Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21638 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21638 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
2. Barbaro Raimondo, nato a Napoli il 14/11/1952,

avverso la sentenza del 09/04/2010 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette lex_ richiesta scritte, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata e ordinarsi la demolizione dell’opera
abusiva;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 09/04/2010, resa ai sensi degli artt. 444 e segg., cod.
proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti del sig. Raimondo
Barbaro la pena concordata di un anno e tre mesi di reclusione e 900,00 euro di
multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 349, cpv., cod. pen., 44, lett. b),
d.P.R. n. 380 del 2001, accertato il 23/05/2007 ed il 28/05/2007.

Data Udienza: 18/12/2017

2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso il Barbaro che, con il
primo motivo, eccepisce l’insufficiente motivazione in ordine all’insussistenza di
cause di proscioglimento rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
con conseguente violazione della predetta norma processuale; con il secondo la
nullità della sentenza per la mancata attestazione della data del deposito della
motivazione.

3.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto

disposto la demolizione dell’immobile abusivamente realizzato.
Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi a questa
Suprema Corte di cassazione.

3.11 ricorso di Barbaro è inammissibile; è fondato quello del PG.

4.A prescindere dalla assoluta genericità e sostanziale assertività del ricordo
dell’imputato (ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente
pronunzia) va ricordato che l’accordo sulla pena esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione. Conseguentemente, anche
una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più
che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed
infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C., la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una
delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto
di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal
testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. Diversamente, (Sez. V 15.4.99, Barba,
Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n.
3980 e, più di recente, Sez. i, 14.12.10, Capuozzolo, n. 1399; Sez. II, 17.5.12,
Orellana, n. 25023) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione,
della esclusione di tale causa,

“essendo sufficiente anche una implicita

motivazione” a riguardo.
Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale
ha fondato le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., sul richiamo al verbale di sequestro e all’informativa di reato. L’imputato,
dal canto suo, non indica nemmeno quali specifici indicatori della sussistenza di
una causa di proscioglimento siano stati negletti dal giudice.

2

appello avverso la medesima sentenza, lamentando che il Tribunale non ha

La mancata attestazione della data di deposito non determina la nullità della
sentenza ma determina solo incertezza sul termine iniziale per impugnare, a
tutto vantaggio dell’impugnante.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 2.000,00.

5.E’ fondato il ricorso del PG.

patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica, pur in
difetto di uno specifico accordo fra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre
l’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma nono,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di
contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla
stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti (così, da
ultimo, Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285; Sez. 3, n. 185 del
15/01/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv 263557; Sez. 3, n. 55786 del 08/11/2017,
Fasulo, n.m.).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente all’ordine di demolizione, ordine che viene impartito con la
presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di
demolizione, che impartisce.
Dichiara inammissibile il ricorso di Barbaro Raimondo che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18/12/2017.

Costituisce insegnamento consolidato di questa S.C. che anche nel caso di

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