Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21645 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21645 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal.

Queba, rti d4íiTel.m)
CA it4 C—A-0

cATri ■NA

k

BRANCIFORTE FILIPPO nato il 20/01/1964 a CATANIA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 14/04/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
(p)e-\.
er/50
lette/serCte le conclusioni del PG L Ji G–\ CVOP O
NV}.)
OL
P
ruv
v
E9Irbi\-)N
C
,)
oN)
tk
tv-/N
/0-.A
Ni–, ■
OkA,L

■,fieUerOPM

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 14 aprile 2017, pronunciata all’esito del nuovo giudizio
scaturito da annullamento con rinvio da parte di questa Corte (Sez. 4, n. 20983 del 2013),
il Tribunale di Catania ha ritenuto sussistenti, in capo all’interessato, i requisiti reddituali
per la fruizione del beneficio. Ha osservato, in particolare, che lo stesso aveva svolto,
nell’ambito dell’associazione mafiosa alla quale apparteneva, un ruolo di mero partecipe
ed era stato detenuto per oltre vent’anni, essendosi prodotto, così, l’esaurimento del

investigativa antimafia dalla Guardia di Finanza avevano evidenziato che lo stesso non era
titolare di redditi da lavoro, né possessore di veicoli o natanti, ma era solo cointestatario,
unitamente ad altri prossimi congiunti, di tre appartamenti, con una rendita complessiva
di circa euro 1500,00.
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando vizi della motivazione in relazione
alla sottovalutazione del complesso degli elementi esistenti a carico dell’interessato, che
non avrebbero consentito di superare la presunzione legale relativa di cui all’art. 76 del
d.P.R. n. 115 del 2002.
Si lamenta, in secondo luogo, che gli onorari sarebbero stati liquidati al difensore in
misura superiore alla media, in violazione del limite fissato dall’art. 82 del d.P.R. n. 115
del 2002.
3. – La difesa dell’interessato ha depositato memoria, con la quale contesta
l’affermazione della controparte secondo cui egli sarebbe stato condannato per l’omicidio
dell’ispettore di polizia Lizzio, e ritiene che non possono essere prese in considerazione, a
suo carico, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, perché non incluse nel fascicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il primo motivo ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Effettivamente il giudice di merito non ha valutato gli elementi allegati dal pubblico

vincolo associativo. Ha sottolineato, altresì, che le informazioni fornite dalla direzione

ministero ai fini di confermare la presunzione del conseguimento di redditi in misura
superiore alla soglia prevista dalla legge. Nel provvedimento impugnato ci si limita a
valorizzare i dati, di per sé neutri, rappresentati dalla lunga carcerazione patita dal
soggetto e dalla mancanza di redditi leciti in capo alla sua persona. Non si considera, però,
il suo inserimento organico all’interno di un clan mafioso, nell’ambito del quale era
presumibilmente percettore di reddito e di uno stipendio, quale risulterebbe dalle
dichiarazioni di Scollo, Mirabile, Sortino, Pelleriti. Né si considera il fatto che la coniuge del
richiedente è titolare di un’impresa esercente l’attività di vendita al dettaglio di generi di
monopolio del lotto, ha acquistato una rivendita di tabacchi per un valore dichiarato di
euro 300.000, ha preso in locazione per un canone di 7.200,00 annui un locale

2 7\j

commerciale, ha poi acquistato immobili per un corrispettivo di euro 95.000,00
contraendo un mutuo di euro 110.000. L’accoglimento della prima doglianza del pubblico
ministero, riferita alla spettanza del beneficio, induce a ritenere assorbito l’ulteriore rilievo,
relativo all’entità della liquidazione del compenso al difensore.
Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale
di Catania, perché proceda a nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA