Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21636 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21636 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Geppi Enrico, nato a Trieste il 31/12/1948;
2. Geppi Roberto, nato a Trieste il 21/02/1944,

avverso l’ordinanza del 07/03/2017 del Tribunale di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l’avv. Fabio Maria Cozi, sostituto processuale dell’avv.
Isabella Passeri, che ha depositato la richiesta di archiviazione del pubblico
ministero e ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l’accoglimento dei
ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Geppi Enrico e Geppi Roberto ricorrono per l’annullamento
dell’ordinanza del 07/03/2017 del tribunale di Trieste che, accogliendo l’appello
del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo dello scarico al qualeè

Data Udienza: 18/12/2017

allacciato il tubo di scolo della cucina dell’immobile di loro proprietà nonché del
tubo medesimo.
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod.
proc. pen., la sussistenza del reato di cui all’art. 674 cod. pen..
1.2.Con il secondo eccepiscono la mancata valutazione della insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.

2.Con memoria depositata il 07/12/2017, i ricorrenti hanno insistito nella

delle loro ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 ricorsi sono inammissibili.

4.Si procede nei confronti degli odierni ricorrenti per il reato di cui all’art.
674 cod. pen. perché, quali proprietari dell’appartamento sito in Trieste, viale
Miramare, n. 325/1, scaricavano acque grigie e liquami sulla strada di accesso
agli stabili di detta via, provenienti da un pluviale abusivo, non collegato alla rete
fognaria, al quale risultava allacciato il tubo di scolo della cucina.
4.1.Nell’accogliere l’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento
di rigetto del g.i.p., il Tribunale ha osservato quanto segue:
4.1.1.è pur vero, come aveva sostenuto il G.i.p., che nel corso dei plurimi
sopralluoghi della polizia giudiziaria non era mai stata riscontrata la presenza di
acqua di scolo e/o di liquidi stagnanti e maleodoranti, è altrettanto vero, però,
che lo stesso Enrico Geppi aveva ammesso di aver scaricato in strada le acque
grigie del proprio appartamento, che le fotografie scattate dagli altri condomini
documentavano una situazione chiarissima (lo scarico di acqua mista a
detersivi), che l’ipotesi accusatoria trovava riscontro nelle dichiarazioni
testimoniali rese dall’architetto Torno, nei verbali di assemblea condominiale che
davano atto dell’esistenza del problema, nel fatto che la cucina dei Geppi non
aveva altro scarico;
4.1.2.1a natura discontinua degli scarichi, legata all’uso della cucina, spiega
il motivo per il quale i sopralluoghi operati dalla polizia giudiziaria avevano avuto
esito negativo;
4.1.3.del resto, lo scarico diretto sulla pubblica via era stato causato dal
rifiuto, opposto dai condomini sul cui giardino avrebbe dovuto passare il tubo di
scolo prima di collegarsi alla rete fognaria, ad accettare tale soluzione, come
riferito dall’arch. Torno, al punto che i Geppi avevano fatto ricorso al giudice
civile;

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richiesta di accoglimento dei ricorsi, illustrando ulteriori argomenti a sostegno

4.1.4.I’esigenza cautelare sta nella necessità di impedire che lo scarico
continuasse a imbrattare la strada creando molestie ai passanti che rischiavano
di cadere.

5.Come più volte spiegato da questa Corte

«in tema di riesame delle

misure caute/ari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può
essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod.
proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di

precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice»

(Sez. U, n. 5876 del

28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più
recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del
31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
5.1.Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez.
5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o
che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi);
motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti
minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è
fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in
relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»

(Sez. 1, n. 4787 del

10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o
moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del
18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843,
del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del
13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in
generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e
proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la
decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
5.2.Tutte le argomentazioni proposte dai ricorrenti a sostegno dei motivi di
ricorso sono fondate su una diversa ricostruzione del fatto ma non considerano
che:
5.2.1.1a sussistenza indiziaria del reato può essere esclusa solo da prove di
un’evidenza tale escludere in radice la stessa valenza indiziaria degli elementi
indicati dal giudice a sostegno della propria decisione;
5.2.2.in breve: l’indizio contrario non esclude la valenza indiziaria di quello

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motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di

accusatorio, posto che l’indizio, per sua natura, è polivalente;
5.2.3.in ogni caso non è consentito in sede di legittimità proporre una
versione dei fatti diversa da quella descritta nel provvedimento impugnato, visto
che oggetto del sindacato della Corte di cassazione è il testo della motivazione
non le prove assunte nel corso delle indagini (o del giudizio), a meno che il
giudice non le abbia travisate, ma di tale eccezione non v’è traccia nel ricorso;
5.2.4.peraltro, il vizio di travisamento della prova costituisce un tipico vizio
di motivazione, come tale non censurabile in cassazione al di fuori degli stretti

5.2.5.in realtà i ricorrenti sollecitano l’esame della logicità e congruenza del
provvedimento impugnato che non è ammessa in sede di ricorso avverso
provvedimenti cautelari reali;
5.2.6.1a oggettiva finalità cautelare del provvedimento di sequestro rende
irrilevanti le considerazioni circa l’elemento psicologico del reato e l’estraneità di
uno dei ricorrenti al fatto (come documentata dalla sola richiesta di archiviazione
senza l’ordinanza del giudice).

6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 2.000,00
ciascuno

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18/12/2017.

limiti sopra indicati;

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