Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21634 del 13/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21634 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GIANNINO ANTONIO nato il 02/02/1974 a DESIO
GIANNINO SALVATORE nato il 05/12/1979 a MILANO
LEGROTTAGLIE VITO nato il 08/11/1967 a
MONTESCAGLIOSO
MARCUCCI IVAN nato il 22/09/1982 a GARBAGNATE
MILANESE
BOY LAURA SILVANA nato il 15/06/1972 a MILANO
LA VERSA FRANCESCO nato il 28/02/1979 a BOLLATE
TABACCO LAURA nato il 02/12/1982 a GARBAGNATE
MILANESE
LONGO LUIGI nato il 07/05/1989 a DESIO

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATOLA che ha concluso per l’inammissibilità
udito il difensore presente avvocato Agostinucci il quale ha chiesto l’accoglimento
del ricorso
1

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 17.05.2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato – quanto

alla responsabilità penale – la sentenza del Tribunale di Milano del 23.09.2016, con la
quale, per quanto qui rileva, gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati a
diverse pene in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La
Corte d’appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, quanto agli imputati Longo
Luigi e Boy Laura, Le Grottaglie Vito.
La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore e con unico atto, da Tabacco

Laura, Boy Laura e Longo Luigi i quali hanno dedotto il vizio di omessa motivazione ed il
vizio di violazione di legge, sul rilievo che la Corte di secondo grado – a fronte di uno
specifico motivo di gravame – avrebbe confermato la ritenuta responsabilità penale
solo sulla base di intercettazioni telefoniche, senza dare conto delle modalità con le
quali le voci registrate fossero state associate ad essi ricorrenti al fine di identificarli
come i responsabili del reato associativo (né quando gli inquirenti avessero ascoltato le
voci degli imputati, attività essenziale a tale fine). Avrebbe errato, inoltre, il giudice di
appello, omettendo anche sul punto di rispondere ad una specifica censura, nel
determinare una pena eccessiva rispetto ai fatti contestati, sempre superiore al minimo
edittale, nonostante lo scarno compendio probatorio non avesse evidenziato con
certezza il principio drogante delle sostanze stupefacenti detenute dai ricorrenti e mai
sottoposte ad analisi.
Si duole, in particolare, Boy Laura, del fatto che il giudice avrebbe errato nel non
concederle le attenuanti generiche accomunando la sua posizione a quella degli altri
imputati che, al processo, si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere,
nonostante ella si fosse sottoposta all’esame, rispondendo alle domande rivoltele.
Deduce ancora la Boy, che erroneamente sarebbe stata condannata per tutti i capi di
imputazione ascrittile, nonostante dalla deposizione del teste Bonomo fosse emerso il
suo coinvolgimento solo in relazione ad uno degli episodi di spaccio contestati.
Deduce altresì, Tabacco Laura, il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 133
c.p., in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata sul rilevo che il Giudice di secondo
grado, al pari del Giudice di prime cure, non avrebbe contenuto la pena entro i limiti
edittali, pur avendo ricondotto l’addebito mosso all’imputata all’interno della cornice
normativa di cui al quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, e nonostante le modalità
dell’azione, l’unicità dell’episodio contestato, la modesta quantità di sostanza
stupefacente detenuta e lo stato di incensuratezza della Tabacco avrebbero giustificato,
alla stregua dei parametri di cui all’art.133 c.p., una pena minima
3.

