Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21640 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21640 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LOMAGISTRO Giuseppe, nato a Laterza (Ta) il 31 ottobre 1955;
NETTIS Ignazio, nato a Laterza (Ta) il 15 maggio 1960;
TUCCI Nicola, nato a Laterza (Ta) il 22 maggio 1962;

avverso l’ordinanza n. 64/2017 RMCR del Tribunale di Taranto del 4 luglio 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e ì ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata relativamente a tutti i ricorsi;

sentito, altresì, per i ricorrenti l’avv. Quirino IORIO, del foro di Avellino, in
sostituzione dell’avv. Carlo PETRONE, del foro di Taranto, il quale ha insistito per
l’accoglimento dei ricorsi.
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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 4 luglio 2017 il Tribunale di Taranto, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato i ricorsi in
appello cautelare che Lomagistro Giuseppe, Nettis Ignazio e Tucci Nicola
avevano proposto avverso due ordinanze emesse, rispettivamente in data 13
aprile 2017 e 26 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto, con le quali era stata,
a sua volta, rigettata la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo

in danno dei tre predetti ricorrenti, imputati in relazione alla violazione
dell’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 riguardo agli anni di imposta 2007, 2008 e
2009, per un ammontare pari ad euro 1.010.072,00, ed aveva, altresì,
dichiarato inammissibile il ricorso in appello cautelare presentato avverso una
terza ordinanza emessa sempre da Tribunale di Taranto, questa volta in
funzione di giudice delle esecuzione, in data 30 maggio 2017, avente oggetto
sostanzialmente identico ai due precedenti gravami.
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i
tre predetti, assistiti da proprio difensore fiduciario, deducendo due motivi di
impugnazione: con ambedue i ricorrenti hanno censurato la ordinanza
impugnata rilevando che la stessa sarebbe stata emessa in violazione di
legge; in particolare, con il primo di essi hanno lamentato che il Tribunale non
abbia considerato, al fine di ridurre l’ammontare del valore dei beni da
sottoporre a sequestro preventivo, il fatto che per una delle annualità di
imposta in relazione alle quali vi era stata la contestazione penale il reato già
era estinto poiché prescritto, mentre con il secondo hanno lamentato il fatto
che, anche a volere aderire alla impostazione del Tribunale del riesame, il
ricorso da loro presentato di fronte al predetto organo doveva essere dallo
stesso, invece che dichiarato inammissibile, convertito in incidente di
esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono infondati e, pertanto, gli stessi debbono essere
rigettati.
E’ opportuno, ai fini della migliore comprensione della presente vicenda
chiarirne, nei limiti di quanto rilevante, i precedenti profili procedimentali.
Con decreto del 7 febbraio 2017 il Gip del Tribunale di Taranto ha
emesso nei confronti degli attuali ricorrenti provvedimento di sequestro
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disposto, con decreto del Gip del medesimo Tribunale datato 7 febbraio 2017,

preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente – essendo gli stessi, in
qualità di soci non amministratori della Excelsior Srl, oggetto di procedimento
penale in relazione alla violazione dell’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000, con
riferimento agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 – dei beni a costoro
intestati o comunque riconducibili sino alla concorrenza della somma di euro
1.010.072,00, pari al complessivo valore delle imposte in ipotesi evase
attraverso la commissione del reato loro contestato.

