Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2164 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2164 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO VINCENZO N. IL 30/08/1978
MARINARO LUISA N. IL 26/04/1979
avverso l’ordinanza n. 87/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
28/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del I3G- Dott. e_c-. N Al’.[Cx

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dies <21LQ-0._ /\__(-T_52smAs.n Uditi difensor Avv.. @EMI- E LO Data Udienza: 12/06/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo SANNINO e Luisa MARINARO ricorrono tramite il difensore, avv. P. Cerruti, avverso l'ordinanza 28-1-2013 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Gip della stessa sede in data 27-12-2012, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo ex art. 12 sexies legge 356/1992 di beni intestati al predetto ed alla moglie, essendo il primo indagato per il reato di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991, in danno di Giovanni Guastafierro, reato custodia cautelare in carcere al Sannino, invece accolta sotto altri profili. 2. Quanto al fumus commissi delicti, l'organo del riesame ribadiva la motivazione a sostegno del rigetto del riesame della misura cautelare personale, evidenziando come dalle intercettazioni risultasse che il Sannino e tale Pasquale avevano incaricato due appartenenti al clan Fabbrocino, Giuseppe Caliendo e Giovanni Sasso, di costringere il Guastafierro a corrispondere una somma maggiore del suo debito verso il Pasquale, da destinare in parte ai due esattori, al Sannino e ad altri. 3. Sotto il profilo della presunzione della illecita accumulazione patrimoniale, e quindi del periculum in mora, il tribunale ne escludeva il superamento in quanto la titolarità di beni mobili ed immobili, conti correnti e polizze assicurative in capo ai coniugi era incompatibile con i loro redditi esigui e con il loro tenore di vita, mentre la prova della lecita provenienza di detti beni non era ravvisabile nella parentela del Sannino con facoltosi imprenditori, né, quanto agli immobili di Pollena Trocchia, in una donazione da parte della nonna dissimulata da una compravendita, non bastando a tale scopo il mancato deposito del corrispettivo sul conto corrente della dante causa. 4. I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all'art. 12 sexies, violazione di norme stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen., motivazione omessa ed illogica. 5. In punto di fumus, si osservava che il provvedimento non aveva tenuto conto delle indagini difensive le quali avevano evidenziato l'esistenza effettiva del credito, l'identità del creditore, la mancanza di contatti tra il debitore e il Sannino, il mancato pagamento del debito, il che determinava la sussumibilità del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o comunque di tentata estorsione, che non consentono il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies. 6. Erronea applicazione di tale ultima norma era comunque ravvisata nella ritenuta probabile provenienza dei beni da reati fiscali, estranea, per giurisprudenza di questa corte, alla ratio della norma, nonché nella valutazione complessiva, piuttosto che singola, degli immobili riferibili al Sannino, mentre si deduceva omessa motivazione in ordine alle giustificazioni fornite per singolo immobile in una memoria difensiva, e petizione di principio nell'unico caso in cui tale esame era stato effettuato (quello degli 2 per il quale era stata respinta la richiesta di riesame avverso l'applicazione della immobili di provenienza della nonna), laddove, a contrastare la natura simulata della compravendita, si era ritenuto impossibile escludere che il prezzo fosse stato pagato in modi diversi dal versamento sul conto corrente della nonna, trascurando che in tal caso anche tutti gli altri nipoti avrebbero effettuato il versamento in altre forme. CONSIDERATO IN DIRITTO interessato, il difensore firmatario del gravame, oltre ad essere iscritto nello speciale albo della corte di cassazione (Cass. 711/1999), avrebbe dovuto anche, non difendendo l'indagato/imputato ma, per l'appunto, un terzo, essere munito di procura speciale (Cass. 16974/2008, 25849/2012), il che non risulta. 2. Seguono le statuizioni ex art. 616 codice di rito, determinandosi in C 1000, in ragione del motivo della inammissibilità, la somma di spettanza della cassa ammende. 3. Quanto al ricorso del Sannino, esige esame prioritario, con assorbimento di tutte le altre questioni prospettate, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del reato in quanto correlata alla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies legge 356/1992. 4. Premessa l'infondatezza dell'invocata sussumibilità del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in ragione del modus operandi (utilizzo di camorristi quali esattori) e dell'eccedenza della richiesta di denaro rispetto all'importo dell'asserito credito verso il Guastafierro, la doglianza è fondata sotto il profilo della possibile configurabilità del fatto come tentata estorsione dal momento che la ricostruzione del fatto, effettuata nell'ordinanza impugnata sulla base di intercettazioni, evidenzia la semplice previsione degli interlocutori che Guastafierro avrebbe pagato perché intimidito dalla personalità degli esattori. Il che, salva l'indicazione di ulteriori elementi non ricavabili dal provvedimento, integrerebbe tentativo, alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo la quale il delitto di estorsione, attenendo la costrizione all'evento del reato, si consuma nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estorsore, non essendo dunque sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva (Cass. 11922/2012, 44049/2010, 24068/2008). 5. In caso di estorsione solo tentata non sarebbe applicabile, come correttamente osservato dal ricorrente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies legge 356/1992, stante l'espressa previsione della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'autonomia rispetto ad esso del tentativo che non consente estensioni in malam partem (Cass. 36001/2010, proprio in tema di estorsione). 3 1. Il ricorso nell'interesse della Marinaro è inammissibile. Essendo la predetta terzo 6. L'ordinanza merita quindi annullamento limitatamente alla posizione Sannino con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto della intervenuta consumazione, o meno, del reato ascritto provvisoriamente all'indagato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Sannino Vincenzo, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. processuali e della somma di C 1000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12-6-2013 Il consigliere est . Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso di Marinaro Luisa che condanna al pagamento delle spese

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