La sentenza è stata impugnata anche da La Versa Francesco che, con il primo

motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la
sentenza,

nonostante le specifiche censure,
2

riguardo le modalità della sua

2.

identificazione avvenuta solo tramite le intercettazioni, sulla cui base sarebbe stata
affermata la responsabilità.
Non si evinceva, nella prospettazione difensiva, dalle cinque intercettazioni che
avrebbero visto il coinvolgimento dell’imputato, tutte riferite ad un’unica giornata, (il
07.11.2009 tra le 20.30 alle 23.30) in che modo il “Francy”, il “Frà” o il “Francè” di cui
alle registrazioni fosse ricollegabile alla persona dell’imputato. Del resto, anche l’agente
Sanirica, operante che aveva curato le captazioni, sentito al dibattimento, non aveva
saputo fornire chiarimenti al riguardo, cosicchè in assenza di alcun elemento di prova

ulteriore, o riscontro, la condanna del La Versa sarebbe immotivata.
Egli, infatti, non veniva mai trovato in possesso di sostanza stupefacente, né veniva
sottoposto a perquisizione domiciliare o personale e non veniva mai neppure
fisicamente individuato.
4. Anche gli imputati Gianninò Antonio e Marcucci Ivan hanno impugnato la sentenza,
separatamente e personalmente, proponendo tuttavia analoghe censure.
4.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione
all’assenza di prove certe in ordine alla qualità e quantità della sostanza stupefacente. I
ricorrenti, infatti, sarebbero stati condannati sulla base delle mere captazioni ambientali
e telefoniche, il cui contenuto, tuttavia, risulta essere rimasto privo di riscontri
oggettivi. Di fatto la sostanza stupefacente di cui alle conversazioni non è mai stata
rinvenuta e sequestrata e, conseguentemente, non ne è stata accertata quantità e
qualità (rimanendo, dunque, non provata l’offensività e la materialità della condotta).
Anche i due imputati si dolgono che la corte di Appello li abbia condannati, in assenza di
una sicura identificazione, ripercorrendo la motivazione del giudice di primo grado,
valorizzando eccessivamente il contenuto delle captazioni telefoniche, unico dato
probatorio del processo, e omettendo di prendere posizione rispetto alle specifiche
censure sul punto.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, analogamente, deducono il vizio di violazione
di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, in cui sarebbe incorsa la
sentenza gravata nel non ricondurre i fatti all’ipotesi di lieve entità per tutti gli episodi
contestati, anche in considerazione dell’assenza totale di sequestri di droga e denaro,
tenendo anche conto che tale fattispecie può applicarsi a tutte le violazioni lievi, a
prescindere dalla tipologia di sostanza stupefacente oggetto di cessione o detenzione.
Nel caso di specie, il quantitativo di stupefacente ceduto, di cui alle stesse captazioni
telefoniche, risultava essere irrisorio, e dal punto di vista quantitativo, ignoto, non
essendo mai stato rinvenuto ed analizzato, risultando poi illogica la motivazione
adottata dalla Corte di appello per escludere la fattispecie di lieve entità, in ragione di
precedenti penali risalenti nel tempo e non specifici.
4.3.Con il terzo motivo è stato evidenziato il vizio di violazione di legge, in relazione
all’art. 530, comma 2, c.p.p., a causa dell’errata qualificazione giuridica dei fatti e per la
3

r/

violazione del principio in base al quale la responsabilità può essere affermata solo ove
la prova emerga al di là di ogni ragionevole dubbio; tale regola sarebbe stata violata nel
caso di specie in ragione della lacunosa istruttoria, basata essenzialmente sulle mere
intercettazioni mai riscontrate da elementi ulteriori ed oggettivi, a causa del mancato
rinvenimento della sostanza stupefacente o del denaro provento dell’attività delittuosa.
4.4. Infine i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione, in relazione all’art. 73,
comma 5 bis, D.P.R. 309/90, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, negando
l’applicazione delle attenuanti generiche, nonostante i ricorrenti non avessero