dell’importo del sequestro in ragione della ritenuta intervenuta prescrizione
del reato loro contestato con riferimento ai primi due anni di imposta.
Con ordinanza del 13 aprile 2017 il Tribunale, in funzione di giudice del
dibattimento, rigettava la richiesta osservando, quanto al primo periodo di
imposta, che esso era incompetente essendo intervenuta declaratoria di non
doversi procedere per estinzione del reato da parte di altra autorità
giudiziaria.
Quanto al secondo periodo di imposta osservava che la perdurante
pendenza del giudizio era ostativa all’accoglimento della istanza in questione.
In via subordinata il Tribunale osservava che, in ogni caso, non vi
sarebbe stato interesse all’accoglimento della istanza, posto che, essendo il
valore dei beni sottoposti a sequestro inferiore alla somma per la quale esso
era stato disposto, l’eventuale riduzione di questa non avrebbe comportato la
liberazione dei beni staggiti.
Con altra ordinanza, emessa questa volta in data 26 maggio 2017, il
Tribunale di Taranto, sempre in funzione di giudice del dibattimento,
dichiarava inammissibile un’istanza presentata dalla difesa dei tre prevenuti,
volta a censurare il valore attribuito ai beni costituenti l’oggetto materiale del
sequestro, in quanto la stessa era ritenuta ripetitiva, senza profili di novità
rispetto ad essa, di altra precedente analoga istanza già respinta con
provvedimento del 13 aprile 2017.
Infine, quanto a questo aspetto della vicenda, il Tribunale di Taranto,
questa volta in funzione di giudice della esecuzione, con ordinanza del 30
maggio 2017, ha rigettato un’istanza di revoca parziale del sequestro,
rimandando al riguardo alle determinazioni del giudice del dibattimento.

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Pendente il giudizio dibattimentale la difesa dei tre chiedeva la riduzione

Avverso tali tre provvedimenti hanno interposto appello cautelare i tre
prevenuti, cui il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha
dato risposta con la ordinanza oggetto del presente giudizio.
Con essa, in sintesi, il Tribunale ha osservato che, in relazione alla
censura concernente il primo aspetto dedotto relativamente alla ordinanza del
13 aprile 2017, cioè la incompetenza a decidere su di essa del giudice del
dibattimento, effettivamente la richiesta, concernendo la adozione dei

essere presentata di fronte al Giudice della esecuzione; riguardo al secondo
aspetto del citato provvedimento, il Tribunale del riesame ha rilevato che,
sulla base della giurisprudenza di legittimità sarebbe inibito al giudice del
riesame disporre accertamenti volti alla verifica della sopravvenienza o meno
di una causa estintiva del reato per il quale è stata disposta la misura
cautelare.
Per analoghe ragioni il Tribunale del riesame ha ritenuto di non
accogliere l’appello proposto avverso la ordinanza del 26 maggio 2017.
Mentre, per quel che concerne l’appello avverso l’ordinanza del 30
maggio 2017, il Tribunale ne ha dichiarato la inammissibilità, posto che
avverso i provvedimenti del Giudice della esecuzione è ammessa
esclusivamente l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e non
anche l’appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Così ricostruita la vicenda pregressa, osserva questa Corte, in relazione
alle censure veicolate dalla difesa dei ricorrenti con il primo motivo di
impugnazione, che le stesse sono state genericamente introdotte per ciò che
attiene al primo profilo esaminato con la ordinanza impugnata e sono
infondate quanto al secondo profilo.
Invero, in relazione alla richiesta di riduzione dell’importo del sequestro
stante la intervenuta dichiarazione di estinzione del reato contestato,
limitatamente al primo degli anni di imposta riguardati dalla imputazione
elevata in danno dei tre ricorrenti, osserva la Corte, salvo il pur corretto
rilievo che, in linea di principio, una tale richiesta doveva essere formulata
non in sede di appello cautelare ma di fronte al giudice delle esecuzione
competente in relazione alla attuazione della sentenza con la quale, in ipotesi,
era stata già dichiarata la estinzione del reato oggetto della contestazione in
discorso, va rilevato che, in ogni caso la istanza dei ricorrenti è del tutto
generica in quanto non risulta che sia stata mai dimostrata, né per vero prima
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provvedimenti conseguenziali ad un giudizio in ipotesi già definito, doveva

di un vago riferimento contenuto, in una breve frase fra due parentesi, nel
ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, neppure allegata la
circostanza che l’avvenuta estinzione del reato di cui al giudizio nell’ambito del
quale si è svolto il presente incidente cautelare sia stata pronunziata da altro
giudice con sentenza divenuta oramai definitiva.
In tal senso la censura svolta dai ricorrenti difetta della necessaria

