Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21637 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21637 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DE CAROLIS Giuseppe Salvatore, nato Montevideo (Uruguay) il 19 marzo 1961;

avverso l’ordinanza n. 134/2017 RTLR del Tribunale di Salerno del 29 giugno 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 29 giugno 2017 il Tribunale di Salerno, in funzione
di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato l’appello
presentato da De Carolis Giuseppe, in qualità di titolare della omonima ditta,
avverso il decreto, emesso in data 20 marzo 2017, con il quale il Gip del
Tribunale di Nocera Inferiore aveva sottoposto a sequestro preventivo l’area
ove il predetto svolgeva l’attività di produzione e verniciatura di statue di

in assenza della prescritta autorizzazione.
Nel rigettare l’appello cautelare del De Carolis, fondato essenzialmente
sulla eccezione di ne bis in idem, argomentata sul fatto che per gli stessi fatti
pende un altro procedimento penale di fronte al medesimo Tribunale di
Nocera inferiore, per il quale è fissata l’udienza dibattimentale in data 4 luglio
2017, i Tribunale del riesame ha rilevato che presupposto inderogabile
affinché possa dirsi operante il principio del ne bis in idem è, ai sensi dell’art.
649 cod. proc. pen., che il soggetto che lo eccepisce già sia stato giudicato,
con sentenza, anche non irrevocabile, per lo stesso fatto per il quale si
procede nel giudizio di fronte al quale la eccezione si stata formulata.
Nel caso in questione, ha rilevato il Tribunale di Salerno, un primo
procedimento è stato fissato per il dibattimento in primo grado, mentre il
secondo è tuttora pendente in fase di indagini.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il De
Carolis deducendone due motivi di impugnazione.
Con il primo ha dedotto la violazione di legge per essere stata celebrata
la udienza di fronte al tribunale del riesame senza che lo stesso indagato
avesse ricevuto l’avviso della sua fissazione, il quale è stato notificato al solo
difensore di fiducia.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha ribadito la
eccezione riguardante la illegittimità del sequestro preventivo essendo stato lo
stesso disposto nel corso di una indagine avente ad oggetto il medesimo fatto
per il quale già pende altro processo di fronte al Tribunale di Nocera Inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ricorso è inammissibile, in quanto le ragioni poste a base di esso sono
manifestamente infondate.
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gesso e di vetroresina, comportante la produzione di emissioni in atmosfera,

Quanto al primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che, come
questa Corte ha avuto occasione di affermare, l’omessa notifica all’indagato
della data fissata per l’udienza camerale di riesame determina una nullità di
ordine generale a regime intermedio soggetta ai limiti di deducibilità di cui
all’articolo 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all’articolo 184 cod.
proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 gennaio 2016, n.
3694), di tal che la omessa eccezione da parte del difensore di tale nullità a

del vizio in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sezione II penale 22 aprile
2015, n. 16781).
Va, d’altra parte, osservato che, per stessa ammissione del ricorrente, la
notificazione dell’avviso di udienza camerale è stata eseguita nei confronti del
difensore fiduciario del De Carolis – il quale è, infatti, regolarmente comparso
di fronte al Tribunale del riesame, nulla ivi eccependo al riguardo – sicché la
detta notificazione ben può ritenersi essere stata idonea, seppur irritualmente
eseguita, ad aver determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato,
in considerazione del rapporto fiduciario che intercorre fra questo ed il
difensore (in tal senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15
novembre 2016, n. 48260).
Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso, oltre che meramente
reiterativo della questione già sollevata di fronte al Tribunale del riesame e da
questo motivatamente disattesa, è manifestamente infondato.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, la circostanza che i
fatti per cui si procede nei due diversi procedimenti hanno una loro
collocazione temporale ben distinta (infatti quelli relativi al primo
procedimento si riferiscono a circa tre anni prima di quelli che hanno generato
il sequestro), esclude in radice la possibilità di individuare negli uni e negli
altri

l’idem factum tale da giustificare l’operatività del principio del ne bis in

idem.
Il ricorso del De Carolis deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile
ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
PQM

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regime intermedio innanzi al Tribunale del riesame impedisce la deducibilità

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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