4.4.1. L’imputato Marcucci, nel suo ricorso, in particolare, deduce che la mancata
concessione delle attenuanti generiche avrebbe comportato l’irrogazione di una
sanzione priva della finalità educativa, risultando egli ( che aveva riallineato la propria
vita ai valori sociali, costituendo una famiglia e trovando un lavoro) meritevole di una
prognosi favorevole, anche in ragione della riconducibilità delle sue condotte all’area del
cd. piccolo spaccio, la sua giovane età e la circostanza che lo stesso fosse, all’epoca dei
fatti, tossicodipendente (tanto che l’acquisto di droga avveniva per uso personale).
5. Con unico atto, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati Grottaglie Vito e Gianninò Salvatore lamentando, con unico motivo, il vizio di
violazione di legge, in relazione all’art. 415 bis c.p.p., in cui sarebbero incorsi i giudici di
merito non tenendo conto della eccezione sollevata in entrambi i gradi dagli imputati,
relativa alla omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al
difensore di fiducia. In particolare, essi deducevano che l’avviso di cui all’art. 415 c.p.p.
veniva notificato al Le Grottaglie e al Gianninò rispettivamente in data 23.05.2014 e in
data 25.05.2014, presso le rispettive case circondariali, ove gli imputati erano stati
tratti in custodia cautelare. All’atto della notifica, entrambi i ricorrenti nominavano quale
proprio difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., l’avvocato Antonio Cristallo,
ciononostante, in data 27.05.2014, l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.. veniva
notificato a mezzo fax, all’Avv. Giuseppe Maria De Lalla, invece che all’avv. Cristallo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.-I ricorsi di La Versa Francesco, Boy Laura Silvana, Luigi Longo e Tabacco Laura,
sono fondati limitatamente al primo motivo, mentre inammissibili sono i restanti ricorsi
degli imputati Gianninò Antonio, Gianninò Salvatore, Le Grottaglie Vito e Marcucci Ivan.
1.1 -La vicenda in esame trae origine da una complessa indagine investigativa,
avente ad oggetto alcune rapine consumate nel comune di Varedo, ove venivano
individuati, quali possibili autori dei reati i fratelli Gianninò, Salvatore ed Antonio (oggi
ricorrenti). Nei confronti di quest’ultimi, pertanto, veniva avviata una intensa attività di
intercettazione ambientale e telefonica, all’esito della quale, in data 19.11.2009,
4

commesso ulteriori reati

Gianninò Salvatore veniva tratto in arresto in flagranza di reato congiuntamente ad altri
tre soggetti, per una rapina a mano armata ai danni di un supermercato di Bareggio).
Dalle risultanze investigative – concentrate prevalentemente sulle intercettazioni relative ai diversi reati, sarebbero emerse le prove circa il coinvolgimento dei ricorrenti
nell’attività di cessione di sostanze stupefacenti.
2. Esaminando in primo luogo, e preliminarmente, le posizioni degli imputati Boy,
Tabacco, Longo e La Versa, perché le relative posizioni sono accomunate dall’aver, tutti,
formulato motivi con i quali deducono che la Corte di appello abbia omesso la

della loro identificazione quali autori, tramite le intercettazioni suddette, dei reati loro
contestati, si deve rilevare la fondatezza di tale motivo, con assorbimento degli ulteriori
avanzati dagli imputati.
2.1. La Corte di appello, dopo aver ripercorso, tra le altre, la censura in questione nel
riepilogare i motivi di appello, omette poi una specifica motivazione al riguardo e non si
confronta in alcun modo con le censure formulate dagli appellanti, che avevano
impugnato in appello la motivazione del giudice di primo grado che, a pag. 2 della
sentenza del Tribunale di Milano, mentre aveva rilevato, in generale, che
l’identificazione degli imputati risultava pacifica, poiché non contestata in dibattimento,
poichè gli arrestati risultavano titolari delle utenze telefoniche all’atto dell’arresto,
aveva poi evidenziato, riguardo ai ricorrenti, che i militari operanti ne avevano
riconosciuto “le voci che erano a loro note”.
I ricorrenti si dolgono ora che la corte di appello, invece di rispondere alla censura, si
sia limitata solo a richiamare tale passaggio della sentenza di primo grado, nella
ricostruzione storica del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), omettendo di
chiarire in che modo fosse stato possibile ai militari riconoscere le voci e quando le
avessero udite precedentemente così da riconoscerle.
L’analisi di tale motivo di appello non risulta trattata neppure in forma implicita o
mediante rinvio esplicito alla motivazione del giudice di primo grado, dalla quale, come
detto, si desume che solo per gli imputati Gianninò Antonio, Marcucci e Le Grottaglie
l’identificazione avvenne a mezzo del riscontro sulla titolarità delle utenze telefoniche, e
per la posizione del Gianninò Salvatore, in ragione dell’arresto in flagranza per il reato
di rapina a mano armata, all’esito delle intercettazioni telefoniche operate sulla sua
utenza personale, mentre per gli imputati Boy, Tabacco, Longo e La Versa, invece, la
ricognizione era rimasta affidata alla percezione degli inquirenti.
In ordine a tale profilo mentre tutti i ricorrenti avevano sviluppato specifica doglianza in
appello, con la quale evidenziavano l’omessa indicazione delle circostanze precise della
comparazione, il La Versa, specificamente, aveva pure evidenziato come al dibattimento
il Mar. Sanarica non avesse saputo riferire riguardo alla sua voce circa il riconoscimento.
2.3.- L’omessa motivazione rispetto a tali doglianze determina, dunque,
5

motivazione, nonostante le specifiche censure avanzate in quella sede, circa le modalità

l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell’imputato La Versa Francesco
con rinvio al giudice di merito e con assorbimento dei restanti motivi.
2.4.- L’annullamento deve invece essere pronunciato senza rinvio, con assorbimento
dei restanti motivi, per gli imputati Tabacco, Boy e Longo, in quanto, dall’esame
degli atti, emerge che il termine di prescrizione dei relativi reati è già decorso prima
della data dell’odierna udienza e rispettivamente il 7.6.2017 per Tabacco ed il
4.5.2017 per Boy e Longo e mancano elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
2.5.- Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per

atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti,
la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è
fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per
l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile
tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza
della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza
dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti,
dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera
“constatazione”, evidenza in questo caso non rilevabile.
3. – Manifestamente infondato è il ricorso proposto congiuntamente dai ricorrenti Le
Grottaglie Vito e Gianninò Salvatore che, con un unico motivo ripropongono la
medesima censura processuale già proposta in appello e nel corso del giudizio di primo
grado mediante memorie difensive, e motivatamente respinta in quella sede,
deducendo ancora una volta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti
conseguenti, in ragione della mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al
difensore di fiducia.
3.1 – La giurisprudenza di questa corte, al riguardo, ha più volte chiarito che “le
notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta
come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone
l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente
nominato” (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv.
258839; Sez. 3, n. 38268 del 25/09/2007, Sez. 3, Sentenza n. 20931 del 11.03.2009).
Di tale principio paiono aver fatto corretta applicazione di giudici di merito, i quali hanno
rilevato, a pagina 2 della sentenza di primo grado, nonché a pagina 9 della sentenza di
secondo grado, che al momento della predisposizione delle notifiche dell’avviso ex art.
415 bis c.p.p. da parte della Procura, anteriore alla data del 23.05. e 24.05 del 2014,
non risultava in atti, da parte degli indagati, alcuna nomina di difensore di fiducia e che
correttamente, pertanto, fu notificato l’avviso di conclusione delle indagini al difensore
d’ufficio -Avv. De Lalla- cui pervenne il 27.05.2014. Alla luce di ciò risulta irrilevante
6

l’applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p. è costituito dall’evidenza, emergente dagli

l’intervenuta nomina dell’avvocato di fiducia, da parte degli indagati, al momento della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini nella casa circondariale alle date del 23
e 24 maggio del 2014, che, come visto, non determina obbligo di effettuare una
seconda notificazione all’avvocato successivamente nominato (e risultando in ogni caso
una eventuale nullità sanata dalla presenza dei difensori di fiducia all’udienza
preliminare del 13.11.2014 ).
4. Del pari inammissibili sono i ricorsi presentati separatamente, con analoghe
doglianze, dagli imputati Marcucci Ivan e Gianninò Antonio con i quali gli stessi,

dedotte in appello e adeguatamente respinte dalla corte territoriale, con le quali in
realtà, senza fornire elementi di contestazione precisi alla sentenza impugnata, ne
contestano le conclusioni, proponendo una inammissibile diversa valutazione dei fatti.
4.1 In particolare, gli imputati, sostanzialmente, dolendosi che nei loro riguardi la
responsabilità sia stata affermata solo sulla base delle intercettazioni, formulano motivi
ove contestano l’affermazione di responsabilità, deducendo l’insufficienza, sul piano
generale, di tale atto probatorio (cd. questione della “droga parlata” ) e la sua
inidoneità, in ogni caso, a fondare la pena per come irrogata concretamente (sia con
l’esclusione della ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.p.r.
309/1990 che con l’esclusione delle attenuanti generiche).
Anch’essi, inoltre, contestano le modalità della propria identificazione, quali autori
materiali dei reati cui i giudici sarebbero pervenuti sempre sulla base del contenuto
delle intercettazioni, criptico e poco chiaro, che – nella loro prospettazione- non
sarebbe sufficiente, in assenza di sequestri ed ispezioni, a costituire prova di
colpevolezza.
Tutte le censure, motivatamente respinte in appello, anche con riguardo alla questione
dell’identificazione, sono manifestamente infondate, avendo i giudici di merito risposto
ad esse in maniera logica e adeguata, conformemente ai principi sviluppati dal diritto
giurisprudenziale.
4.2 – Del tutto inammissibile, per genericità, è la doglianza relativa alla
identificazione, ove i ricorrenti neppure compiutamente prospettano i termini dell’errore
commesso, giacché, come concordemente affermato dalle sentenze di merito, Gianninò
Antonio e Marcucci Ivan furono identificati mediante il riscontro sulla titolarità delle
utenze in uso, oggetto di intercettazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
4.3 – Quanto alla prova della responsabilità, per i reati in materia di stupefacenti
risulta ormai acquisito il principio giurisprudenziale (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42827 del
04/05/2016 Rv. 267902), per cui, per l’accertamento della stessa, non sia
indispensabile il materiale rinvenimento della sostanza, potendo essere diversamente
dimostrata la responsabilità in presenza di altre fonti di prova (quali, come nella specie,
il contenuto delle intercettazioni, cd. “droga parlata”).
7

prospettando solo all’apparenza vizi di violazione di legge, presentano censure già

Sulla scorta di tale diffuso orientamento, dunque le intercettazioni, oltre che come
strumento per il rinvenimento della sostanza, assumono rilievo come prova della natura
della sostanza, potendosi desumere quantità e tipologia della droga dalle conversazioni,
come avvenuto nel caso di specie ove i giudici danno conto che i ricorrenti, non sapendo
di essere “intercettati” si esprimevano liberamente fornendo tutti gli elementi utili alla
imputazione e alla prova.
4.4 – La valutazione probatoria delle intercettazioni (telefoniche o ambientai) nel
giudizio di merito viene rimessa all’interpretazione del giudice di merito, che, se

