Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21634 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21634 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• PORRICELLI Luigi, nato a Pomigliano D’Arco il giorno 7/11/1974
avverso la ordinanza n. 26/2014 in data 12/11/2015 del Tribunale di Nola,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
viste le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Noia per
un nuovo esame;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/11/2015 il Tribunale di Noia ha rigettato l’istanza
formulata in data 17/9/2015 nell’interesse di PORRICELLI Luigi finalizzata ad
ottenere:

la sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 2332/2014 emessa dal

Tribunale di Noia in data 14/10/2014 e divenuta irrevocabile in data 12/1/2015
in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 56-629 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 7
I. 203/91;
– la rimessione in termini ai fini di proporre impugnazione avverso la predetta
sentenza.

Data Udienza: 10/05/2016

Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore del
condannato, deducendo:
1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza
assoluta di motivazione relativamente all’istanza ai sensi dell’art. 670 cod. proc.
pen.
Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente di aver chiesto al Tribunale di
dichiarare la non esecutività della sentenza sopra menzionata, segnalando che

l’impugnazione, seppur tardiva, proposta dall’allora difensore, ma nonostante ciò
era stato emesso dalla locale Procura della Repubblica l’ordine di carcerazione
con notifica del relativo estratto. In sostanza, sarebbe stata data esecuzione ad
una condanna non ancora esecutiva.
Nonostante tutto ciò il Tribunale di Noia, nella propria ordinanza non ha speso
argomentazione alcuna in ordine all’istanza formulata ex art. 670 cod. proc. pen.
in ordine alla non esecutività del titolo, né può ritenersi che il rigetto dell’istanza
di remissione in termini per impugnare la sentenza possa ritenersi idonea ad
assorbire la questione riguardante il titolo stesso.
2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per
inosservanza od erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e per
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia la difesa del ricorrente, nel criticare le argomentazioni spese sul punto
dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, che il PORRICELLI aveva agito nell’intima
convinzione che il proprio difensore avesse provveduto alla tempestiva
proposizione dell’impugnazione.
Il ricorrente quando ricevette la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità
dell’appello presentato dal proprio difensore procedette immediatamente a
denunciare lo stesso che era stato causa determinante della vicenda. Si poneva
quindi un problema non di negligenza ma di illiceità della condotta del difensore.
Il Tribunale avrebbe, poi, reso una motivazione illogica nella parte in cui ha
ritenuto che fosse irrilevante il fatto che il PORRICELLI abbia provato mediante la
produzione di una perizia grafologica che la sottoscrizione della procura rilasciata
al proprio difensore per proporre impugnazione fosse stata falsificata dal
difensore stesso in quanto in atti era presente altra procura emessa in epoca
precedente che abilitava il difensore a proporre impugnazione.
In realtà il difensore avrebbe così agito per cercare di far escludere una propria
responsabilità professionale al riguardo ma così facendo aveva eluso la vigilanza

2

l’ordine di esecuzione per la carcerazione era stato emesso mentre era pendente

del ricorrente. Tuttavia il Tribunale sul punto non ha speso idonea
argomentazione.
Sarebbe quindi viziata la motivazione del Tribunale allorquando ha sostenuto che
non ricorreva il caso fortuito nella situazione in esame nonostante che il
difensore non si fosse attivato nonostante le aspettative dell’imputato e ciò
nonostante il fatto che l’impugnazione non sia stata tempestivamente proposta
non per ignoranza ma per mala fede del difensore.

impugnare la sentenza sopra indicata perché non si può far ricadere sullo stesso
la responsabilità del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta per tabulas che l’istanza formulata dall’odierno ricorrente al Tribunale di
Noia conteneva anche la richiesta di declaratoria sospensione dell’esecuzione
della sentenza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.
Su tale richiesta il Tribunale non risulta essersi formalmente pronunciato.
L’istanza formulata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. è logicamente
subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può
esservi decisione sulla restituzione in termine solo nel caso di rigetto della
questione sulla non esecutività del titolo che deve essere autonomamente
esaminata (Cass. Sez. 1, sent. n. 16523 del 16/03/2011, dep. 27/04/2011, Rv.
250438; Sez. 6, ord. n. 49876 del 29/11/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258389).
Da quanto detto il provvedimento impugnato è viziato e deve essere annullato
senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per
nuovo esame.
Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dalla presente decisione in quanto
potrà valutarsi il diritto del ricorrente alla rimessione in termini per impugnare la
sentenza sopra menzionata solo dopo che sarà assunta la decisione sulla validità
del relativo titolo esecutivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Noia per nuovo esame.
Così deciso in Roma il giorno 10 maggio 2016.

Sarebbe quindi ingiusto il fatto che il PORRICELLI non sia rimesso in termini per

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