari episodi di
spaccio di droga, sia alla stregua delle puntuali dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Luciano Argente, che ha indicato Morelli come spacciatore per conto di
Nicola Gualtieri, esponente di spicco della cosca “Cerra-Torcasio-Gualtieri”,
contiguità questa indubbiamente rilevante, almeno a livello indiziario, anche ai
fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991.
Nella disamina del materiale indiziario, il G.I.P. prima e il Tribunale poi hanno
dunque operato una valutazione complessiva e non frammentaria delle risultanze
investigative disponibili, ponendole in correlazione tra loro in modo coerente.
In tal senso, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale ha precisato
come non fosse dirimente la circostanza che Morelli abbia avuto contatti solo con
Gagliardi, non escludendo ciò l’esistenza di rapporti anche con Gualtieri, desunti
invece dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Arzente e dagli esiti
dell’indagine “piazza pulita”, mentre il fatto che Morelli si sia rivolto a Gagliardi e
non a Gualtieri è stato ritenuto parimenti neutro, non essendo emersi rapporti di
“esclusiva” nella dinamica dei rapporti illeciti riferibili alla struttura associativa.
Del resto il coinvolgimento di Morelli nell’indagine “piazza pulita” non esaurisce il
novero delle condotte ascritte in questa sede al ricorrente nella prospettiva
associativa, tanto più ove si consideri che gli ulteriori rapporti illeciti sono stati
intrattenuti con un soggetto, Gagliardi che, pur non essendo al vertice della
struttura, vi partecipava però con un ruolo non secondario, essendogli contestati
in questa sede, oltre al rapporto associativo di cui al capo 3, ben 81 reati – fine.
Non appare decisiva poi la circostanza dedotta dalla difesa secondo cui i fatti
della prima operazione siano stati qualificati ai sensi dell’art. 73 comma 5 del
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riguardo gli esiti delle attività di intercettazione delle telefonate intercorse (nel

d.P.R. 309/90, trattandosi di un profilo attinente alla qualificazione giuridica della
condotta, che però non incide sulla valenza indiziaria attribuibile alla continuità di
certi comportamenti illeciti posti in essere da Morelli nel settore della droga.
Né può rilevare in questa sede la diversa valutazione operata dal Tribunale
rispetto ad altri coindagati, la cui posizione processuale e probatoria peraltro è
rimasta ignota, scontando sul punto il ricorso evidenti limiti di autosufficienza.
Parimenti non può essere condivisa, almeno allo stato e fatti salvi ovviamente i
successivi approfondimenti probatori, la tesi difensiva secondo cui sarebbe
configurabile nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 74 comma 6 del d.P.R.

In definitiva, la responsabilità indiziaria di Morelli per i reati fine e la conseguente
configurabilità della condotta partecipativa del ricorrente alla struttura
associativa, con il compito di venditore al minuto delle sostanze stupefacenti
ricevuti dai membri del sodalizio, sono scaturite da una disamina non illogica
dell’intero materiale investigativo raccolto a carico del ricorrente, per cui, fermo
restando che le letture alternative delle singole intercettazioni e le ulteriori
censure in punto di fatto proposte dalla difesa ben potranno essere approfondite
nello sviluppo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto
concerne la fase cautelare, il giudizio del Tribunale sulla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non presenta profili di illegittimità rilevabili in questa sede.
4. Per quanto concerne infine le esigenze cautelari, occorre innanzitutto
ricordare che, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il
delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, vige, ai sensi della previsione di cui all’art.
275, comma 3, cod. proc. pen., una duplice presunzione relativa, quanto alla
sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura
(quomodo della stessa), per cui, come chiarito sia dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza 231 del 22/7/2011), sia dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n.
53028 del 06/11/2017 Rv. 271576), il giudice deve considerare sussistenti le
esigenze cautelari, ogni volta che non consti la prova della loro mancanza,
secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul
piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione
dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve
l’obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell’inesistenza di elementi
idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza
dover specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l’indagato abbia
allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta
inidoneità degli stessi a superare la presunzione, fermo restando che la
presunzione può essere superata anche dallo stesso giudice, se dagli atti risultino
ictu ocu/i elementi che mettano in evidenza l’inesistenza delle esigenze cautelari.

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309/90, avuto riguardo all’entità e alla frequenza dei traffici illeciti contestati.

Ora, nel caso di specie, la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari
non può ritenersi superata, avendo il Tribunale correttamente rimarcato la non
trascurabile inclinazione a delinquere di Morelli, desunta dalla gravità e
reiterazione delle condotte, contraddistinte dall’adesione al vincolo associativo
nel settore del narcotraffico, mentre, quanto alla scelta della misura, è stata
condivisa la scelta del G.I.P. di applicazione non della misura di massimo rigore,
ma di quella degli arresti domiciliari, e tanto alla luce dello status di incensurato
del ricorrente, risultando tuttavia una misura non custodiale inidonea a inibire la

Morelli, coinvolto in poco tempo in due operazioni in materia di stupefacenti.
Anche rispetto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, l’ordinanza
impugnata resiste dunque alle obiezioni difensive, rivelatesi inidonee per la loro
genericità a superare la presunzione normativa prima richiamata, essendosi
valorizzato il solo dato temporale, che peraltro nel caso di specie non appare
neanche eccessivo, in considerazione della complessità della vicenda cautelare.
5. In conclusione, a fronte di un apparato motivazionale adeguatamente
esaustivo e tutt’altro che illogico, il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/01/2018

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reiterazione dell’attività criminosa, stante la pericolosità sociale manifestata da

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