Del resto, quando la ricostruzione del significato delle conversazioni non lascia margini
di dubbio sul significato complessivo, irrilevante risulta l’assenza del riscontro esterno
ottenuto mediante perquisizione e sequestro.
Questa Corte ha poi chiarito che anche l’interpretazione del linguaggio e del
contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del
giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (cfr. Sez. 6, Sentenza n.
15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008 ) Rv. 239636 e altri).
4.5 – Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, dando
conto dei criteri logici seguiti e riportando interi stralci delle conversazioni svolte in
linguaggio non criptico, avendo gli imputati parlato di “grammi”, “fumo”, “soldi”,
“clienti”, “piazza” e “giro di clienti”, tutti aspetti confermati, peraltro, dalle relazioni dei
servizi di appostamento e monitoraggio effettuate dagli operanti, le cui risultanze hanno
confermato non solo le modalità, bensì anche la cronologia e la reiterazione delle
condotte e degli eventi, riferiti alle conversazioni intercettate tra i ricorrenti (cfr. pag. 10
e seguenti della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado).
4.6. Dalle considerazioni che precedono deriva la inammissibilità, per genericità, delle
ulteriori censure proposte. Ed invero questa corte ha già chiarito, in termini generali (v.
ex multis, Sez. 2, n. 44220 del 18/10/2013 conforme alla già cit. Sez. 3, n. 42827 del
04/05/2016 – dep. 11/10/2016, Eke e altro, Rv. 26790201), come il fenomeno della cd.
droga parlata non sia incompatibile con la graduazione della pena, allorché la natura e il
contenuto delle intercettazioni, inducano a considerare il fenomeno criminoso di
particolare gravità (giungendo su tali basi finanche ad applicare la circostanza
aggravante della ingente quantità).
Sulla scorta di tale ragionamento, non può certo assumersi, come riterrebbero i
ricorrenti, che in tutti i casi di cd. droga parlata, il trattamento sanzionatorio debba
attestarsi sui minimi edittali, riconducendo i fatti alla fattispecie della lieve entità e
applicando le circostanze attenuanti generiche in ogni caso.
Su tali basi il giudice di primo grado ha specificamente evidenziato come la quantità
accertata tramite le intercettazioni, per gli imputati, fosse superiore ad un etto (cfr.pag.
8

logicamente condotta, come nel caso di specie, non è censurabile in sede di legittimità.

48 della sentenza di primo grado e pag. 15 ove si registra lo spaccio di mezzo kg di
sostanza, mentre gli imputati discorrono anche della futura cessione di 15 kg di
sostanza) e le modalità di spaccio e il numero dei fatti, compatibili, dunque, con la
formulazione di giudizio di gravità condiviso pienamente dalla Corte di appello,
pervenendosi così all’effetto della reciproca integrazione delle sentenze di merito, in
ragione del fenomeno cd. della doppia conforme.
Del pari, con congrua motivazione, la Corte ha escluso le circostanze attenuanti
generiche, così come il giudice di primo grado (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata)

imputati, in particolare, del Gianninò Antonio, il quale risultava detenuto per altra causa
(circostanza che esclude, “in nuce”, la meritevolezza del beneficio in parola). Quanto,
specificamente, al Marcucci, la Corte respinge la ulteriore mitigazione della pena, con
adeguate e logiche motivazioni, non censurabili in questa sede, ove spiega la irrilevanza
del cambiamento di vita giacchè “il recupero al vivere sociale è interesse primario degli
appellanti” e quindi non può costituire motivo per il riconoscimento delle attenuanti
generiche.
4.7. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della
dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se
effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., come nel caso di
specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico, ciò che qui deve senz’altro escludersi (sez. 2, n.45312 del
03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
5. Ne consegue che devono essere accolti i ricorsi per gli imputati Longo Luigi, Boy
Laura Silvana e Tabacco Laura, come da dispositivo, con annulamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perchè i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione e, per La
Versa Francesco, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, mentre
devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Gianninò Antonio, Gianninò Salvatore,
Le Grottaglie Vito e Marcucci Ivan con condanna degli stessi alle spese di giudizio.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a Longo Luigi, Boy Laura
9

anche tenendo conto dei precedenti penali e della mancata resipiscenza da parte degli

Silvana e Tabacco Laura, perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione; annulla
la sentenza impugnata relativamente a La Versa Francesco e rinvia ad altra sezione
della Corte di appello di Milano; dichiara inammissibili i ricorsi di Gianninò Antonio,
Gianninò Salvatore, Le Grottaglie Vito e Marcucci Ivan che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA