Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21643 del 18/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21643 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSSI Andrea, nato a Bergamo il 10 settembre 1982;

avverso l’ordinanza n. 12/2017 Mod. 18 del Tribunale di Lecco del 15 luglio 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Stefano PELLIZZARI, del foro di Lecco, in
sostituzione dell’avv. Paolo BAIO, del foro di Lecco, il quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 15 luglio 2017 il Tribunale di Lecco, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato il ricorso che
Bossi Andrea, in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Dinamica
società cooperativa, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Gip del
Tribunale di Lecco aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca diretta o per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro

Bossi Andrea e di Sarti Marco, ambedue indagati relativamente alla violazione
degli artt. 89, cpv., e 110 cod. pen. e 4 e 10-quater del dlgs n. 74 del 2000
perché, in concorso fra loro, il primo nella detta qualità di amministratore
della ricordata Società, il secondo come consulente fiscale della medesima,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere
le imposte sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni fiscali relative
agli anni 2014 e 2015 elementi passivi inesistenti, omettendo di versare nella
misura oggetto di sequestro la predetta imposta, in relazione agli anni
predetti, utilizzando in compensazione crediti Iva inesistenti in quanto
derivanti da costi riferibili ad operazioni passive non effettuate.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il
Bossi, assistito da proprio difensore fiduciario, deducendo quale unico motivo
di impugnazione la violazione od erronea applicazione della legge penale, in
particolare degli artt. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 e 321, comma 2, e 323ter cod. pen., in cui sarebbe incorso il Tribunale di Lecco.
In particolare il ricorrente ha, in estrema sintesi, lamentato che il
Tribunale del riesame abbia confermato il provvedimento di sequestro
eseguito in danno del medesimo, nella forma strumentale al sequestro per
equivalente, senza che fosse stata previamente verificata, così come
lamentato in sede di ricorso di fronte al Tribunale del riesame della misura
cautelare, la possibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato
eventualmente conseguito da parte della Società della quale il Bossi è
Amministratore unico, sebbene la giurisprudenza della Corte di legittimità
abbia chiarito, ad avviso del ricorrente, che non è consentito il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della
persona giuridica per reati tributari da costoro commessi nella predetta
qualità, quando sia possibile il sequestro, finalizzato alla confisca diretta di
danaro od altri beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario
compiuto.
2

1.543.838,98, dei beni della predetta società e per equivalente dei beni di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che, in sede di ricorso per cassazione proposto
avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il
sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la

apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali,
ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice (cfr., per tutte: Corte di cassazione Sezione
III penale, 14 dicembre 2017, n. 55785).
Nel caso che ora interessa il ricorrente, che pure ha intestato il motivo
del proprio ricorso in guisa di motivo concernente la violazione di legge, ha, in
realtà, censurato la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui
in essa, si dà atto della impossibilità di procedere al sequestro diretto nei
confronti dei beni della società della quale il Bossi è Amministratore unico
sulla base del fatto che la stessa è inattiva ed è in liquidazione dal 3 maggio
2017 nonché in ragione della annotazione della Polizia tributaria la quale
attesta la incapienza del patrimonio sociale a fronteggiare il debito Iva relativo
agli anni di imposta in provvisoria contestazione.
Da quanto sopra riportato emerge con chiarezza che il Tribunale di Lecco
si è dato carico del fatto che, prima di procedere al sequestro per equivalente
dei beni del legale rappresentante della Società che ha beneficiato
finanziariamente dell’omesso versamento dei tributi dovuti sarebbe stato
necessario scandagliare, sia pure sommariamente la possibilità di
assoggettare ala misura cautelare il diretto profitto conseguito dall’illecito in
ipotesi investigativa perpetrato (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione III
penale, 23 agosto 2016, n. 35330; idem Sezione III penale, 15 gennaio 2015,
n. 1738), ma ha ritenuto – con motivazione, per quanto sopra riportato non
suscettibile di essere oggetto del sindacato da parte di questa Corte
trattandosi certamente di motivazione non apparente – che siffatta verifica
non avrebbe condotto ad alcuna positiva soluzione, posto che la inattività
della predetta Società, la sua intervenuta sottoposizione a procedura di
liquidazione e, soprattutto, il contenuto della informativa della Polizia
tributaria, lasciavano chiaramente intendere la perdurante esistenza nel
3

mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente

patrimonio della Società in questione dei beni che avevano costituito il profitto
dei reati in provvisoria contestazione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso proposto dal
Bossi deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA