Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21639 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21639 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PAGLIAROLI Franco, nato a Priverno (Lt) il 27 novembre 1935;
TAIANI Pio, nato a Benevento il 3 maggio 1969;

avverso l’ordinanza n. 65/17 + 69/17 RIMC Reali del Tribunale di Benevento del 2
agosto 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata.

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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza emessa in data 2 agosto 2017,
ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Pagliaroli Franco e da Taiani
Pio in relazione al decreto con il quale in data 6 luglio 2017 il Gip presso il
medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di tutti i beni,
mobili ed immobili, nella disponibilità della Pagliaroli Vetri Srl, ora Global
Distribution Srl, sino alla concorrenza della somma di euro 3.651.113,00,

dei beni mobili ed immobili nella titolarità o comunque nella disponibilità dei
predetti Pagliaroli e Taiani, sino alla concorrenza della somma sopra indicata,
essendo costoro indagati in relazione al reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del
2000, per avere omesso la presentazione della dichiarazione annuale dei
redditi relativa all’anno di imposta 2013.
Avverso il predetto provvedimento hanno interposto ricorso per
cassazione, con distinti atti sebbene in larga misura coincidenti quanto al loro
contenuto sostanziale, i due indagati i quali hanno affidato le loro doglianze
ciascuno a due motivi di impugnazione.
Con riferimento al primo di essi, comune ad ambedue i ricorrenti, risulta
essere stata dedotta, con riferimento alla violazione di legge consistente nella
assenza o mera apparenza della motivazione del provvedimento censurato, la
illegittimità della ordinanza impugnata in particolare nella parte in cui è stato
in essa considerato affidabile l’accertamento reddituale operato a carico della
impresa Pagliaroli Vetri srl dalla Guardia di Finanza sulla base del volume di
affari dichiarato ai fini iva, senza che il relativa importo sia stato decurtato da
alcun costo, sebbene l’importo degli stessi fossero indicati nella medesima
dichiarazione utilizzata al fine di determinare i ricavi.
Con il secondo motivo di ricorso dei rispettivi i due ricorrenti, con le
differenze legate alla specificità delle singole posizioni, hanno lamentato,
sempre con riferimento alla violazione di legge derivante dalla mancanza
ovvero mera apparenza dell’apparato motivazionale della ordinanza
impugnata, la omessa considerazione della assenza in capo ai medesimi di
qualsivoglia profilo di rimproverabilità rispetto alla commissione del reato
contestato.
Infatti, quanto alla posizione del Pagliaroli, questi rileva che egli aveva
cessato di essere il legale rappresentante della Pagliaroli Vetri Srl fin dal 31
luglio 2014, quindi da epoca precedente alla scadenza del termine per la
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nonché, in caso di impossibilità di eseguire la misura sul predetto patrimonio,

presentazione della dichiarazione omessa e dalle risultanze in atti, non
sarebbe emerso che, successivamente a tale data, egli avrebbe continuato a
svolgere compiti di amministratore dei fatto e tanto meno erano stati indicati i
contenuti di tale eventuale perdurante attività
Quanto alla posizione del Taiani, questi ha fatto rilevare che lo stesso
era stato investito della qualifica di legale rappresentante della Pagliarolo Vetri
solo in data 2 dicembre 2014, quindi nella imminenza della scadenza del

dell’istituto del ravvedimento operosr, – ma ben dopo la scadenza del termine
ordinario, sicché il medesimo, al momento in cui ha assunto la funzione di
amministratore della ricordata Società non era tenuto a sapere se gli omessi
adempimenti fiscali erano stati o meno tempestivamente eseguiti prima della
assunzione da parte sua della predetta qualifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini che saranno di seguito indicati.
Deve premettersi che, in sede di ricorso per cassazione proposto
avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il
sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali,
ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice (cfr., per tutte: Corte di cassazione Sezione
III penale, 14 dicembre 2017, n. 55785).
Ciò posto osserva il Collegio che, quanto al caso di specie, il Tribunale di
Benevento ha ritenuto di potere determinare il profitto conseguito dalla
Pagliaroli Vetri nella misura di euro 3.651.113,00 in via induttiva, prendendo
come riferimento a tal fine, il volume di affari dichiarato dalla stessa Società
nella dichiarazione redatta ai fini Iva relativamente all’anno di imposta in
questione, come recuperata dalla Guardia di Finanza attraverso la
consultazione della anagrafe tributaria, in dichiarata assenza di altri elementi
probatori a sostegno.
Nel procedere nei termini dianzi esposti il Tribunale ha ritenuto, tuttavia,
di dovere disattendere, senza alcuna preventiva valutazione sia in ordine alla
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termine pert la presentazione della dichiarazione dei redditi avvalendosi

loro inerenza rispetto alla attività di produzione del reddito sia in ordine alla
loro congruità, il rilievo formulato dalla difesa dei ricorrenti in relazione alla
necessaria decurtazione dal reddito imponibile dei costi riportati nella
medesima dichiarazione redatta ai fini Iva.
Siffatto modus procedendi appare del tutto immotivato e, peraltro, in
contrasto coi principi elaborati in materia di verifica della congruità degli

Come infatti è stato rilevato da questa Corte in sede civile, in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, ove sia
omessa la dichiarazione da parte del contribuente, può anche ricorrere a
presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma
deve comunque tenere conto anche delle componenti negative di reddito
emerse dagli accertamenti, sicché qualora non sia possibile accertare i costi,
questi possono essere anche determinati induttivamente (Corte di cassazione,
Sezione V civile, 10 febbraio 2017, n. 3567), posto che, diversamente, cioè
laddove non si tenesse assolutamente conto dei costi di produzione del
reddito, si considererebbe reddito d’impresa, costituente la base imponibile
per il calcolo dell’imposta, il profitto lordo anziché quello netto (Corte di
cassazione, Sezione V civile, 19 febbraio 2009, n. 3995).
Ciò posto, seppure va ricordato che in tema di reati tributari, per
accertare l’ammontare dell’imposta evasa ai fini della verifica del superamento
delle soglie di punibilità, le regole stabilite dalla legislazione fiscale per
quantificare l’imponibile subiscono limitazioni che derivano dalla diversa
finalità dell’accertamento tributario, con la conseguenza che i costi non
contabilizzati debbono essere considerati solo in presenza di allegazioni
fattuali da cui si desuma la certezza o comunque il ragionevole dubbio della
loro esistenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 dicembre 2016, n.
53907; idem Sezione III penale, 15 settembre 2015, n. 37094), deve tuttavia
anche considerarsi che, come questa Corte ha rilevato, qualora vengano
accertati ulteriori ricavi rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, nella
determinazione del reddito imponibile non può non tenersi conto di tutti gli
elementi – ricavi, proventi, costi ed oneri – che concorrono a formarlo (Corte
di cassazione, Sezione III penale, 14 dicembre 1998, n. 13068), dovendosi
ritenere in contrasto coi criteri applicabili ai fini della determinazione del
reddito imponibile, e di conseguenza anche dell’imposta, escludere in linea di
principio la esistenza dei costi necessari per la sua produzione.

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accertamenti tributari operati dalla Polizia tributaria.

Nel caso in questione il Tribunale di Benevento, che pure dà atto della
natura induttiva dell’accertamento tributario operato nel caso in esame, ha
programmaticamente ed immotivatamente negato la esistenza dei costi
inerenti alla produzione del reddito, escludendo la pur astratta rilevanza
probatoria delle stesse fonti conoscitive da cui erano stati attinti gli elementi
presuntivi in base ai quali operare l’accertamento degli elementi attivi di
reddito.

essere accolto e l’ordinanza impugnata va annullata, con assorbimento
dell’ulteriore motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Benevento che, in
diversa composizione personale, verificherà nuovamente, alla luce del
principio esposto, la ricorrenza del fumus delicti , ai fini della legittimità della
misura cautelare oggetto di riesame.

PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017

Il ricorso, stante la mancanza di motivazione sul punto, deve, pertanto,

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