Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21632 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21632 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PARDO IGNAZIO

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Mario Pinelli che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 gennaio 2016 il G.I.P. presso il Tribunale di Sondrio., convalidava
l’arresto di Esposito Maurizio perché avvenuto in flagranza dei reati di tentata rapina, 336 e
337 cod. pen. ed in accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero * applicava al predetto la
misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Livigno ed il divieto di avvicinamento a
Bargellini Beatrice e Carrara Daniel.
1.2 Riteneva il Giudice delle Indagini Preliminari che a carico del predetto sussistevano gravi
indizi in ordine ai suddetti reati poiché il medesimo dopo avere avuto un violento alterco con le

Data Udienza: 08/04/2016

parti offese che minacciava ripetutamente, si colpiva con un coltello ripetutamente all’addome
ed all’atto dell’intervento dei C.C. cercava di sottrarre la pistola ad uno di essi.

1.3 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato personalmente, il
quale, previa esposizione dei fatti avvenuti in occasione del tentativo di suicidio dallo stesso
portato a termine, deduceva con il primo motivo violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.
proc. pen. per omesso tempestivo avviso al difensore di ufficio dell’avvenuto arresto.
Rappresentava al proposito che nella fase immediatamente precedente il ricovero ospedaliero

nominare un difensore di fiducia. Lamentava ancora, con il secondo motivo di ricorso,
violazione di legge per essere stato l’arresto eseguito in presenza di vizio totale di mente e,
con altro motivo, l’insussistenza del delitto di tentata rapina non avendo agito per
impossessarsi della pistola del Carabiniere. Eccepiva ancora difetto di motivazione
dell’ordinanza impugnata in ordine ai presupposti dell’arresto ed alle esigenze cautelari e
nullità del provvedimento per mancata indicazione specifica delle esigenze ex art. 274 cod.
proc. pen..
All’udienza dell’8 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.

2.1 In primo luogo, quanto al motivo con il quale si deduce nullità del procedimento per
omesso tempestivo avviso al difensore, va rilevato che la doglianza è infondata poichè

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l’udienza di convalida risulta essersi svolta 1’11 gennaio entre il difensore di ufficio era
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avvertito il precedente 9 gennaio alle ore 14,27, con regolare notifica del decreto di fissazione
dell’udienza di convalida tramite PEC, nonché contattato all’utenza cellulare; e ciò a fronte
dell’arresto dell’Esposito avvenuto nelle prime ore del mattino dello stesso giorno nelle
concitate circostanze che determinavano l’intervento anche di un’autoambulanza per le
reiterate intemperanze del ricorrente. Orbene a fronte delle circostanze assai particolari in cui
avveniva l’arresto in flagranza dell’Esposíto, che veniva immediatamente trasportato presso il
Pronto Soccorso ove rimaneva ricoverato in stato di coma farmacologico, alcuna violazione del
diritto di difesa può ritenersi essere avvenuta stante l’avvenuta comunicazione comunque
tempestiva dell’arresto stesso; peraltro va ricordato come secondo l’interpretazione
giurisprudenziale di questa Corte l’inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell’obbligo
di avviso immediato al difensore di fiducia dell’avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul
piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell’atto (Sez. 4, n.
25235 del 27/03/2014, Rv.262234). Conseguentemente, ed in assenza di qualsiasi concreta
lesione del diritto di difesa, la doglianza non può essere accolta.

era rimasto cosciente per circa 2 ore senza ricevere alcuna informazione circa la facoltà di

2.2 Anche il secondo e terzo motivo paiono infondati; premesso che in tema di impugnazione
per saltum il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito
unicamente per violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo
la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità
(Sez. 6, n.41123 del 28/10/2008, Rv. 241363) non si ravvisa alcuna violazione di legge in
relazione alle condizioni psichiche dell’Esposito posto che la sussistenza di incapacità di
intendere e volere non risulta da alcun elemento allegato al ricorso mentre, le modalità di
portare proprio ad escludere uno stato patologico/ dovendosi

ritenere che i fatti di reato venivano portati a termine in presenza di mere situazioni emotive e
passionali non idonee ad incidere sulla capacità. Quanto alla contestazione mossa con riguardo
al delitto di tentata rapina dell’arma, va ricordato che nel delitto di rapina il profitto può
concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che
l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché
questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n.12800 del 06/03/2009, Rv. 243953) ( sicchè la
contestazione provvisoria non appare smentita in tale fase procedimentale alla luce della
corretta ricostruzione dei fatti contenuta nell’impugnata ordinanza.
Fondato è invece il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione alle
esigenze cautelari ed alla specificità delle misure adottate; e difatti l’impugnata ordinanza oltre
a non contenere la chiara indicazione dei delitti per i quali l’Esposito è indagato difetta anche
nel punto relativo alla specifica attitudine delle misure disposte, il divieto di dimora ed il divieto
di avvicinamento alle supposte vittime, a tutelare le esigenze cautelari relative ai reati per cui
si procede. Venendo, infatti, contestati il tentativo di rapina e le violazione di cui agli artt. 336
e 337 cod.pen., in relazione alle stesse non sussiste alcuna idoneità delle suddette misure ad
impedire il pericolo di reiterazione che pare sul punto peraltro precluso dalle stesse modalità di
consumazione dei fatti avvenuti nel contesto del tentativo di suicidio portato a termine
dall’Esposito. Escluso pertanto che il divieto di dimora e di avvicinamento possano avere nesso
rispetto al contestato delitto di cui agli artt. 56, 628 cod. pen., ed in assenza della necessaria
motivazione circa l’indispensabilità delle misure in relazione agli altri reati per cui si procede
che non vengono indicati, si impone l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per
nuovo esame da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Sondrio perché
voglia specificare i reati per i quali l’Esposito risulta indagato e, motivare, l’adeguatezza ed
idoneità delle misure disposte a tutelare le specifiche esigenze cautelari del caso di specie.
Conseguentemente va disposto l’annullamento con rinvio e la trasmissione integrale degli atti
al Tribunale di Sondrio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza di applicazione di misure cautelari con rinvio al Tribunale di Sondrio cui

consumazione dei fatti

dispone l’integrale trasmissione degli atti.
Rigetta il ricorso nel resto.
Roma, 8 aprile 2016
I CONSIGLIERE E
zio
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IL PRESIDENTE

Dott. Matilde Cammino

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