Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21644 del 18/12/2017


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 21644 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
De Nicolò Fabio, nato a Bari il 10/04/1974,

avverso la sentenza di questa Corte di cassazione, IV” Sezione penale, n. 11704
del 07/12/2016, dep. il 10/03/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Fabio De Nicolò ricorre personalmente, ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen., per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza in
epigrafe indicata con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la
sentenza del 10/12/2014 della Corte di appello di Bari che ha confermato la
condanna per il reato di omicidio colposo commesso in data 01/07/2007.
1.1.Con unico motivo eccepisce che il tempo necessario a prescrivere era
maturato, tenuto conto della sospensione del relativo termine, alla data del
12/08/2015, per cui alla data della pronuncia oggetto di odierno ricorso il reato
era già estinto.

Data Udienza: 18/12/2017

2. Il ricorso è inammissibile.

3.A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 63, legge 23 giugno
2017, n. 103, che ha eliminato le parole «Salvo che la parte non vi provveda
personalmente» dall’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a decorrere
dal 4 agosto 2017 nessuna parte privata può presentare personalmente ricorso
per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780,
secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente

n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato,
incidendo la novella normativa relativa all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.,
non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del
suo esercizio).
3.1.Peraltro, nelle more della stesura della presente motivazione, Sez. U, n.
8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, ha affermato il principio di
diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di
provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto
dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571
e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione.
3.2.A tale regola non sfugge nemmeno il ricorso straordinario di cui all’art.
625-bis cod. proc. pen. che, nel caso di specie, è stato depositato 1’8 settembre
2017 ed è stato sottoscritto personalmente dal ricorrente con firma autenticata
dal difensore senza alcuna aggiunta se non il conferimento della delega al
deposito ad altro avvocato (sull’inidoneità della cd. vera di firma ad attribuire la
paternità del ricorso al difensore, cfr. Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna
Shtefanesa, Rv. 266575, nonché, più recentemente, Sez. 5, n. 21828 del
12/01/2017, Ferraio, Rv. 270048, secondo cui è necessario che il difensore che
autentica la firma deve aggiungere formule esprimenti la volontà di farne propri i
motivi; nello stesso senso Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, Rv. 251246).

4.1n ogni caso il ricorso è anche manifestamente infondato.
4.1.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’art. 6, legge 5 dicembre
2005, n. 251, ha modificato l’art. 157 cod. pen. introducendo sin da subito il
raddoppio dei termini di prescrizione (anche) per il reato di cui all’art. 589,
secondo e terzo comma, cod. pen.
4.2.11 dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dall’art. 1, legge 24 luglio
2008, n. 125, ha infatti aumentato le pene previste per l’omicidio colposo
commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, elevando il

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dall’imputato o dall’indagato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017

massimo edittale da cinque a sette anni di reclusione, ed ha previsto il raddoppio
dei termini di prescrizione anche per l’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 589
cod. pen. che non era menzionato nell’originario art. 157 cod. pen.
4.3.Ne consegue che alla data di consumazione del reato, successivo
all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione per il
reato di cui all’art. 589, cpv., cod. pen., era di dodici anni (pari al doppio del
termine minino di sei anni di cui al primo comma dell’art. 157 cod. pen.), sicché
il termine non era ancora maturato alla data della sentenza oggetto di odierno

4.4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18/12/2017.

ricorso.

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