Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2163 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2163 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cioffi Giuseppe, nato a Torre Annunziata il 2.5.68
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 11.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 4 mesi 2
di reclusione e 20.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. stup.
Con il ricorso ci si duole del fatto che il giudice non abbia effettuato il computo della
pena correttamente per non avere riconosciuto le attenuanti generiche da dichiarare prevalenti
sulle aggravanti.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(g che non prevedeva il riconoscimento delle Ottenuanti aeneriche).
Questa Corte (sez. w 10.4.03, Valetta, Rv, 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di

Data Udienza: 16/11/2012

palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del
fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di
motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che
l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Presi ente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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