Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21641 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21641 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIACOIA Vincenzo, nato a Laterza (Ta) il 21 marzo 1967;

avverso l’ordinanza n. 55/17 RMCR del Tribunale di Taranto del 27 giugno 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;

sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Quirino IORIO, del foro di Avellino, il quale ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.

DEPOSITATA IN CAN-t:111E5W

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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 27 giugno 2017 il Tribunale di Taranto, in funzione
di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato il ricorso
in appello cautelare che Giacoia Vincenzo aveva proposto avverso l’ordinanza
emessa in data 13 aprile 2017 dal Tribunale di Taranto, con la quale era stata,
a sua volta, rigettata la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo
disposto, con decreto del Gip del medesimo Tribunale datato 7 febbraio 2017,

3 del dlgs n. 74 del 2000 riguardo agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009,
per un ammontare pari ad euro 1.010.072,00.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il
Giacoia, assistito dal proprio difensore fiduciario, deducendo un unico motivo
di impugnazione: con esso il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata
rilevando che la stessa sarebbe stata emessa in violazione di legge; in
particolare, ha lamentato che il Tribunale non abbia considerato, al fine di
ridurre l’ammontare del valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo,
il fatto che per una delle annualità di imposta in relazione alle quali vi era
stata la contestazione penale il reato già era estinto poiché prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere
rigettato.
E’ opportuno, ai fini della migliore comprensione della presente vicenda
chiarirne, nei limiti di quanto rilevante, i precedenti profili procedinnentali.
Con decreto del 7 febbraio 2017 il Gip del Tribunale di Taranto ha
emesso nei confronti dell’attuale ricorrente provvedimento di sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente – essendo lo stesso, in
qualità di socio non amministratore della Excelsior Srl, oggetto di
procedimento penale in relazione alla violazione dell’art. 3 del dlgs n. 74 del
2000, con riferimento agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 – dei beni a
costui intestati o comunque riconducibili sino alla concorrenza della somma di
euro 1.010.072,00, pari al complessivo valore delle imposte in ipotesi evase
attraverso la commissione del reato a lui contestato.
Pendente il giudizio dibattimentale la difesa del Giacoia chiedeva la
riduzione dell’importo del sequestro in ragione della ritenuta intervenuta

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in danno del predetto ricorrente, imputato in relazione alla violazione dell’art.

prescrizione del reato al lui contestato con riferimento ai primi due anni di
imposta.
Con ordinanza del 13 aprile 2017 il Tribunale, in funzione di giudice del
dibattimento, rigettava la richiesta osservando, quanto al primo periodo di
imposta, che esso era incompetente essendo intervenuta declaratoria di non
doversi procedere per estinzione del reato da parte di altra autorità

Quanto al secondo periodo di imposta osservava che la perdurante
pendenza del giudizio era ostativa all’accoglimento della istanza in questione.
In via subordinata il Tribunale osservava che, in ogni caso, non vi
sarebbe stato interesse all’accoglimento della istanza, posto che, essendo il
valore dei beni sottoposti a sequestro inferiore alla somma per la quale esso
era stato disposto, l’eventuale riduzione di questa non avrebbe comportato la
liberazione dei beni staggiti.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso altre due ordinanze
emesse dal Tribunale di Taranto, la prima in data 5 giugno 2017, adottata in
qualità di giudice della esecuzione, l’altra del 26 maggio 2017, sempre
emessa in qualità di giudice della esecuzione, con la quale era rigettata la
richiesta di rivedere il valore attribuito ai beni oggetto materiale del sequestro
preventivo, ha interposto appello cautelare il prevenuto, cui il Tribunale di
Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha dato risposta negativa con la
ordinanza oggetto del presente giudizio.
Con essa, in sintesi, il Tribunale ha osservato che, in relazione alla
censura concernente il primo aspetto dedotto relativamente alla ordinanza del
13 aprile 2017, cioè la incompetenza a decidere su di essa del giudice del
dibattimento, effettivamente la richiesta, concernendo la adozione dei
provvedimenti conseguenziali ad un giudizio in ipotesi già definito, doveva
essere presentata di fronte al Giudice della esecuzione; riguardo al secondo
aspetto del citato provvedimento, il Tribunale del riesame ha rilevato che,
sulla base della giurisprudenza di legittimità sarebbe inibito al giudice del
riesame disporre accertamenti volti alla verifica della sopravvenienza o meno
di una causa estintiva del reato per il quale è stata disposta la misura
cautelare.
Mentre, per quel che concerne l’appello avverso le ordinanze del 26
maggio 2017 e del 5 giugno 2017, il Tribunale ne ha dichiarato la
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giudiziaria.

inammissibilità, posto che avverso i provvedimenti del Giudice della
esecuzione è ammessa esclusivamente l’opposizione ex art. 667, comma 4,
cod. proc. pen. e non anche l’appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Così ricostruita la vicenda pregressa, osserva questa Corte, in relazione
alle censure veicolate dalla difesa del ricorrente che esse sono infondate.
Invero, in relazione alla richiesta di riduzione dell’importo del sequestro

limitatamente all’anno di imposta 1 ottobre 2007/30 settembre 2008, in
considerazione della dedotta prescrizione del reato per ciò che riguarda la
seconda delle annualità di imposta contestate, osserva la Corte che la
valutazione che in tal modo è stata chiesta, prima al giudice della cautela poi
a quello dell’appello cautelare, si sovrappone, in termini di piena aderenza, a
quello che è l’oggetto della indagine di merito ancora in corso di trattazione,
quanto meno al momento della presentazione del ricorso, di fronte al giudice
del dibattimento.
Si è chiesta, in altre parole, la adozione di una pronunzia – cioè
l’accertamento, sia pure nei limiti finalizzati alla definizione dell’incidente
cautelare, della intervenuta prescrizione del reato contestato – che, una volta
intervenuto il rinvio a giudizio del prevenuto ed incardinato il giudizio
dibattimentale, è compito precipuamente riservato al giudice del dibattimento
in sede di decisione sul merito del giudizio pendente.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso proposto
dall’imputato deve essere, conclusivamente, rigettato e, a sua volta, il
ricorrente deve essere, di conseguenza, visto l’art. 616 cod. proc. pen.
condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

stante la intervenuta dichiarazione di estinzione del reato contestato,

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