Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21633 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21633 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

16 , -1AG 2018
SIMONCINI Luviano, nato a Livorno il 5 novembre 1949;
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avverso la sentenza n. 269 della Corte di appello di Firenze del 23 gefina o 201 ,

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo CANEVELLI,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 gennaio 2017 la Corte di appello di Firenze ha
parzialmente riformato la sentenza del 12 ottobre 2012 con la quale il
Tribunale di Livorno, dichiarata la penale responsabilità di Simoncini Luviano
in ordine ai reati di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 5 del dlgs n. 74 del 2000
per avere, in qualità di titolare di ditta individuale, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul reddito,

in tal modo evadendo le relative imposte per un ammontare pari, in ciascuno
del predetti anni, ad euro 93.648,00, 101.063,00 e 130.800,00, lo aveva
condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di
multa, oltre accessori.
La Corte territoriale toscana, rilevata la intervenuta prescrizione del
reato riferito alla annualità di imposta 2005, ha prosciolto il prevenuto in
relazione ad esso ed ha ridotto la pena per le restanti annualità di imposta,
portandola ad anni 1 di reclusione, salvo il resto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione
l’imputato, articolando a tal fine tre motivi di impugnazione.
Con il primo di essi il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di
citazione a giudizio di fronte alla Corte di appello in quanto lo stesso sarebbe
stato carente di uno dei suoi requisiti essenziali; in particolare non sarebbe
stato contenuto nell’atto l’avvertimento fatto al prevenuto che, in caso di sua
assenza, lo stesso sarebbe stato giudicato in contumacia, atteso che l’avviso
in questione si riferiva indifferentemente, in caso di mancata comparizione
dell’imputato in udienza, alla celebrazione del giudizio in contumacia ovvero in
assenza dell’imputato.
Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto il vizio di violazione di
legge ovvero di difetto di motivazione in ordine alla integrazione del requisito
del superamento della soglia di punibilità in relazione ai singoli anni di imposta
per i quali è stata contestata l’omissione del versamento dei tributi dovuti.
Con il terzo motivo è censurata, sempre in relazione alla violazione di
legge ovvero al difetto di motivazione, la mancata concessione in favore del
prevenuto delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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/

omesso di presentare le relative dichiarazioni per gli anni 2005, 2007 e 2008,

Il ricorso presentato dall’imputato è inammissibile.
Il primo motivo di impugnazione è inammissibile stante la sua manifesta
infondatezza.
Osserva, infatti, il Collegio, anche a voler aderire, per speditezza
argomentativa, alla tesi del ricorrente secondo la quale il decreto con il quale
era stato fissato il giudizio di appello a suo carico presentava una omissione

sarebbe proceduto in sua dichiarata assenza ovvero in sua contumacia,
essendo sull’atto in questione riportate ambedue le indicazioni (il che
dovrebbe, in realtà, al di là delle conseguenza che la stessa potrebbe
comportare, dovrebbe fare dubitare della stessa sussistenza della dedotta
omissione, posto che la scelta fra le due opzioni, cioè processo celebrato in
contumacia ovvero in assenza dell’imputato, ambedue indicate nell’atto, è
frutto non di una valutazione discrezionale dell’organo giudicante ma di una
doverosa applicazione normativa, legata al regime processuale proprio del
singolo processo, dovuta all’essere o meno lo stesso governato dai principi
introdotti della legge n,. 67 del 2014), che siffatta manchevolezza non
sarebbe certamente tale da comportare la nullità dell’atto in questione; come,
infatti, questa Corte ha più volte rilevato, non è causa di nullità del decreto di
citazione al giudizio di appello l’omesso avvertimento all’imputato che non
comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento
non è qualificabile come “uno dei requisiti” della citazione e, pertanto, in
applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’omissione dello stesso
non è sanzionata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 giugno 2017, n.
27494; idem sezione II penale, 25 agosto 2014, n. 36097; idem Sezione I
penale, 25 novembre 2011, n 43723).
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, va detto che lo
stesso è inammissibile in quanto è sostanzialmente reiterativo non solo di un
motivo di impugnazione cui la Corte di appello ha dato congrua risposta con la
sentenza impugnata ma esso riproduce un tema di indagine dibattimentale già
sollevata di fronte al giudice di primo grado e già da questo
argomentatamente disatteso.
Va, al riguardo, ribadita la giurisprudenza secondo la quale è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con
l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità
delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la
genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente
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nella parte in cui non era precisato se in caso di sua mancata comparizione si

denunciano un errore logico o giuridico determinato (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 28 ottobre 2014, n. 44882).
Passando, infine al terzo motivo di censura, con il quale è stata
contestata la decisione del giudice di appello di non concedere le attenuanti
generiche in favore dell’imputato, se ne deve rilevare la assoluta genericità;
infatti il ricorrente – a fronte di una sentenza che illustra le ragioni della
decisione presa al riguardo evocando la ripetitività della condotta delittuosa

luce come ciò costituisca un evidente indice della persistenza del dolo proprio
del reato in questione, nonché la esistenza a carico del prevenuto di un
precedente penale, peraltro specifico – si è limitato ad allegare, in termini
assolutamente aspecifici, il fatto che il Simoncini avrebbe tenuto un buon
comportamento post factum, senza che del contenuto di tale comportamento
se ne sia data una qualche descrizione tale da consentire di valutare la
eventuale rilevanza della sua omessa considerazione da parte della Corte di
merito.
Nei termini indicati, pertanto, anche il terzo motivo di impugnazione non
appare assolutamente idoneo a mettere in evidenza alcuna manchevolezza
argomentativa o vizio giuridico nella sentenza impugnata, non essendo il
rilievo formulato dal ricorrente tale da mettere in crisi il ragionamento fatto in
sede di merito onde escludere la nneritevolezza dell’imputato in ordine al
beneficio richiesto.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il
prevenuto, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Preside te

posta in essere (essa è, infatti, riferita a diversi anni di imposta), ponendo in

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