Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21635 del 12/12/2017


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 21635 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

FAIOLA Luigi, nato a Fondi (Lt) il 29 maggio 1974;

avverso la ordinanza n. 2778/2017 RIM Caut. Del Tribunale di Napoli del 14 luglio
2017;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

1

Data Udienza: 12/12/2017


Ritenuto che Faiola Luigi è stato raggiunto da misura cautelare, comportate
la sua custodia in carcere, a seguito di ordinanza del 4 giugno 2014,
confermata in sede di riesame;
che il predetto è stato condannato, nell’ambito del procedimento connesso alla
misura cautelare di cui sopra, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre
alla pena pecuniaria;
che, con ordinanza del 27 aprile 2017 la Corte di appello di Napoli, di fronte

richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto con quella più blanda
degli arresti domiciliari;
che, adito in funzione di giudice dell’appello cautelare, il Tribunale di Napoli,
con ordinanza del 14 luglio 2017, ha rigettato il gravame avverso la predetta
ordinanza;
che avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione in data 8
settembre 2017, sottoscritto personalmente dal Faiola e trasmesso a questa
Corte tramite l’Ufficio matricola della Casa circondariale di Latina, presso la
quale il Faiola si trova attualmente ristretto.
Considerato che

l’impugnazione è stata sottoscritta dall’imputato

personalmente;
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile de plano, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente
declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma
di euro 4000,00
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.

alla quale è attualmente pendente il giudizio a carico del Faiola, ha rigettato la

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