Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2164 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2164 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BALDINI MASSIMILIANO N. IL 20/09/1968
avverso la sentenza n. 976/2010 TRIBUNALE di RIMINI, del
15/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

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— che il Tribunale di Rimini in composizione monocratica con sentenza del 15.11.2010 ha affermato
la responsabilità penale di BALDINI Massimiliano per il reato di cui all’articolo 5, lettera d)
Legge n. 283/1962 (detenzione di vongole con presenza di salmonella gruppo C — acc. in Riccione,
il 7.10.2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione l’imputato, deducendo
l’erronea interpretazione delle risultanze processuali in ordine all’omesso controllo sulle vongole ed
alla procura operativa conferitagli;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ‘ • MA, ne
era di consiglio del 16.11.2012

D

IN EPOSUTATA
CANCELLERIA

16 6EN 2013
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Ritenuto:

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