Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21631 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21631 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PARDO IGNAZIO

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Mario Pinelli che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 12 gennaio 2016 il Tribunale della Libertà di Messina, in
accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 17-11-2015, applicava a Trovatello Antonino e
Cannavò Tindaro la misura cautelare degli arresti domiciliari ed a Trovatello Antonio e Gino
quella dell’obbligo di dimora, in quanto tutti indagati del delitto di ricettazione.

Data Udienza: 08/04/2016

1.2 Riteneva il Tribunale della libertà che dovessero ritenersi fondate le doglianze esposte dal
Pubblico Ministero che aveva proposto appello avverso l’ordinanza del G.I.P. citata dovendo
ritenersi sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati posto che a seguito
di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione della famiglia Trovatello erano stati
rinvenuti, in vari luoghi, numerosi oggetti di provenienza furtiva analiticamente indicati che
dovevano fare ritenere come “gli indagati abbiano organizzato un commercio all’ingrosso di
merce furtiva”.

indagati lamentando, per Trovatello Antonino e la Cannavò, il difetto di esigenze cautelari
idonee a ritenere sussistente il pericolo gz di reiterazione di reati di qualificata gravità e
comunque la possibile applicazione di misure meno afflittive; con riguardo a Trovatello Antonio
e Gino rilevava violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ai gravi indizi
trattandosi di soggetti incensurati ai quali può essere concesso il beneficio della sospensione
condizionale.
All’udienza dell’8 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Ed infatti l’impugnata ordinanza contiene specifiche deduzioni riferite alla sussistenza di
specifici e gravi indizi nei confronti di tutti i componenti dell’unico nucleo familiare residente
all’interno di quella dimora ove il numero e la dimensione degli oggetti di origine furtiva, le
modalità particolari ed i luoghi di conservazione del materiale, rendevano tutti i presenti correi
nella ricezione del materiale di origine illecita; analogo giudizio compiva il Tribunale del
riesame con riguardo alle esigenze cautelari poiché si sottolinea come a fronte dell’assenza di
qualsiasi attività lavorativa tutti gli indagati presentano o numerosi precedenti ovvero denunce
per reati contro il patrimonio. A fronte di tali specifiche considerazioni che riguardano sia la
gravità indiziaria nei confronti di tutti gli indagati e quindi anche di Gino Trovatello, assente al
momento della perquisizione, che le esigenze cautelari, peraltro risultate tutelate attraverso
misure gradate e comunque differenti dalla custodia in carcere, il ricorso è manifestamente
generico non rilevandosi né la contraddittorietà denunciata né rilevando lo stato di
incensuratezza di Trovatello Antonio e Gino alla luce della rilevata presenza di plurimi
procedimenti in corso a carico dei medesimi e del numero degli oggetti di origine furtiva che
deve farli ritenere costantemente dediti all’illecita attività.
Alla luce delle predette considerazioni, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una,

1.3 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di ufficio degli

somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

IL CONSIGLIERE ES
D tt. Ignazio Pardo
IL PRESIDENTE

Dott. Matilde Cammino

Roma, 8 aprile 2016

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