Con riferimento al secondo profilo, cioè quello legato alla dedotta
prescrizione del reato per ciò che riguarda la seconda delle annualità di
imposta contestate, osserva la Corte che la valutazione che in tal modo è
stata chiesta, prima al giudice della cautela poi a quello dell’appello cautelare,
si sovrappone, in termini di piena aderenza, a quello che è l’oggetto della
indagine di merito ancora in corso di trattazione, quanto meno al momento
della presentazione del ricorso, di fronte al giudice del dibattimento.
Si è chiesta, in altre parole, la adozione di una pronunzia – cioè
l’accertamento, sia pure nei limiti finalizzati alla definizione dell’incidente
cautelare, della intervenuta prescrizione del reato contestato – che, una volta
intervenuto il rinvio a giudizio del prevenuto ed incardinato il giudizio
dibattimentale, è compito precipuamente riservato al giudice del dibattimento
in sede di decisione sul merito del giudizio pendente.
Parimenti privo di pregio è il secondo motivo della impugnazione
presentata dai ricorrenti.
Con lo stesso i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale del riesame
con la ordinanza impugnata abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso, da
loro proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso la ordinanza a
sua volta emessa in data 30 maggio 2017, sempre dal Tribunale di Taranto
ma dichiaratamente in funzione di Giudice della esecuzione, in luogo di
disporne la sua conversione in opposizione al provvedimento del Giudice della
esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
A tale proposito osserva il Collegio come sia ben vero che, in linea di
principio una volta proposta impugnazione avverso un determinato
provvedimento giurisdizionale, l’eventuale erroneità da parte dell’interessato
della scelta del mezzo di gravame proposto non comporta la inammissibilità
della impugnazione in questione ma la sua conversione nell’appropriato
strumento di rivalutazione del provvedimento gravato e la sua trasmissione,
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specificità.

se si tratta di organo diverso da quello adito, al giudice competente a
conoscere di tale provvedimento, spettando a tale giudice, oltre alla definitiva
qualificazione dell’atto in questione, anche la valutazione della sussistenza o
meno dei requisiti, formali e sostanziali, di ammissibilità dell’atto per come, da
lui stesso, riqualificato.
Come, infatti, ha, ancora di recente rilevato questa Corte in fattispecie
non dissimile dalla presente, l’appello cautelare, proposto ex art. 322-bis cod.

preventivo emessa dopo l’irrevocabilità della sentenza, deve essere convertito
in opposizione ex art. 667, comma 4, dello stesso codice, ed essere trasmesso
al competente giudice dell’esecuzione (Corte di cassazione, Sezione VI penale,
16 maggio 2016, n. 20272).
Va tuttavia osservato, in particolare con riferimento al caso presente,
che il principio esposto deve essere coniugato con l’indicazione sempre da
questa Corte più volte dettata – indicazione che si badi bene non costituisce
l’espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai,
ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività – secondo la
quale è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso
da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che
la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente
definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla
legge (Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 novembre 2013, n. 47051;
idem Sezione VI penale, 24 febbraio 2011, n. 7182; idem Sezione IV penale,
16 dicembre 2009, n. 47995; idem Sezione V penale, 11 settembre 2009, n.
35442).
Da quanto sopra deriva che – a fronte della valutazione di
inammissibilità espressa da parte del Tribunale di Taranto in merito al suo
ricorso, pacificamente presentato di fronte al predetto organo giurisdizionale
in sede cautelare, tanto più in considerazione della peculiarità dello strumento
impugnatorio da lui prescelto (cioè l’appello cautelare presentato peraltro
contestualmente alla impugnazione di altri due provvedimenti con i quali era
stata rigettata l’istanza di riduzione di una misura cautelare reale quale è il
sequestro preventivo) – sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi
che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale – adito appunto in sede
cautelare – che con l’atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero
voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché

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proc. pen. ed avente ad oggetto un’ordinanza in materia di sequestro

in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai
provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio.
La assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad
evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di
continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica
(pur in presenza di indicazioni giurisprudenziali il cui contenuto non è di
immediato discernimento) la valutazione, operata col provvedimento ora

impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal
Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono i ricorsi proposti dagli
AllAch. devono essere, conclusivamente, rigettati e, a loro volta, i ricorrenti
devono essere, di conseguenza, visto l’art. 616 cod. proc. pen. condannati al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti I pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la

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